Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2631 del 02/02/2018


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Civile Ord. Sez. 1 Num. 2631 Anno 2018
Presidente: TIRELLI FRANCESCO
Relatore: DOGLIOTTI MASSIMO

sul ricorso 22283/2013 proposto da:
Comune di Ragalna,

in persone del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma, Via Savoia n.33, presso lo studio
dell’avvocato Viscuso Giuseppe, rappresentato e difeso dall’avvocato
Lo Presti Fabio, giusta procura a margine del ricorso;
-ricorrente contro
Italcostruzioni S.r.l. in Liquidazione;
– intimata –

Data pubblicazione: 02/02/2018

avverso la sentenza n. 412/2013 della CORTE D’APPELLO di
CATANIA, depositata il 19/02/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
12/09/2017 dal cons. DOGLIOTTI MASSIMO.

liquidazione, avente ad oggetto il pagamento di compenso relativo
ad opere, a seguito di perizia di variante, nell’ambito di un appalto
pubblico, la Corte di Appello di Catania, con sentenza n. 412/2013,
depositata in cancelleria il 19/2/2013, cosi riformando la sentenza
di primo grado, condannava il Comune a corrispondere la somma di
C. 149.171,62.
Ricorre per cassazione il Comune.
Non svolge attività difensiva l’intimata.
Sono fondati entrambi i motivi proposti, sull’applicabilità dell’art. 23
I.r. Sicilia n.21 del 1985 e conseguente vizio di motivazione della
sentenza impugnata, strettamente connessi e che pertanto si
trattano congiuntamente.
Va precisato che il predetto articolo, al comma primo, attribuisce al
direttore dei lavori il potere di provvedere direttamente, a mezzo di
perizie suppletive di variante, per l’effettuazione di varianti o
maggiori opere o lavori non pattuiti, senza autorizzazione preventiva
o ratifica di organi superiori, quando ciò non alteri natura e
destinazione dell’opera, sia reso necessario da una circostanza
imprevista e la variante sia indispensabile per il compimento
dell’opera/ ovvero sia impossibile o gravemente pregiudizievole, per
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la regolarità dell’opera~ararne l’esecuzione da quella delle
nuove opere o lavori non pattuiti.
7

In un procedimento tra Comune di Ragalna e Italcostruzioni srl in

La lettera e la ratio della disposizione richiedono che non possa
procedersi a lavori ultimati ( e, del resto, non si potrebbe parlare in
tal caso di “imprevedibilità”).
Ritiene la sentenza impugnata che si fossero verificate tutte le
condizioni di cui all’art. 23 predetto, comma primo, in quanto, la

ultimate le opere pattuite, ma sussisteva sospensione dei lavori,
essendo stata disposta la perizia di variante.
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Ma è lo stesso art. 23, al comma nono, ad i.ngt~ la sospensione
dei lavori, giustificata dallo svolgimento di perizia suppletiva o di
variante, come precisato dal comma primo del medesimo articolo.
E’ evidente quindi che f non sussistendo tutti i presupposti di cui
all’art. 23 predetto, veniva meno la legittimazione del direttore dei
lavori a disporre la variante, senza autorizzazione preventiva ovvero
ratifica successiva.
Va pertanto accolto il ricorso, cassata la sentenza impugnata, con
rinvio alla Corte di Appello di Catania, in diversa composizione, che
terrà conto di quanto sopra precisato e pure si pronuncerà sulle
spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata, con rinvio
alla Corte di Appello di Catania, in diversa composizione, che pure si
pronuncerà sulle spese del presente giudizio di legittimità.
Roma, 12/9/2017

variante fu disposta in data 25/1/93 1 quando erano state bensì

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