Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2631 del 01/02/2017
Cassazione civile, sez. lav., 01/02/2017, (ud. 09/11/2016, dep.01/02/2017), n. 2631
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –
Dott. VENUTI Pietro – Consigliere –
Dott. MANNA Antonio – Consigliere –
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –
Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 23913-2015 proposto da:
R.I. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
L. CHIALA 125/d, presso lo studio dell’avvocato FEDELMASSIMO
RICCIARDELLI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
ASSOCIAZIONE NOTARILE DOTTORI C.P. E
M.R. P.I. (OMISSIS), in persona dei legali rappresentanti pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L.G. FARAVELLI 22,
presso lo studio dell’avvocato BOCCIA FRANCO RAIMONDO, rappresentata
e difesa dall’avvocato PASQUALE VISCONTI, giusta delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 956/2015 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,
depositata il 01/08/2015 R.G.N. 514/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
09/11/2016 dal Consigliere Dott. DE MARINIS NICOLA;
udito l’Avvocato RICCIARDELLI FEDELMASSIMO;
udito l’Avvocato VISCONTI PASQUALE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
SANLORENZO RITA che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 1^ agosto 2015, la Corte d’Appello di Salerno, in riforma della decisione resa dal Tribunale della stessa sede, rigettava la domanda proposta da R.I. nei confronti della Associazione notarile Dott.ri C.P. – M.R., avente ad oggetto, la declaratoria di illegittimità del licenziamento disciplinare da questa intimato alla prima per superamento del periodo di comporto.
La decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto l’inammissibilità del ricorso stante l’inefficacia dell’impugnativa del licenziamento non seguita dal deposito, nel termine di decadenza stabilito dalla sopravvenuta L. n. 183 del 2010, come modificata dal D.L. n. 225 del 2010, convertito nella L. n. 10 del 2011, del ricorso giudiziale.
Per la cassazione di tale decisione ricorre la R. affidando l’impugnazione ad un unico motivo, poi illustrato con memoria, cui resiste, con controricorso, l’Associazione notarile.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo, la ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione della L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 1, e della L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 1 bis, introdotto dal D.L. n. 225 del 2010, art. 2, comma 54, convertito nella L. n. 10 del 2011, imputa alla Corte territoriale l’erronea interpretazione della richiamata normativa a motivo del travisamento dei pronunciamenti a riguardo resi da questa Corte e dalla Corte costituzionale.
Il motivo è infondato, non ravvisandosi il dedotto travisamento dell’orientamento espresso da questa Corte e richiamato nell’impugnata sentenza (cfr. Cass. 23.4.2014, n. 9203 cui adde Cass. 4.7.2016, n. 13598), orientamento al quale questo Collegio ritiene di dover dare continuità, conseguendone, in relazione allo ius superveniens, dato dalla previsione di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32, che prevede, a pena di decadenza, il deposito del ricorso giudiziale entro il termine di 270 giorni (applicabile alla fattispecie in relazione alla data di intimazione del licenziamento) dalla data di impugnazione stragiudiziale del licenziamento e tenuto conto del differimento, in sede di prima applicazione, dell’operatività di tale termine alla data del 31.12.2011, in base alla previsione recata dal comma 1 bis della medesima norma introdotto dal D.L. n. 225 del 2010, art. 2, comma 54, convertito nella L. n. 10 del 2011, la legittimità della declaratoria di inefficacia del licenziamento pronunziata dalla Corte territoriale, non risultando contestata la scansione temporale degli atti di impugnativa stragiudiziale (18.11.2008) e giudiziale (1.6.2013) del licenziamento.
Il ricorso va, dunque, rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 100,00 per esborsi ed Euro 3.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 9 novembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2017