Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26309 del 20/12/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 20/12/2016, (ud. 02/11/2016, dep.20/12/2016),  n. 26309

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18529-2015 proposto da:

REALIZZAZIONI INDUSTRIALI TECNICO IMMOBILIARE S.P.A., (R.I.T.I.M.

S.P.A.) C.F. (OMISSIS), P.IVA (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

ENNIO QUIRINO VISCONTI 20, presso lo studio dell’avvocato NICOLA

DOMENICO PETRACCA, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato STEFANO MENDOLIA giusta procura speciale in calce al

ricorso;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 20/66/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DI MILA – SEZIONE DISTACCATA DI BRESCIA, emessa il

12/01/2015 e depositata il 13/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

02/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. LUCIO NAPOLITANO;

udito l’Avvocato Andrea Solfanelli (delega Avvocato Nicola Petracca)

per la ricorrente, che si riporta al ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte,

costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue:

Con sentenza n. 20/66/2015, depositata il 13 gennaio 2015, non notificata, la CTR della Lombardia – sezione staccata di Brescia -pronunciando in sede di rinvio a seguito dell’ordinanza di questa Corte n. 16460/2013, ha accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di Brescia, per la riforma della sentenza di primo grado della CTP di Brescia, che aveva invece accolto il ricorso proposto dalla RITIM S.p.A. (di seguito, società) per l’annullamento di avviso di accertamento ai fini IRPEG, IVA ed IRAP per l’anno 2002. La controversia aveva origine dalla contestazione, da parte dell’Amministrazione finanziaria, dell’esenzione dall’IVA di fattura dell’importo di Euro 260.000,00, non ritenuta integrare l’importo di obbligazione risarcitoria, come indicato dalle parti (RITIM S.p.A. e Bartolini S.p.A.), relativamente all’anticipata risoluzione di contratto di locazione, e dell’erroneità della contabilizzazione della relativa plusvalenza ai fini della determinazione del reddito d’impresa.

Avverso la pronuncia della CTR la società ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

L’intimata Agenzia delle Entrate non ha svolto difese.

Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, lamentando l’omessa pronuncia sulla domanda proposta fin dal primo grado, in subordine, per la declaratoria di non debenza delle sanzioni, indipendentemente dalla questione principale di merito in punto di riqualificazione del titolo del pagamento in maniera difforme dall’espressa indicazione delle parti, avendo la società dedotto di essere stata in buona fede ed avendo la stessa eccepito la sussistenza di oggettiva incertezza nell’applicazione delle norme tributarie in oggetto. Con il secondo motivo, da intendersi proposto in subordine, è denunciato il vizio di assenza di motivazione segnatamente in punto di rigetto dei motivi di ricorso inerenti all’illegittimità delle sanzioni irrogate, lamentando la contribuente violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4.

Preliminarmente va dato atto che sulla principale questione di merito oggetto di controversia tra le parti si è formato il giudicato interno, non essendo stata in parte qua la pronuncia della CTR oggetto di specifica impugnazione.

Venendo all’esame dei motivi di ricorso, il primo è infondato. Riproponendo, alla luce del principio di diritto formulato dalla succitata ordinanza di questa Corte, il thema decidendum del giudizio di rinvio le questioni oggetto di quanto devoluto nell’originario atto d’appello dell’Amministrazione finanziaria e riproposto, D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 56, dalla contribuente con le proprie controdeduzioni in appello, deve ritenersi che la sentenza della CTR in questa sede impugnata abbia implicitamente pronunciato nel senso dell’integrale rigetto delle domande originariamente proposte dalla contribuente, come del resto richiesto dall’Amministrazione puntualmente nel proprio ricorso in appello. In proposito va dunque richiamata la costante giurisprudenza di questa Corte circa l’insussistenza del vizio di omessa pronuncia, allorchè sia comunque desumibile implicitamente la decisione su ciò che abbia costituito oggetto di domanda (cfr. tra le molte, Cass. sez. 3, 3 ottobre 2013, n. 22589; Cass. sez. 1, 20 settembre 2013, n. 21612), del cui mancato esame la parte venga a dolersi.

Risulta invece manifestamente fondato il secondo motivo.

Parte ricorrente ha illustrato come la propria richiesta di annullamento dell’atto impositivo quanto meno riguardo all’irrogazione delle sanzioni fosse basata, oltre che sull’eccepita insussistenza dell’obbligazione tributaria alla stregua dei motivi esposti, sull’illegittimità delle sanzioni in relazione alla dedotta violazione della L. n. 212 del 2000, art. 10.

Ne consegue che l’avere esplicitato la sentenza impugnata le ragioni che hanno indotto il giudice di rinvio, in applicazione dei criteri ermeneutici indicati nella succitata ordinanza di questa Corte, a ritenere infondata la doglianza oggetto della domanda principale della contribuente, non comporta l’assorbimento della questione, autonomamente formulata, in punto d’illegittimità dell’atto impositivo limitatamente alla ricorrenza dei presupposti giustificativi dell’irrogazione delle sanzioni.

Rispetto a detta questione la sentenza impugnata incorre, quindi, nel denunciato difetto assoluto di motivazione, atteso che, pur dando atto nella parte espositiva delle rispettive allegazioni delle parti riguardo alla questione medesima, non è in alcun modo spiegato il percorso logico giuridico idoneo a supportare il relativo convincimento, ciò non consentendo, quindi, il controllo sulla ratio decidendi della decisione impugnata in punto di rigetto della domanda subordinata della contribuente di annullamento dell’atto limitatamente alle sanzioni irrogate.

Nella fattispecie in esame, la censura per vizio motivazionale risulta ancora ammissibile alla luce dei principi espressi dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. 22 settembre 2014, n. 19881), risolvendosi sul punto la denunciata anomalia motivazionale in vizio di violazione di legge costituzionalmente rilevante.

Il ricorso va pertanto accolto per manifesta fondatezza in relazione al secondo motivo, rigettato il primo, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio per nuovo esame, a diversa sezione della CTR della Lombardia (sezione staccata di Brescia), limitatamente alla questione relativa alla legittimità o meno dell’irrogazione delle sanzioni.

Il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese dei giudizi di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso in relazione al secondo motivo, rigettato il primo.

Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese, a diversa sezione della CTR della Lombardia (sezione staccata di Brescia).

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 2 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA