Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26309 del 19/11/2020

Cassazione civile sez. trib., 19/11/2020, (ud. 22/07/2020, dep. 19/11/2020), n.26309

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege,

dall’Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata

presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma;

– ricorrente –

contro

A.S. di A.D.C. e A.G. e C. Sas, in persona

del legale rappresentate pro tempore, rappresentata e difesa, giusta

procura speciale stesa a margine del controricorso, dall’Avv.

Vincenzo Taranto del Foro di Catania, il quale ha indicato recapito

PEC, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore,

alla via Aldebaran n. 21 in Catania;

– controricorrente –

Avverso la sentenza n. 329, pronunciata dalla Commissione Tributaria

Regionale di Palermo, sez. staccata di Catania, il 03.10.2013 e

pubblicata il 15.10.2013; ascoltata, in camera di consiglio, la

relazione svolta dal Consigliere Paolo Di Marzio, a seguito della

riconvocazione in data 22.7.2020.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

la Corte osserva:

la società A.S. di A.D.C. e A.G. e C. Sas, si avvaleva delle disposizioni agevolative previste dalla legge in favore dei soggetti residenti nei territori colpiti dal sisma verificatosi nell’ottobre dell’anno 2002, e sospendeva i versamenti tributari negli anni 2003, 2004 e 2005. Aderiva quindi alla definizione agevolata dei debiti tributari prevista dalla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 1001. La disciplina di favore prevedeva il pagamento delle somme di cui era stato sospeso il versamento nella misura del 50%, con possibilità di accedere al pagamento rateale. Provvedeva, quindi, al versamento delle rate scadute. Indicava tuttavia erroneamente, in relazione all’Irap da versare per l’anno 2003, di essere debitrice dell’importo di Euro 1.463,00, con la conseguenza che la prima rata versata risultava inferiore al dovuto di circa quattro Euro. In conseguenza l’Agenzia delle Entrate riteneva che l’accesso alla definizione agevolata non potesse essere riconosciuto alla contribuente, ed iscriveva a ruolo la “somma di 1.463,00” Euro (sent. CTR, p. 1).

Il ricorso proposto dalla contribuente era rigettato dalla adita Commissione Tributaria Provinciale di Catania perchè “la ricorrente aveva versato somme inferiori a quelle dovute e non si era nemmeno avvalsa del ravvedimento operoso” (sent. CTR, p. 1).

La decisione della CTP era impugnata dalla contribuente innanzi alla Commissione Tributaria Regionale di Palermo, sez. staccata di Catania, che accoglieva il ricorso osservando che “l’iscrizione a ruolo operata dall’Ufficio è priva di fondamento, in quanto non ha tenuto conto nè dei versamenti effettuati nè della rate corrisposte, anche se con il minimo errore di 4 Euro…

l’Ufficio si doveva limitare a richiedere l’importo erroneamente non versato” (sent. CTR, p. 1 s.).

Avverso la decisione adottata dalla Commissione Tributaria Regionale siciliana ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, affidandosi a tre motivi. Resiste mediante controricorso la società contribuente.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. – L’Agenzia delle Entrate contesta mediante il suo primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione o falsa applicazione della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 1011, in cui è incorsa l’impugnata Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, per aver ritenuto che l’omesso integrale versamento dei tributi dovuti, entro il termine previsto dalla legge, non comportasse la decadenza della contribuente dalla possibilità di avvalersi dell’agevolazione tributaria.

1.2. – Con il secondo motivo di ricorso l’Ente impositore censura, ancora ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13, in cui è incorsa la CTR per aver ritenuto l’inapplicabilità delle sanzioni in conseguenza dell’omesso integrale versamento di quanto dovuto da parte della società, odierna controricorrente.

1.3. – Mediante il terzo motivo di ricorso, introdotto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’Amministrazione finanziaria critica la omessa motivazione, da parte dell’impugnata CTR, circa la dichiarata illegittimità del diniego opposto dall’Ufficio alla pretesa del contribuente.

2.1. – 2.3. – Il primo ed il terzo motivo di ricorso possono essere trattati congiuntamente, attenendo entrambi, in relazione ai profili della violazione di legge e del vizio di motivazione, alla contestazione dell’errore in cui sarebbe incorsa la Commissione Tributaria Regionale siciliana per non aver ritenuto che il mancato integrale pagamento di quanto dovuto entro il termine di legge (come prorogato al 30 giugno 2008), comportasse la decadenza della possibilità di avvalersi del regime agevolativo da parte della contribuente, e pertanto la legittimità del diniego opposto dall’Agenzia alla sua richiesta di accesso all’agevolazione tributaria.

Nella sua invero scarna decisione, la Commissione Regionale impugnata ha segnalato che la causa attiene all’iscrizione a ruolo della somma di Euro 1.463,00, dovuta per l’Irap in relazione agli anni 2003, 2004, e 2005, e che il diniego di accesso alla disciplina agevolativa era stato opposto dall’Ente impositore per il mancato versamento di complessivi quattro Euro. In motivazione ha censurato il diniego opposto dall’Agenzia delle Entrate per non aver tenuto conto nè dei versamenti effettuati nè delle rate corrisposte, anche se col “minimo errore di quattro Euro”. Queste affermazioni non sono state contestate in sede di ricorso per cassazione dall’Amministrazione finanziaria. La CTR ha quindi concluso che “l’Ufficio si doveva limitare a richiedere l’importo non versato”.

La disposizione di riferimento, in materia, è la L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 1011, la quale recita: “Ai soggetti destinatari dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 10 giugno 2005, n. 3442, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 17 giugno 2005, interessati dalla proroga dello stato di emergenza nella provincia di Catania, stabilita per l’anno 2006 con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2005, è consentita la definizione della propria posizione entro il 30 giugno 2007, relativamente ad adempimenti e versamenti, corrispondendo l’ammontare dovuto per ciascun tributo e contributo a titolo di capitale, al netto dei versamenti già eseguiti a titolo di capitale ed interessi, diminuito al 50 per cento, ferme restando le vigenti modalità di rateizzazione. Per il ritardato versamento dei tributi e contributi di cui al presente comma si applica l’istituto del ravvedimento operoso di cui al D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 13, e successive modificazioni, ancorchè siano state notificate le cartelle esattoriali”. La norma non prevede espressamente, pertanto, la decadenza del beneficio in conseguenza di un versamento parziale della prima rata. Tale conseguenza, tuttavia, discende dai principi generali vigenti, all’epoca dei fatti per cui è causa, in materia di corretto adempimento degli oneri fiscali ed accesso alle normative di agevolazione.

La conseguenza, del resto, non appare iniqua nei confronti della società controricorrente, riconoscendo espressamente la norma di legge al contribuente la facoltà di avvalersi del ravvedimento operoso che, però, non è stato neppure attivato dalla contribuente (cfr. Cass. sez. VI-V, 8.8.2012, n. 14298). Si osservi che la società non ha neanche allegato di essere incorsa in un errore scusabile.

Il primo motivo di ricorso proposto dall’Amministrazione finanziaria deve essere pertanto accolto, assorbito il terzo.

2.2. – In conseguenza dell’accoglimento del primo motivo di ricorso, di cui si è detto, deve essere accolto anche il secondo strumento di gravame introdotto dall’Agenzia delle Entrate.

L’Ente impositore ha criticato la decisione assunta dalla CTR per aver ritenuto che, in conseguenza dell’omesso integrale versamento di tutto quanto dovuto nei termini di legge, dopo aver richiesto l’applicazione della disciplina agevolata valevole per le zone terremotate, la società contribuente non fosse suscettibile di applicazione delle sanzioni. L’argomento appare fondato. A seguito dell’accertamento che la contribuente non aveva posto in essere quanto necessario per accedere alla normativa agevolativa, consegue l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge, peraltro neppure contestate nel loro ammontare.

Il primo ed il secondo motivo di ricorso proposti dall’Ente impositore devono essere pertanto accolti, assorbito il terzo, e, non essendo necessari ulteriori accertamenti e valutazioni di fatto, questa Corte può decidere nel merito, rigettando l’originario ricorso proposto dalla società A.S. Sas.

La spese di lite, tenuto conto della peculiarità della controversia e del modesto importo non versato dalla contribuente per poter accedere alla normativa beneficiale, appare equo che siano dichiarate compensate tra le parti in relazione all’intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso proposti dall’Agenzia delle Entrate, assorbito il terzo e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso proposto dalla contribuente. Dichiara compensate tra le parti le spese di lite dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 28 maggio 2019 e, in sede di riconvocazione, il 22 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2020

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