Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26309 del 17/10/2019

Cassazione civile sez. III, 17/10/2019, (ud. 04/07/2019, dep. 17/10/2019), n.26309

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20117-2017 proposto da:

M.V., domiciliata ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA

DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati

MAURIZIO DE TILLA, ROBERTO DE TILLA;

– ricorrente –

contro

GENERALI ITALIA SPA in persona dei signori C.P. e

P.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 28,

presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE CILIBERTI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MASSIMO COLIVA;

– controricorrente –

nonchè contro

CA.GA., CASA DI CURA VILLA MONTALLEGRO, CL.JA.,

LA MEDICALE DE FRANCE SA, MO.SA.DA.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1089/2017 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 15/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/07/2019 dal Consigliere Dott. OLIVIERI STEFANO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI CARMELO che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato ROBERTO DE TILLA;

udito l’Avvocato GIUSEPPE CILIBERTI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Bologna, con sentenza in data 15.5.2017 n. 1089, ha rigettato l’appello proposto da M.V., confermando la decisione di prime cure che aveva ritenuto infondata la domanda di condanna al risarcimento dei danni -consistiti nell’irrimediabile pregiudizio alla capacità procreativa- derivati da omessa acquisizione del consenso informato ed errata esecuzione dell’intervento di “embolizzazione di alcuni fibromi dell’utero”, proposta dalla M. nei confronti del medico curante Mo.Gi. cui erano succeduti nel corso del processo gli eredi Ca.Ga. e Mo.Da.Sa., del medico chirurgo operatore Cl.Ja. e della Casa di cura Villa Montallegro s.p.a..

Il Giudice di appello, ha rilevato che, non solo la paziente non aveva fornito alcun elemento probatorio volto a dimostrare che -qualora fosse stata debitamente informata- avrebbe rifiutato il trattamento praticato o avrebbe optato per una diversa soluzione tecnica, ma le risultanze istruttorie deponevano, al contrario, per la corretta attività informativa svolta dai medici, essendo stata la paziente resa edotta dell’alternativa tra tecnica chirurgica tradizionale e nuova tecnica di intervento (embolizzazione), ed essendosi quindi esplicitamente determinata optando a favore di quest’ultima. La Corte territoriale ha ritenuto, inoltre, esente da errore l’accertamento compiuto dal primo Giudice in ordine alla esclusione del nesso di derivazione causale tra il pregiudizio alla capacità procreativa e la esecuzione dell’intervento di embolizzazione, avendo il collegio dei CC.TT.UU., da un lato, escluso che la sindrome aderenziale potesse considerarsi una complicanza normalmente riconducibile alla embolizzazione (trattandosi di intervento consistente in una serie di micro-iniezioni idonee a determinare una necrosi dei tessuti fibromatosi); dall’altro, avendo individuato la causa alternativa della incapacità procreativa, nelle “aderenze intracavitarie” da imputarsi agli interventi di raschiamento per interruzione volontaria della gravidanza cui la M. si era sottoposta, sia in epoca precedente alla embolizzazione che, successivamente, negli anni 2000 e 2002.

La sentenza di appello, notificata in data 19.5.2017, è stata ritualmente impugnata per cassazione da M.V. con quattro motivi di ricorso, illustrati da memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Resiste con controricorso GENERALI Italia s.p.a..

Non hanno svolto difese gli altri intimati, cui il ricorso è stato ritualmente notificato telematicamente in data 18.7.2017.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Primo motivo e Secondo motivo: violazione del principio dell’obbligo del preventivo consenso in ordine alle cure sanitarie – art. 5 Convenzione firmata ad Oviedo in data 4.4.1997 e ratificata con L. 28 marzo 2001, n. 145.

Sostiene la ricorrente che, se fosse stata informata che alla tecnica di embolizzazione era da ricollegare il rischio della impossibilità di successive gravidanze, non si sarebbe assoggetta all’intervento terapeutico, come emergeva dalle stesse risultanze probatorie valutate dalla Corte territoriale. Errata era, quindi, la conclusione cui era pervenuto il Giudice di merito nel rigetto della domanda.

Il primo motivo è palesemente inammissibile.

Rilevato che la ricorrente parte da premesse indimostrate (1-dalla sentenza non emerge affatto che la tecnica di embolizzazione comportasse, quale conseguenza necessitata o quale possibile complicanza negativa, la “impossibilità di successive gravidanze”: la stessa Corte territoriale indica, infatti, che la M. aveva successivamente avuto una gravidanza, anche se poi non portata positivamente a termine; 2-la ricorrente equivoca il senso della motivazione della sentenza di appello, laddove viene fatto riferimento alla informazione delle possibili tecniche praticabili prospettate alla paziente dal Dott. Ci., ginecologo di fiducia: proprio a fronte di tali alternative la paziente, infatti, aveva rifiutato le tecniche chirurgiche tradizionali, che presentavano maggiori rischi di infertilità, e si era decisamente orientata sulla nuova tecnica di embolizzazione), osserva il Collegio che l’intera esposizione del motivo, fondata sulla riproduzione di estratti dalla relazione di consulenza medica di parte, non è pertinente rispetto alla statuizione impugnata concernente l’accertamento in fatto della corretta prestazione informativa delle diverse tecniche di intervento-, rendendo in conseguenza inammissibile la censura.

In ogni caso, quando anche si ritenesse che la critica della ricorrente fosse, invece, rivolta a censurare proprio il predetto accertamento in fatto, compiuto dal Giudice di merito, la modalità espositiva della censura si pone, comunque, del tutto al di fuori dei limiti imposti dal paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nel testo riformato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv. in L. n. 134 del 2012, da un lato, difettando la indicazione del “fatto storico decisivo” che, se considerato, avrebbe determinato un esito diverso della lite, e dall’altro, venendo ad essere semplicemente prospettata una diversa interpretazione degli elementi clinici, senza peraltro che neppure vengano ad essere individuati in modo chiaro e specifico gli errori commessi dai CC.TT.UU (vengono formulate mere asserzioni di tipo ipotetico e comunque non decisive: tra l’altro, a pag. 11 ricorso si afferma, infatti, che “l’embolizzazione, determinando ischemia dei miomi, con relativo risparmio del miometrio, non sembra avere significativa ripercussione sulla fertilità”; si sottolineano “controindicazioni” al tipo di intervento, quali i “miomi voluminosi”, senza fornire tuttavia alcun riscontro a tale affermazione in relazione allo specifico caso clinico, ed addirittura contraddicendo tale affermazione a quanto indicato in precedenza allegando che la paziente presentava un nodulo di “modeste dimensioni” – pag. 8). E’ appena il caso di aggiungere, al riguardo, che la critica rivolta alla sentenza appello, nella parte in cui il Giudice ha motivato aderendo alle risultanze delle indagini medico – legali ed alle argomentazioni tecniche svolte dall’ausiliario, non può limitarsi alla mera contrapposizione di conclusioni contrastanti nel merito, ma deve invece:

a) individuare i singoli passaggi dell’elaborato peritale ritenuti erronei, onde consentire alla Corte di verificare “in limine” se le affermazioni del consulente tecnico oggetto di critica rivestano carattere di decisività;

b) specificare le ragioni della critica, evidenziando se attengono a carenze o deficienze diagnostiche, nell’espletamento delle indagini, ovvero consistono in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o ancora nella omissione degli accertamenti clinici strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi;

c) indicare nel ricorso per cassazione, onde evitare la inammissibilità per novità della questione, che le critiche erano state oggetto di puntuali motivi di gravame, trascrivendone almeno i punti salienti (cfr. Corte cass. Sez. L, Sentenza n. 7341 del 17/04/2004; id. Sez. 3, Sentenza n. 17369 del 30/08/2004; id. Sez. 2, Sentenza n. 13845 del 13/06/2007; id. Sez. L, Sentenza n. 3224 del 12/02/2014; id. Sez. 1, Sentenza n. 16368 del 17/07/2014; id. Sez. 1, Sentenza n. 11482 del 03/06/2016).

In difetto di tali requisiti, il primo motivo non può che essere dichiarato inammissibile.

Il secondo motivo è inammissibile e comunque infondato.

La ricorrente vorrebbe attribuire ad un articolo di stampa, pubblicato su un quotidiano nazionale nel 2001 (circa tre anni dopo l’intervento), che consigliava la metodica della embolizzazione soltanto per quelle donne che non vogliono avere più figli, il valore di parametro di verifica della incompletezza ed erroneità delle informazioni ricevute in occasione dell’intervento.

Indipendentemente dalla rilevanza accademica e dalla verificabilità scientifica della notizia riferita dal quotidiano, ed indipendentemente dalla omessa indicazione, in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 6, del contenuto e del luogo in cui è rinvenibile negli atti processuali di merito la copia del quotidiano in questione (circostanza che impedisce alla Corte di verificare la rituale acquisizione del documento al giudizio di merito), non superando la censura il vaglio di ammissibilità, osserva il Collegio che la stessa M. aveva riconosciuto la “novità” della tecnica di embolizzazione che le era stata proposta nel 1998 e che – secondo quanto accertato dalla Corte territoriale – ciò nonostante aveva egualmente inteso optare per tale metodologia, rifiutando le altre tecniche chirurgiche tradizionali che presentavano, con certezza, rischi di infertilità: dalle allegazioni della ricorrente, peraltro, non emerge -nè trova riscontro nelle risultanze probatorie, indicate dalla parte- che in tale occasione siano state fornite alla M. informazioni inesatte, tali da indurla in errore nella scelta della metodica. Inoltre la ricorrente, non soltanto non ha allegato nè indicato gli elementi circostanziali dai quali il Giudice di merito avrebbe dovuto accertare -con giudizio controfattuale- che la paziente si sarebbe risolta ad agire diversamente (astensione da qualsiasi intervento chirurgico di tipo nuovo o tradizionale), ma neppure ha allegato che -qualora fosse stata resa edotta che anche la embolizzazione presentava rischi di sterilità: circostanza questa, peraltro, del tutto indimostrata- avrebbe con certezza optato a favore di altra tecnica chirurgica tradizionale. Ed è appena il caso di osservare, al proposito, che un concorso causale dell’omessa od inesatta informazione, contestata ai medici, sulla produzione del danno alla salute esitato dalla esecuzione dell’intervento, potrebbe ravvisarsi esclusivamente nel caso in cui il danneggiato fornisca la prova, anche presuntiva, che -se correttamente informato- avrebbe con certezza evitato di sottoporsi a quell’intervento (o avrebbe potuto optare per altro tipo di intervento che tali rischi non presentava), diversamente venendo meno ogni efficienza causale concorrente della omissione informativa (cfr. Corte Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2847 del 09/02/2010; id. Sez. 3, Sentenza n. 2998 del 16/02/2016; id. Sez. 3 – Ordinanza n. 2369 del 31/01/2018; id. Sez. 3 -, Ordinanza n. 19199 del 19/07/2018).

Terzo motivo: omesso esame di documenti decisivi: relazioni peritali; interrogatorio della parte istante; prove testimoniali (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5).

Il motivo è manifestamente inammissibile, non assolvendo ai requisiti minimi della critica richiesta per veicolare l’accesso al sindacato di legittimità ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4.

L’esposizione si risolve nella semplice anapodittica declaratoria di erroneità degli accertamenti contenuti nella sentenza di appello, tendente in quanto tale semplicemente alla inammissibile richiesta di una rivalutazione dell’intero materiale probatorio.

Quarto motivo: violazione artt. 2043,2046 c.c.; omesso esame di fatto decisivo (art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5).

La ricorrente impugna la statuizione della sentenza che ha escluso il nesso di derivazione eziologica della “sindrome aderenziale” (cui riconduce la infertilità) e la esecuzione dell’intervento di embolizzazione.

Il motivo è interamente rivolto a sostenere le tesi del consulente di parte, secondo cui l’intervento di miomectomia laparo – scopica sarebbe stato da preferire a quello di embolizzazione. La tesi, tuttavia, viene a risolversi in una mera asserzione, priva di contenuto critico specifico idoneo a dimostrare: a) le ragioni per cui, nel caso concreto, l’intervento chirurgico tradizionale era da ritenere “più sicuro” di quello di embolizzazione; b) se sussisteva, in relazione al caso concreto, una diversificazione apprezzabile della percentuale di rischio infertilità riconducibile ai due differenti tipi di intervento.

Il motivo si palesa, pertanto, inammissibile anche perchè la ricorrente omette di trascrivere puntualmente i passaggi della consulenza tecnica di ufficio -e gli argomenti logici che li supportano- che intende fare oggetto di contestazione.

La questione concernente il nesso di causalità materiale integra un accertamento in fatto ed è, pertanto, sindacabile in sede di legittimità, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), esclusivamente sotto il profilo della violazione delle regole di diritto sostanziale recate dagli artt. 40 e 41 c.p. e art. 1227 c.c., comma 1, (Corte cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 13096 del 24/05/2017), rimanendo invece sottratto al sindacato di questa Corte ogni altra critica intesa a sostituire un apprezzamento degli indizi fattuali ritenuti rilevanti a dimostrare il predetto nesso eziologico.

Nella specie la Corte d’appello ha ritenuto condivisibili le risultanze della c.t.u. dalle quali emergeva che l’intervento di embolizzazione non poteva essere causa della sindrome aderenziale (che non rientrava tra le possibili complicanze riferibili alla metodica), in quanto tale intervento consisteva “in una serie di micro-iniezioni idonee a creare una necrosi dei tessuti fibromatosi, di tal che essi, oramai cellularmente “morti”, venivano espulsi naturalmente dall’organismo”, ed inoltre emergeva l’ulteriore e dirimente considerazione che la M. non poteva ritenersi affetta da infertilità, avendo condotto, successivamente all’intervento, una gravidanza, se pure non portata felicemente a termine: con la conseguenza che, persino nella mera ed astratta ipotesi che la paziente, dopo l’intervento, avesse riportato una infezione pelvica (statisticamente rilevata nello 0,5% dei casi), e che tale stato infettivo avesse provocato, sempre in ipotesi, le sinechie (aderenze), ebbene anche in tal caso risultava indimostrato che da tale complicanza fosse esitata la infertilità della paziente, non potendo contrapporsi in senso contrario la semplice ipotesi formulata dalla dottrina medica (vedi letteratura medica riportata a pag. 28-29 ricorso), secondo cui la embolizzazione, se praticata con microsfere di dimensioni minori di 500 micron, potrebbe anche provocare danni ischemici alle ovaie.

Orbene a fronte di una mera astratta ipotesi, la Corte d’appello non è incorsa in alcuna violazione nella applicazione della norma sulla causalità materiale, avendo correttamente applicato la regola in fattispecie di responsabilità civile per cui -alla stregua delle informazioni anamnestiche acquisite e degli accertamenti svolti dai CC.TT.UU.- doveva ritenersi più probabile che la sindrome aderenziale fosse eziologicamente da imputare a precedenti raschiamenti abortivi, piuttosto che alla embolizzazione.

Il quarto motivo di ricorso deve, dunque, dichiararsi inammissibile. In conclusione il ricorso deve essere rigettato.

Consegue la condanna della parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1 comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Dispone che, in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa la indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi di M.V. riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma, il 4 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2019

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