Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26308 del 25/11/2013


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 26308 Anno 2013
Presidente: SEGRETO ANTONIO
Relatore: FRASCA RAFFAELE

SENTENZA
sul ricorso 6859-2012 proposto da:
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA 09633951000 – Società con
unico azionista, soggetta all’attività di direzione e coordinamento di
Enel SpA, nella qualità di procuratore della ENEL DISTRIBUZIONE
SPA in persona del proprio procuratore, nonché ENEL SERVIZIO
ELETTRICO SPA – Società con unico azionista, soggetta all’attività di
direzione e coordinamento di Enel SpA nella sua qualità di beneficiaria
del ramo di azienda della Enel Distribuzione SpA in persona del
proprio procuratore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA
GIROLAMO DA CARPI 6, presso lo studio dell’avvocato
SZEMERE RICCARDO, che le rappresenta e difende, giusta procura
a margine del ricorso;

Data pubblicazione: 25/11/2013

- ricorrenti contro
DATTILO CARLO;

– intimato –

MARIA CAPUA VETERE del 22/06/2011, depositata il
12/09/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
10/10/2013 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA;
è presente il P.G. in persona del Dott. PIERFELICE PRATIS che ha
concluso per raccoglimento del ricorso.

Ric. 2012 n. 06859 sez. M3 – ud. 10-10-2013
-2-

avverso la sentenza n. 2586/2011 del TRIBUNALE di SANTA

R.g.n. 6859-12 (ud. 10.10.2013)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

§1. Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con sentenza n. 2586 del 12 settembre
2011, ha rigettato l’appello proposto dall’Enel Distribuzione s.p.a. avverso la sentenza del
Giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere n. 1734 del 2010, che aveva accolto la
domanda di Carlo Dattilo, intesa ad ottenere il risarcimento del danno derivato dall’avere
dovuto sborsare le tasse postali per il pagamento delle bollette di energia elettrica, in

conseguenza dell’inadempimento da parte dell’Enel all’art. 6, comma, 4, della
Deliberazione 28 dicembre 1999 n. 200, con cui l’Autorità per L’Energia Elettrica ed il
Gas (A.E.E.G) aveva imposto agli esercenti il servizio di distribuzione e vendita
dell’energia elettrica e, quindi, all’Enel, di <>.
Dopo di che, sempre con ampia motivazione alla quale nuovamente si rinvia, si è
concluso che deve «escludersi che la prescrizione dell’art. 6, comma 4, della
deliberazione dell’A.E.E.G. n. 200 del 1999 abbia comportato la modifica o
integrazione del regolamento di servizio del settore esistente all’epoca della sua
adozione e, di riflesso, l’integrazione dei contratti di utenza ai sensi dell’art. 1339 c.c.,
di modo che l’azione di responsabilità per inadempimento contrattuale esercitata
dalla parte attrice risulta priva di fondamento, perché basata su una clausola
contrattuale inesistente, perché non risultava introdotta nel contratto di utenza.
La stessa decisione (lo si rileva per completezza), avuto riguardo al riferimento
della sentenza allora impugnata ad una integrazione per effetto della deliberazione
dell’A.E.E.G. anche ai sensi dell’art. 1374 c.c. ha ribadito che al riguardo valgono le
stesse considerazioni svolte a proposito della inidoneità a svolgere la funzione di cui
all’art. 1339 c.c., soggiungendo, altresì, che <> e che
«Nella logica del sistema di cui alla 1. n. 481 del 1995, la previsione del potere di
integrazione del contratto di utenza, esercitabile dall’A.E.E.G. nei sensi su indicati, è
certamente espressione non di supplenza, ma di imposizione di un regolamento ritenuto
autoritativamente dovuto>>.
§3. Il ricorso è, dunque, accolto per quanto di ragione sulla base dello scrutinio
complessivo ed unitario dei primi cinque motivi e la sentenza è cassata.

Gli altri motivi, essendo basati sul presupposto che la nota delibera avesse svolto
efficacia integrativa, restano assorbiti.
§4. Il Collegio reputa a questo punto che non vi sia necessità di rinvio, potendo la
causa essere decisa nel merito, in quanto non occorrono accertamenti di fatto per ritenere
che l’appello proposto dall’Enel fosse fondato e che la domanda proposta dall’utente, in
accoglimento dello stesso ed in riforma della sentenza del Giudice di Pace di Santa maria
Capua Vetere, debba essere rigettata.
Al riguardo, la sua infondatezza emerge, infatti, anche per il profilo subordinato,
inerente il preteso inadempimento dell’obbligo di informazione: è evidente che, se la
delibera non ha integrato il contratto per la sua indeterminatez72, l’oggetto dell’obbligo de

quo non può essere insorto.
§5. Le spese delle fasi di merito, sulle quali questa Corte deve provvedere, possono
essere integralmente compensate, giacché è notorio che nella giurisprudenza di merito la
questione di diritto dell’efficacia della norma della nota deliberazione è stata decisa in
modi opposti.
Le spese del giudizio di cassazione seguono invece la soccombenza e si liquidano in
dispositivo ai sensi del d.m. n. 140 del 2012.

P. Q. M.

La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione riguardo ai primi cinque motivi.
Dichiara assorbiti gli altri motivi. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi
accolti e, pronunciando sul merito, accoglie l’appello dell’Enel e rigetta la domanda del
Dattilo. Compensa le spese dei gradi di merito. Condanna Carlo Dattilo alla rifusione alla
ricorrente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro seicento, di cui duecento
per esborsi, oltre accessori come per legge.

6
Est. Cons. Iaffae1e Frasca

R.g.n. 6859-12 (ud. 10.10.2013)

Così deciso nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile-3 il 10 ottobre
ente

Il Pr

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