Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26308 del 19/11/2020

Cassazione civile sez. trib., 19/11/2020, (ud. 12/12/2019, dep. 19/11/2020), n.26308

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – rel. Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. PEPE Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 327-2015 proposto da:

COMUNE DI ARONA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA VIA COSSERIA 5, presso lo studio dell’avvocato

GUIDO FRANCESCO ROMANELLI, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato MAURIZIO FOGAGNOLO, giusta procura in calce;

– ricorrente –

contro

S.M., elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI VIGNA FABBRI

29 SC. A I 4, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCANTONIO

BORELLO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARA

ARGENTA VURCHIO, giusta procura in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 671/2014 della COMM.TRIB.REG. di TORINO,

depositata il 20/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/12/2019 dal Consigliere Dott. ANNA MARIA FASANO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SALZANO FRANCESCO che ha concluso per l’accoglimento del ricorso e

annullamento con rinvio.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

S.M. impugnava, innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Novara, un avviso di accertamento I.C.I., anno di imposta 2001, notificato dal Comune di Arona con riferimento ad una porzione di terreno edificabile situata in fascia di rispetto, ritenendo di essere tenuto al pagamento solo della porzione fondiaria direttamente utilizzabile ai fini edificatori, di mq. 9175. L’adita Commissione, con sentenza n. 8/01/08, respingeva il ricorso proposto dal contribuente. La sentenza, non impugnata, passava in giudicato. S.M. provvedeva al versamento dell’I.C.I. per cali anni dal 2006 al 2010 con riferimento all’intera superficie delle aree fabbricabili possedute, pagando l’imposta sulla base del valore ridotto individuato dal Comune per aree situate in fascia periferica e soggette a P.E.C.. Successivamente al pagamento, presentava istanza di rimborso con riferimento a la porzione di area edificabile situata in fascia di rispetto alla (OMISSIS) ed al torrente (OMISSIS). Il Comune di Arona respingeva la richiesta, atteso che ai predetti terreni era stato attribuito dal P.R.G. un indice di edificabilità costituente quota parte del a volumetria complessivamente realizzabile e da collocare su porzioni idonee, all’uopo individuate dallo strumento urbanistico attuativo. Il contribuente impugnava il diniego di rimborso innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Novara, ritenendo che la superficie di 10.315 mq non dovesse essere considerata edificabile, ma agricola, in quanto rientrante in fascia di rispetto, con conseguente non imponibilità ai fini ICI. L’adita Commissione, con sentenza n. 109/03/12, riconosceva la totale imponibilità delle aree, anche per la parte di esse collocata in fascia di rispetto. S.M. proponeva appello innanzi alla Commissione ‘Tributaria Regionale del Piemonte che, con sentenza n. 671/36/14, accoglieva il gravame, ritenendo non dovuta l’I.C.I., atteso che tali terreni, pur concorrendo alla determinazione della volumetria edificabile, di fatto non consentivano l’edificabilità, sicchè ai fini dell’imposizione dovevano esse-e equiparati a terreni agricoli. Il Comune di Arona ricorre per la cassazione della sentenza, svolgendo quattro motivi. S.M. si è costituito con controricorso. All’udienza del 4.6.2019, la causa veniva rinviata a nuovo ruolo per l’acquisizione del fascicolo d’ufficio non presente in atti.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si denuncia omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per esistenza di un giudicato esterno in merito alla medesima controversia. Parte ricorrente deduce che i giudici di appello avrebbero omesso di pronunciarsi sulla eccezione pregiudiziale sollevata dal Comune con la quale era stato evidenziato che la fattispecie in esame riguardava delle aree edificabili ricompre-se in un Piano di Edilizia Convenzionata, e, in relazione alla completa imponibilità, si era già formato un giudicato definitivo, a seguito di sentenza n. 8/01/08 emessa da C.T.P. di Novara, con cui era stato rigettato il ricorso proposto dal contribuente nei confronti dell’avviso di accertamento ICI relativo all’anno di imposta 2001. Si precisa che la C.T.P. di Novara aveva statuito che il P.R.G.C. del Comune di Arona, nel disciplinare l’attribuzione e la distribuzione di volumetria edificabile secondo zone omogenee, aveva statuito che “(prende) in considerazione la densità territoriale riferita a ciascuna zona omogenea e definisce il complessivo carico che può gravare sull’intera zona e, pertanto, il relativo indice è rapportato all’intera superficie della zona omogenea, che nel caso in esame è costituita dall’area di proprietà dei ricorrente destinata nella sua complessità ad un piano di edilizia convenzionata (P.E.C.)”, riconoscendo che anche le aree destinate ad opere di urbanizzazione, così come quelle situate in fascia di rispetto “concorrono alla formazione del rapporto mc/mq secondo gli indici di fabbricabilità contenuti nel P. R. G. C. per le singole porzioni di aree individuate nel piano per la edificazione concreta”, e non potevano, quindi, essere considerate esse stesse fabbricabili.

2. Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 5, del D.L. n. 203 del 2005, art. 11 quaterdecies, comma 16, convertito in L. 248 del 2005 e del D.L. 223 del 2006, art. 36, comma 2, convertito in L. 248 del 2006, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per erronea definizione e qualificazione delle aree edificabili ai fini ICI, tenuto conto che la sentenza impugnata risulterebbe affetta da manifesta erronea applicazione della definizione di area edificabile dettata dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 2, lett. b), contraria non solo ai principi costituzionali di eguaglianza e capacità contributiva, ma anche allo spirito che alla medesima disposizione è stato attribuito all’interno della disciplina dell’I.C.I. Si argomenta che, secondo l’indirizzo espresso dalla giurisprudenza di legittimità, ed a seguito dell’approvazione della norma di interpretazione autentica dettata dal D.L. n. 223 del 2006, art. 36, comma 2, convertito in L. n. 248 del 2006, non appare più possibile sostenere che un’area qualificata come edificabile dallo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, anche se vincolata o non immediatamente utilizzabile, possa essere equipatata ad un terreno agricolo, dovendosi ritenere, al contrario di quanto erroneamente affermato dal giudice di secondo grado, che l’inserimento tra le aree edificabili sia sempre sufficiente per determinare l’imponibilità dei terreni ai fini ICI, lasciando alle parti del rapporto tributario la sola possibilità di stabilire quale sia l’effettivo valore attribuibile alle aree che, pur se qualificate come edificabili, non risultino direttamente o immediatamente utilizzabili.

3. Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. b), e del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 5, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per irrilevanza delle c.d. fasce di rispetto ai fini dell’imponibilità delle aree edificabili ai fini ICI, ove dotate di autonoma capacità edificatoria. Parte ricorrente argomenta che oggetto del contenzioso sono le aree ricomprese in un Piano di Edilizia Convenzionata le quali sono dotate di capacità edificatoria propria, in quanto lo strumento urbanistico comunale avrebbe assegnato indistintamente a tutte le aree del P.E.C. un indice volumetrico realizzabile, tenendo conto delle prescrizioni e dei vincoli previsti dalle normative in materia. Nella fattispecie, le aree ricadenti nella fascia di rispetto stradale e fluviale costituirebbero parte della superficie totale relativa a strumenti urbanistici esecutivi previsti dal P.R.G.C. e concorrerebbero, pertanto, alla determinazione della volumetria edificabile. A tali aree sarebbe stato attribuito un indice territoriale, sulla base del principio perequativo ispiratore del P.R.G.C., che assegna l’edificabilità in maniera indifferenziata e tutte le aree ricom-prese nei S.U.E. (P.E.C.) siano esse destinate all’edificazione, ad aree a standard pubblico o a fasce di rispetto. Si conclude, pertanto, che il problema della imponibilità delle aree edificabili situate in fascia di rispetto non può essere risolto in modo semplicistico, degradando tali aree direttamente a terreni agricoli, malgrado le stesse generino una autonoma capacità edificatoria, ma può trovare una giusta definizione soltanto sotto il profilo valutativo, nel momento in cui si faccia derivare da vincoli da cui un’area edificabile può essere caratterizzata una proporzionale riduzione del suo valore venale in comune commercio, così rispettando lo spirito della normativa I.C.I. e la previsione dettata dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 5, nella parte in cui prevede che il valore delle aree fabbricabili deve essere individuato “avendo riguardo alla zona torritoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche”.

4. Con il quarto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. b), ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per irrilevanza delle disposizioni in materia di indennità di esproprio dei terreni siti in fasce di rispetto ferroviarie rispetto alla fattispecie in esame. Secondo parte ricorrente, la sentenza di secondo grado sarebbe viziata anche con riferimento al fatto che avrebbe basato la motivazione su due pronunce della Cassazione, la n. 8609 del 2011 e I n. 9549 del 2011, non attinenti alla fattispecie in esame.

5. Va preliminarmente esaminata l’eccezione proposta dal controricorrente di inammissibilità del ricorso per cassazione per tardività. Si assume che la sentenza n. 671/36/14, oggetto di impugnazione, sarebbe stata notificata al Comune di Arona in data 13.8.2014 (circostanza taciuta dal ricorrente), pertanto, il termine per proporre ricorso sarebbe scaduto il 14.11.2014, considerando la sospensione dei termini, mentre l’impugnazione sarebbe stata notificata in data (OMISSIS).

5.1. L’eccezione è fondata. Dalla lettura della relata di notifica emerge che il ricorso per cassazione è stato notificato con raccomandata a.r. n. (OMISSIS) dall’avv. Guido Francesco Romanelli, in base alla L. n. 53 del 1994, a S.M., in data 22.12.2014. Sulla predetta relata è stato apposto il timbro datario dell’Ufficio Postale di Roma recante tale data. Il controricorrente ha depositato una copia autentica della sentenza della Commissione Tributaria Regionale n. 671/36/14 con apposizione sul frontespizio del timbro, con prot. n. 0027451/2014 del Comune di Arona, recante data 19.8.2014, che ne attesta la ricezione. E” stata, altresì, depositata copia dell’avviso di ricevimento della raccomandata n. 14790488631 con destinatario “Comune di Arona – Sindaco pro tempore” relativo alla notifica della predetta sentenza. Ne consegue che la sentenza oggetto di impugnazione è stata notificata direttamente alla parte, che ha apposto il timbro di ricevuta in data (OMISSIS). Ai sensi degli artt. 325 e 326 c.p.c. il termine per proporre ricorso per cassazione è di giorni sessanta e decorre dalla notificazione sentenza. Tale termine, stabilito a pena di decadenza dall’art. 327 c.p.c., si computa, in considerazione della sospensione dei termini processuali prevista dalla L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 1, senza tenere conto dei giorni compresi tra il 1 agosto ed il 15 settembre, a meno che la data di deposito o di notifica non cada durante lo stesso periodo feriale, nel qual caso, in base al principio secondo cui “dies a quo non computatur in termine” esso decorre dal 16 settembre. Rilevato che, la sentenza impugnata è stata notificata al Comune di Aroma in data (OMISSIS), che apposto timbro di ricevuta, i termini di impugnazione decorrono dal 16 settembre in ragione della sospensione feriale. Ciò premesso, va chiarito se nella fattispecie trovi applicazione il termine breve di impugnazione ai fini della valutazione della tempestività della proposizione del ricorso per cassazione.

Va rilevato che, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza di legittimità, il processo tributario ha un proprio regime di notificazione degli atti, disciplinato del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 16 e 17, a tenore dei quali le notificazioni sono eseguite, salva la consegna a mani proprie, nel domicilio eletto o, in mancanza nella residenza o nella sede dichiarata dalla parte nell’atto di costituzione in giudizio (Cass. n. 25117 del 2016). Nella fattispecie, si evince dalla lettura delle controdeduzioni presentate dal Comune di Arona (v. prot. n. 15779) in sede di giudizio di appello, che l’ente ha eletto domicilio presso la Casa Comunale (via San Carlo 2) in ottemperanza alla deliberazione di Giunta Comunale n. 47 del 2.4.2013. Ne consegue che la notifica eseguita all’ente personalmente, che non si è costituito tramite difensore (ma si è servito dell’assistenza di funzionari del Servizio tributi e del Servizio urbanistica), e che ha eletto domicilio presso la Casa Comunale, è idonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione.

Da siffatti rilievi consegue l’accoglimento della eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione per tardività, trovando nella specie applicazione il termine breve per l’impugnazione decorrente dal 16 settembre in ragione della sospensione feriale. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte soccombente al rimborso delle spese di lite, che liquida in complessivi Euro 2200,00 oltre spese forfetarie ed accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1, quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello pagato per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2020

 

 

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