Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26308 del 17/10/2019

Cassazione civile sez. III, 17/10/2019, (ud. 04/07/2019, dep. 17/10/2019), n.26308

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 8240-2016 proposto da:

D.R., domiciliata ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA

DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

GUIDO ROSSI;

– ricorrente

contro

MINISTERO DELLA SALUTE (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5253/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 23/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/07/2019 dal Consigliere Dott. OLIVIERI STEFANO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI CARMELO che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato GUIDO ROSSI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Roma, con sentenza in data 23.9.2015 n. 5253, ha rigettato l’appello principale proposto dal Ministero della Salute, ritenendo infondata la eccezione di prescrizione e confermando l’accertamento di responsabilità, compiuto dal primo Giudice, in ordine al danno alla salute cagionato a Z.D., la quale aveva contratto l’epatite C, a causa di trasfusione di sangue infetto, in conseguenza dell’omesso esercizio dei poteri di controllo e vigilanza demandati alla Amministrazione statale in materia di acquisto, utilizzo e somministrazione di sangue umano ed emoderivati.

La Corte distrettuale “correggeva” l’errore materiale, contenuto nella decisione di primo grado, relativo al “dies a quo” di decorrenza degli interessi “compensativi” sull’importo riconosciuto a titolo risarcitorio, essendo stata indicata la data 8.5.2002 anzichè quella dell’8.5.2007, data di notifica dell’atto di citazione.

Il Giudice di appello rigettava altresì l’appello incidentale proposto dagli eredi di Z.D., deceduta nelle more del giudizio, rilevando che le censure mosse alla sentenza di prime cure, motivata “per relationem” alle conclusioni raggiunta nella esperita c.t.u., erano del tutto generiche, e che le censure relative all’esercizio del potere di liquidazione equitativa del danno erano infondate, avendo il Tribunale dato conto dei dati di fatto acquisiti al processo che avevano orientato il criterio equitativo.

La sentenza di appello, non notificata, è stata impugnata da D.R., in proprio e quale cessionaria dei diritti di D.S. – nella qualità di eredi di Z.D. – con ricorso per cassazione affidato a due motivi.

Resiste con controricorso il Ministero della Salute.

La parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Primo motivo: violazione degli artt. 1223,1226 e 2056 c.c., anche in relazione agli artt. 3 e 32 Cost., con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Deduce parte ricorrente che la Corte d’appello ha immotivatamente confermato la liquidazione dell’importo base del danno biologico, pari ad Euro 25.000,00 incrementato della metà in relazione ad adeguamento personalizzato del ristoro (pertanto pari a complessivi Euro 37.500,00) compiuta dal Tribunale, senza prendere in esame la critica, mossa dall’appellante incidentale, secondo cui doveva ritenersi arbitraria la liquidazione del predetto importo in relazione ad un danno biologico – consistito in una invalidità permanente del 15% – subito da una donna di 44 anni di età, in quanto difforme dall’importo di Euro 37.997,00 desunto dalle “tabelle in uso presso i Tribunali”, assumendo che tale espressione, contenuta nel motivo di gravame (parzialmente trascritto nel ricorso a pag. 6), doveva intendersi riferita ai valori corrispondenti al grado di invalidità biologica contemplati dalle “Tabelle di Milano” edite nell’anno 2009.

Il motivo è inammissibile non rispettando il requisito prescritto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3).

Il requisito della esposizione sommaria dei fatti, prescritto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, è volto a garantire la regolare e completa instaurazione del contraddittorio e può ritenersi soddisfatto, senza necessità che esso dia luogo ad una premessa autonoma e distinta rispetto ai motivi, laddove il contenuto del ricorso consenta al Giudice di legittimità, in relazione ai motivi proposti, di avere una chiara e completa cognizione dei fatti che hanno originato la controversia e dell’oggetto dell’impugnazione, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (cfr. Corte Cass. Sez. U, Sentenza n. 11653 del 18/05/2006; id. Sez. 6 – 3, Sentenza n. 16103 del 02/08/2016).

Orbene la ricorrente si limita a riportare il dispositivo della sentenza di prime cure nella parte in cui il Ministero della Salute è condannato “al pagamento in favore degli attori, e nella loro qualità di eredi, della somma di Euro 37.500,00 oltre interessi dall’8 maggio 2002”, senza fornire alcuna altra delucidazione in ordine all’iter logico seguito da quel Giudice per pervenire alla quantificazione del danno biologico subito dalla Z., e riportando in modo frammentario soltanto alcune proposizioni estrapolate dalla sentenza (“considerata l’età”, “considerato che dalla scoperta della malattia alla morte sono trascorsi diversi anni”, “…impedimenti che nella vita di relazione l’epatite comporta”), dalle quali non è dato individuare i criteri in concreto applicati ai fini della liquidazione equitativa del danno, e dunque non è possibile indagare se, come asserisce la ricorrente, il Giudice abbia esorbitato, sconfinando nella arbitrarietà, dall’esercizio del potere assegnatogli ai sensi dell’art. 1226 c.c. (richiamato dall’art. 2056 c.c., comma 1), facendo ricorso a criteri diversi da quello cd. tabellare, od utilizzando -come pare dedursi dal controricorso- le tabelle di liquidazione del danno biologico in uso presso il Tribunale Ordinario di Roma, in ipotesi difformi dalle Tabelle che la danneggiata avrebbe espressamente richiesto di applicare.

La ricorrente si è lamentata, infatti, della mancata applicazione delle “Tabelle milanesi”, ma ha omesso del tutto di descrivere i fatti processuali, ed in particolare: a) in che modo nella sentenza di merito del primo Giudice, confermata dalla Corte d’appello, non sarebbero stati osservati i criteri (età del soggetto alla data di produzione del danno, effettiva durata della vita, grado di invalidità, incremento progressivo del valore punto) posti a fondamento della liquidazione tabellare del danno derivante da invalidità biologica; b) quale avrebbe dovuto essere il criterio corretto di liquidazione del danno in relazione alla asserita omessa applicazione delle Tabelle milanesi.

A tal fine occorre premettere che la denuncia, in sede di legittimità, della violazione dei criteri indicati nelle Tabelle diffuse dal Tribunale di Milano, od ancora della violazione dell’omesso esame di un “fatto specializzante” idoneo a giustificare uno scostamento dai valori tabellari, è ammessa esclusivamente se, nel giudizio di merito, la parte abbia ritualmente prodotto tali Tabelle o, almeno, ne abbia allegato il contenuto (cfr. Corte Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12397 del 16/06/2016; id. Sez. 3, Sentenza n. 12288 del 15/06/2016; id. Sez. 1, Sentenza n. 17678 del 07/09/2016; id. Sez. 3 -, Sentenza n. 27562 del 21/11/2017): e tale adempimento è difettato nei precedenti gradi di merito, essendo state prodotte le “Tabelle milanesi”, per la prima volta, soltanto nel giudizio di legittimità (all. E al ricorso per cassazione), non surrogando tale carenza documentale la mera e generica indicazione dell’importo di Euro 37.997,00 desunto “dalle attuali tabelle in uso presso i Tribunali”, ribadita -secondo quanto riferisce la stessa ricorrente – nelle note di replica alle conclusioni della c.t.u., depositate il 26.10.2010, e nell’atto di appello incidentale (cfr. ricorso pag. 2 e 6).

In difetto di riscontro dei dati tabellari, osserva il Collegio che, in ogni caso, lo scostamento tra l’importo indicato dalla parte ricorrente e quello di Euro 37.500,00 in concreto liquidato dai Giudice di merito, non sia idoneo ex se ad evidenziare una manifesta sproporzione tra i valori, tale da costituire dimostrazione di una assoluta incongruità della liquidazione equitativa del danno; e che, in assenza di alcuna specificazione circa le ragioni e la modalità di adeguamento (fino ad Euro 37.500,00) dell’importo di Euro 25.000,00 assunto a base del calcolo dal Tribunale, non è dato a questa Corte verificare se e quale errore abbia asseritamente commesso il Giudice di merito, non essendo dato comprendere se l’adeguamento fosse stato disposto in relazione alla valutazione di determinati “fatti specializzanti”, tali da giustificare, appunto, una variazione in aumento rispetto alla liquidazione standard di un analogo danno alla salute subito da un persona dello stesso genere ed età e nella stessa condizione psicofisica della danneggiata, ovvero se tale adeguamento rispondesse, invece, alla necessità di “correggere” un valore-base del danno inadeguato, in quanto da considerare “ab origine” selezionato in modo errato od inadeguato in relazione al corretto criterio liquidativo che avrebbe dovuto essere applicato alla fattispecie.

In difetto di rituale allegazione o produzione dei dati tabellari asseritamente disattesi, l’unica censura prospettabile quale violazione degli artt. 1226 e 2056 c.c., richiedeva infatti la dimostrazione della manifesta incongruità del “criterio incrementativo” utilizzato dal Giudice di merito, in quanto del tutto inadeguato a compensare il fatto od i fatti specializzanti del danno biologico o del danno non patrimoniale.

L’unico elemento fornito, e cioè la non significativa sproporzione per difetto tra i due importi, in assenza di un valido apparato critico del motivo volto a dimostrare la assoluta incongruenza del criterio di liquidazione equitativo adottato, non può ritenersi sufficiente ad introdurre il sindacato di legittimità neppure sotto l’indicato profilo di censura concernente la manifesta illogicità dell’esercizio del potere di liquidazione equitativa del danno.

Va aggiunto che del tutto errata è, poi, l’affermazione, contenuta nel ricorso, secondo cui le Tabelle elaborate dal Tribunale di Milano avrebbero “valore normativo” integrando ove disattese il vizio di “error juris”: ben diverso è, infatti, il principio di diritto secondo cui “nella liquidazione del danno biologico, quando manchino criteri stabiliti dalla legge, l’adozione della regola equitativa di cui all’art. 1226 c.c., deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l’uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perchè esaminati da differenti Uffici giudiziari” (cfr. Corte Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12408 del 07/06/2011). Si è inteso con ciò affermare quali siano le funzioni che viene a svolgere la equità correttiva od integrativa del Giudice di merito (non soltanto di supporto ad una obiettiva ed insuperabile difficoltà di esatta quantificazione dell’ammontare del danno, in relazione alle circostanze concrete, ma anche di perseguimento di un obiettivo tendenziale di uniformità di trattamento di danni analoghi sull’intero territorio nazionale) e, preso atto della prevalente diffusione tra gli uffici giudiziari delle Tabelle di liquidazione del danno biologico elaborate presso il Tribunale di Milano, si è ritenuto di potere riconoscere ad esse la funzione di idoneo parametro di riferimento per la liquidazione equitativa del danno. Pertanto altro è ipotizzare -incorrendo in un palese errore – che, enunciando tali principi di diritto, questa Corte abbia inteso qualificare come autonoma fonte di diritto le Tabelle milanesi attribuendo ad esse capacità di innovare all’ordinamento giuridico; altro è invece ricondurre nel corretto alveo detto principio, venendo lo stesso ad esplicitare che, in materia di danno non patrimoniale, i parametri delle “Tabelle” predisposte dal Tribunale di Milano sono da prendersi a riferimento da parte del Giudice di merito ai fini della liquidazione del predetto danno ovvero quale criterio di riscontro e verifica della liquidazione diversa alla quale si sia pervenuti, con la conseguenza che l’incongruità della motivazione che non dia conto delle ragioni della preferenza assegnata ad una quantificazione che, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, risulti sproporzionata rispetto a quella cui l’adozione dei parametri tratti dalle “Tabelle” di Milano consenta di pervenire (cfr. Corte Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 17018 del 28/06/2018). Le Tabelle milanesi di liquidazione del danno non patrimoniale si sostanziano, pertanto, in regole integratrici del concetto di equità, atte quindi a circoscrivere la discrezionalità dell’organo giudicante, sicchè costituiscono un criterio guida e non una norma di diritto (cfr. Corte Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 1553 del 22/01/2019). Da ciò consegue che è lo scorretto esercizio del potere discrezionale, secondo i parametri forniti dalla interpretazione giurisprudenziale di legittimità degli artt. 1226 e 2056 c.c., che può essere censurato per vizio di violazione di norma di diritto ai sensi del paradigma di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e non anche il mero scostamento dai valori delle Tabelle di Milano, atteso che tale evenienza può essere giustificata dalla rilevazione nel caso concreto di fatti straordinari specializzanti che rendono necessario un diverso adeguamento del “quantum” risarcitorio (cfr. Corte Cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 9950 del 20/04/2017; id. Sez. 3 -, Sentenza n. 27562 del 21/11/2017), e comunque deve ritenersi irrilevante laddove la valutazione equitativa ex art. 1226 c.c., del danno non patrimoniale sia operata con riferimento a Tabelle diverse da quelle elaborate dal Tribunale di Milano, qualora al danneggiato sia riconosciuto un importo corrispondente a quello risultante da queste ultime, restando irrilevante la mancanza di una loro diretta e formale applicazione (cfr. Corte cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 913 del 17/01/2018).

Secondo motivo: violazione e falsa applicazione degli artt. 1219,1223,1224,1226,1282 e 2056 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

La parte ricorrente si duole che la Corte d’appello ha liquidato in modo errato il danno da ritardo (lucro cessante), sulla somma capitale spettante a titolo di risarcimento danno, limitandosi a correggere soltanto l’errore materiale del Tribunale (che aveva irragionevolmente individuato il “dies a quo” di decorrenza degli interessi con riferimento alla data 8.5.2002), attualizzando l’importo capitale Euro 37.500,00 alla data della notifica della domanda in primo grado (8.5.2007) e facendo decorrere solo da tale data gli interessi (in difetto di altra specificazione da computarsi al tasso legale). Il Giudice di appello, in tal modo, non si era conformato ai principi consolidati enunciati dal precedente di Corte Cass. Sez. U, Sentenza n. 1712 del 17/02/1995.

Il motivo è fondato.

L’attuale ricorrente aveva impugnato la sentenza del Tribunale, con apposito motivo di gravame incidentale (ricorso pag. 3-4), deducendo la mancata liquidazione degli interessi compensativi, a decorrere dalla data dell’illecito (1974), e calcolati sull’equivalente monetario del danno via via rivalutato.

La sentenza di appello, nel descrivere frettolosamente i motivi di gravame incidentale (in motivazione pag. 5-6), riferisce che la D. aveva richiesto di quantificare l’equivalente pecuniario alla data del fatto -1974- e di rivalutarlo “fino alla data della domanda”, trattandosi di credito di valore, ed ha provveduto poi a correggere il dies a quo di decorrenza degli interessi indicato dal Tribunale, rideterminandolo alla data 8.5.2007 della notifica della domanda introduttiva (sentenza appello in motiv. pag. 6 ed 8), così che, nella sentenza impugnata, viene liquidata, a titolo risarcitorio, la somma capitale di Euro 37.500,00 oltre interessi al tasso legale decorrenti dall’8.5.2007 al saldo.

La statuizione è manifestamente errata disattendendo una ultraventennale giurisprudenza di questa Corte in tema di liquidazione dei debiti di valore che, come costantemente ribadito, deve comprendere anche la liquidazione del pregiudizio ulteriore subito dal danneggiato per la ritardata disponibilità dell’equivalente monetario spettante a titolo di ristoro del danno, e che ha trovato espressione nel principio di diritto enunciato da Corte Cass. Sez. U, Sentenza n. 1712 del 17/02/1995 secondo cui, qualora la liquidazione del danno da fatto illecito extracontrattuale sia effettuata “per equivalente”, con riferimento, cioè, al valore del bene perduto dal danneggiato all’epoca del fatto illecito, e tale valore venga poi espresso in termini monetari che tengano conto della svalutazione intervenuta fino alla data della decisione definitiva (anche se adottata in sede di rinvio), è dovuto al danneggiato anche il risarcimento del mancato guadagno, che questi provi essergli stato provocato dal ritardato pagamento della suddetta somma: tale prova può essere offerta dalla parte e riconosciuta dal giudice mediante criteri presuntivi ed equitativi, quale l’attribuzione degli interessi, ad un tasso stabilito valutando tutte le circostanze obiettive e soggettive del caso, ed in siffatta ultima ipotesi, gli interessi non possono essere calcolati (dalla data dell’illecito) sulla somma liquidata per il capitale, definitivamente rivalutata, mentre è possibile determinarli con riferimento ai singoli momenti (da stabilirsi in concreto, secondo le circostanze del caso) con riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente, in base ai prescelti indici di rivalutazione monetaria, ovvero in base ad un indice medio (cfr. Corte Cass. Sez. 1, Sentenza n. 18243 del 17/09/2015 ove si precisa che nella domanda di risarcimento del danno per fatto illecito è implicitamente inclusa la richiesta di riconoscimento sia degli interessi compensativi sia del danno da svalutazione monetaria – quali componenti indispensabili del risarcimento, tra loro concorrenti attesa la diversità delle rispettive funzioni – e che il giudice di merito deve attribuire gli uni e l’altro anche se non espressamente richiesti, pure in grado di appello, senza per ciò solo incorrere in ultrapetizione; id. Sez. 3 -, Sentenza n. 25817 del 31/10/2017; id. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 6619 del 16/03/2018).

La Corte d’appello individuando la decorrenza degli interessi alla data della notifica dell’atto di citazione (8.5.2007), senza neppure specificare la natura degli interessi liquidati, ha operato in modo difforme dai principi enunciati, omettendo di considerare che il danno da emotrasfusione è insorto nel 1974 e che la obbligazione risarcitoria insorge al momento del perfezionamento della fattispecie illecita.

La statuizione impugnata deve in conseguenza essere cassata, non occorrendo tuttavia disporre il rinvio della causa al Giudice di appello.

Non occorrendo infatti procedere ad ulteriori accertamenti in fatto, questa Corte può procedere a decidere la causa nel merito ex art. 384 c.p.c., comma 2, disponendo la condanna del Ministero dalla Salute al pagamento dell’importo capitale di Euro 37.500,00 rivalutato alla attualità, oltre al ristoro del danno da lucro cessante, calcolato:

a) previa devalutazione del predetto importo capitale alla data dell’illecito (1974), in base agli indici Istat FOI;

b) applicando sull’importo così determinato, rivalutato anno per anno in base ai predetti indici Istat FOI, gli interessi al tasso legale tempo per tempo vigenti, fino alla data della presente decisione.

Sull’intero importo risarcitorio liquidato per sorte capitale e lucro cessante, decorrono interessi corrispettivi al tasso legale dalla data della presente decisione al saldo.

Le spese del grado di appello e di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Accoglie il secondo motivo di ricorso; dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto; decidendo nel merito, condanna il Ministero della Salute al pagamento in favore di D.R., in proprio e nella qualità di cessionaria del diritto di D.S., dell’importo capitale di Euro 37.500,00 rivalutato alla attualità, oltre al ristoro del danno da lucro cessante, fino alla presente decisione, calcolato: a) previa devalutazione del predetto importo alla data dell’illecito (1974), in base agli indici Istat FOI; b) applicando sull’importo così determinato, rivalutato anno per anno in base ai predetti indici Istat FOI, gli interessi al tasso legale tempo per tempo vigenti. Sull’intero importo risarcitorio liquidato per sorte capitale e lucro cessante, decorrono interessi corrispettivi al tasso legale dalla data della presente decisione al saldo.

Condanna il Ministero resistente al pagamento in favore della ricorrente, delle spese del grado di appello che liquida in Euro 4.500,00 per compensi professionali oltre spese forfetarie al 15% ed accessori di legge, nonchè delle spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 3.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Dispone che, in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa la indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi di Z.D. riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma, il 4 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2019

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