Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26307 del 29/09/2021

Cassazione civile sez. III, 29/09/2021, (ud. 07/05/2021, dep. 29/09/2021), n.26307

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele Gaetano Antonio – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14279/2019 proposto da:

TALETE SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LIVIO ANDRONICO, 25, presso

lo studio dell’avvocato GIUSEPPE DI PIETRO, che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

REGIONE LAZIO, in persona del presidente pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA MARCANTONIO COLONNA, 27, presso gli uffici

dell’avvocatura dell’ente, rappresentata e difesa dall’avvocato ROSA

MARIA PRIVITERA;

– controricorrente –

e centro

A.P., G.B., C.E.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1470/2018 del TRIBUNALE di VITERBO, depositata

il 2/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

7/05/2021 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA SCRIMA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

TALETE S.p.a. ha proposto ricorso per cassazione, basato su quattro motivi, avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 1479/2018, pubblicata il 2 novembre 2018, che ha dichiarato inammissibile, perché tardivo, l’appello dalla medesima proposto avverso la sentenza del Giudice di Pace di Viterbo, che l’aveva condannata al risarcimento dei danni patiti, a causa di disservizi nella somministrazione idrica, da A.P., G.B. ed C.E. (attori in primo grado) e aveva rigettato la domanda di manleva proposta dalla predetta società (convenuta, in primo grado) nei confronti della Regione Lazio (chiamata in causa, in primo grado).

La Regione Lazio ha resistito con controricorso.

Gli intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, rubricato “Violazione degli artt. 115,133 c.p.c., art. 2719 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”, la ricorrente censura la sentenza impugnate in questa sede laddove il Tribunale ha ritenuto che, conformemente a quanto addotto dagli appellati A., G. e C., l’appello era inammissibile, risultando la sentenza di primo grado pubblicata il 18 luglio 2016 ed essendo stato l’appello proposto il 17 marzo successivo, quindi, oltre la scadenza (18 febbraio 2017) del termine lungo di cui all’art. 326 c.p.c..

Sostiene la ricorrente che gli appellati A., G. e C. non avevano eccepito nella comparsa di risposta la tardività dell’appello e che, comunque, in relazione a “tale eccezione” la stessa TALETE S.p.a. aveva rappresentato e documentato che in data 18 luglio 2016 era stata semplicemente depositata la minuta della sentenza di primo grado e non già “la sentenza definitiva”, evidenziando che dalla certificazione rilasciata dall’Ufficio del Giudice di pace risultava che la sentenza 1364/2016 era stata pubblicata il 27 settembre 2016, sicché l’appello era stato tempestivamente proposto.

2. Con il secondo motivo, rubricato “Violazione dell’art. 101 c.p.c., violazione del diritto di difesa – omesso contraddittorio e termini a difesa su di una questione non sollevata formalmente dalle parti e rilevata d’ufficio”, la ricorrente deduce che, non essendo stata sollevata alcuna formale eccezione in merito alla tardività dell’appello da parte degli appellati A., G. e C. e Regione Lazio, il Tribunale avrebbe rilevato d’ufficio la questione senza concedere alle parti alcun termine per poter prendere posizione sul punto, con conseguente violazione del suo diritto di difesa.

3. Con il terzo motivo, ruoricato “Violazione degli artt. 115,116,133 c.p.c., art. 2719 c.c., art. 2712 e D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 23, comma 2 e art. 23 quarter (C.a.d.) in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”, la ricorrente sostiene che: 1) tutti i predetti appellati, in sede di costituzione in secondo grado, non avrebbero proposto eccezione di tardività del gravame; 2) i medesimi non avrebbero mai contestato, nelle successive difese, la corrispondenza all’originale della “copia fotografica” della certificazione relativa alla data di pubblicazione della sentenza risultante da un sito internet; 3) gli stessi non avrebbero mai contestato il fatto allegato dalla TALETE S.p.a., e cioè che “il procedimento di pubblicazione, con l’inserimento dell’atto oggetto del deposito nell’elenco cronologico esistente presso la suddetta cancelleria e con assegnazione del numero identificativo, si sia completato solo in data 27.09.2016”. Tutto ciò comporterebbe, ad avviso della ricorrente, che quel fatto dovrebbe ritenersi ormai definitivamente provato ai sensi dell’art. 2719 c.c..

4. Con il quarto motivo, rubricato “omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5”, la ricorrente lamenta che quanto rappresentato nei precedenti motivi avrebbe “impedito al Tribunale di Viterbo di valutare in concreta la rilevanza di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, quale è il mancato inserimento dell’atto oggetto di deposito nell’elenco cronologico delle sentenze esistente presso la suddetta cancelleria, con assegnazione del numero identificativo, non alla data del 18.07.2016 ma, invece, l’inserimento di quell’atto solo alla data del 27.09.2016. Fatto certamente decisivo per il giudizio, in quanto da esso dipende l’individuazione del momento in cui è avvenuta la pubblicazione e dal quale perciò inizia a decorrere il termine per l’impugnazione della sentenza di primo grado”.

5. Il ricorso, articolato nei motivi sopra riportati, è in toto inammissibile, per difetto di autosufficienza, in quanto non è stata riportata, alla lettera, in tale atto, la parte della sentenza relativa alla data del deposito della stessa e alla data del deposito della minuta, date che, secondo la tesi della società ricorrente, sarebbero difformi e tale questione risulta sottesa e permea, in sostanza, ogni motivo del ricorso.

A quanto precede va pure aggiunto che nel fascicolo di secondo grado è indicata come depositata, anche con timbro e firma del cancelliere, la sentenza di primo grado ma tale sentenza non si rinviene in atti, precisandosi che risultano depositati presso la cancelleria di questa Corte i fascicoli di primo e secondo grado genericamente indicati (senza, cioè, l’indicazione specifica degli atti negli stessi contenuti al momento del deposito presso quest’Ufficio) e che la certificazione di cancelleria – già depositata in allegato alle memorie di replica in secondo grado – risulta depositata anche presso quest’ufficio ma fa riferimento solo alla data di deposito senza alcuna distinzione tra il deposito della sentenza e della minuta.

Infine, mentre nel ricorso (v. , p. 6) la sentenza di primo grado viene indicata dal ricorrente come avente n. 1346/2016, nella sentenza di secondo grado il numero della sentenza non viene specificato tranne nella parte in cui sono riportate le conclusioni della stessa TALETE S.p.a. ed ivi la sentenza impugnata viene indicata con il differente numero 1365/2016 (v. sentenza impugnata in questa sede, p. 1) e al riguardo nulla ha dedotto la ricorrente in questa sede.

Ne’ la controricorrente ha contribuito in alcun modo a fare chiarezza nel caso all’esame, avendo la stessa indicato (v. controricorso p. 8 e 9) date di pubblicazione della sentenza di primo grado (18 novembre 2014) e di proposizione dell’appello (25 novembre 2015) del tutto diverse da quelle indicate nella sentenza del Tribunale e da quelle indicate dalla ricorrente.

6. In conclusione, alla luce di quanto sopra evidenziato, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

7. Le spese del giudizio di cessazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza tra le parti costituite, mentre non vi è luogo a provvedere per dette spese nei confronti degli intimati, non avendo gli stesso svolto attività difensiva in questa sede.

8. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte della ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis (Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315).

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al

pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida, in favore della controricorrente, in Euro 1.500,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 7 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2021

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