Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26307 del 20/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 20/12/2016, (ud. 02/11/2016, dep.20/12/2016),  n. 26307

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15345-2015 proposto da:

HOTEL ROYAL TERME DI D.C.M.G. S.R.L., C.F.

(OMISSIS), in persona del Presidente del consiglio di

amministrazione, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA F. SAVERIO

BENUCCI 55, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO VENETTONI,

rappresentata e difesa dall’avvocato ANTONIO DE MARI giusta procura

a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI ISCHIA, P.IVA (OMISSIS), in persona del Legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

LUNGOTEVERE DEI MELLINI n. 17 presso lo studio dell’avvocato

GIUSEPPE VITOLO che lo rappresenta e difende giusta procura a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 10806/23/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di NAPOLI, emessa l’8/07/2014 e depositata l’11/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

02/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. LUCIO NAPOLITANO;

udito l’Avvocato Antonio De Mari, per la ricorrente, che chiede

l’estinzione del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte,

costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue:

Con sentenza n. 10806/23/14, depositata l’11 dicembre 2014, non notificata, la CTR della Campania ha rigettato l’appello proposto dalla Hotel Royal Terme di D.C.M.G. S.r.l. (di seguito società) nei confronti del Comune di Ischia, per la riforma della sentenza di primo grado della CTP di Napoli, che aveva rigettato il ricorso proposto dalla società avverso avviso di accertamento per ICI per l’anno 2006, con il quale la società aveva lamentato l’illegittima applicazione retroattiva delle rendite catastali attribuite dall’Agenzia del Territorio a due immobili destinati ad albergo.

La sentenza della CTR ha confermato la decisione del giudice di primo grado, ritenendo che nella fattispecie in esame dovesse trovare applicazione il principio affermato da Cass. sez. unite 9 febbraio 2011, n. 3160, non essendo la L. n. 342 del 2000, art. 74, comma 1 ostativo a che la rendita catastale, avuto riguardo alla sua natura dichiarativa, una volta notificata, potesse essere utilizzata, ai fini impositivi, anche per le annualità d’imposta ancora suscettibili di accertamento e/o liquidazione e/o rimborso.

Avverso detta pronuncia la società ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

Il Comune di Ischia resiste con controricorso.

Nelle more del giudizio la società ricorrente ha rinunciato, con atto ritualmente notificato, al ricorso, cui è conseguita l’accettazione del Comune di Ischia nel contesto della definizione globale di un più ampio contenzioso tra le parti, in forza di atto sottoscritto dalle parti medesime in data 21 settembre 2016.

A ciò consegue, ex art. 391 c.p.c., la declaratoria di estinzione del giudizio, con compensazione tra le parti delle spese del giudizio di legittimità.

Va dato atto che non ricorrono, stante l’estinzione per rinuncia, i presupposti di legge per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (cfr. Cass. sez. 6-1, ord. 12 novembre 2015, n. 23175).

PQM

La Corte dichiara estinto il giudizio e compensa le spese.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 2 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2016

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