Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26307 del 18/10/2018

Cassazione civile sez. VI, 18/10/2018, (ud. 28/06/2018, dep. 18/10/2018), n.26307

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria G.C. – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15259-2016 proposto da:

(OMISSIS) SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUIGI CALAMATTA

16, presso lo studio dell’avvocato MANUELA MARIA ZOCCALI, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

TRIANGOLO OPEN DI I.G. E C. SNC, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dagli avvocati MASSIMILIANO COSTANTIN, ROBERTA MANDELLI;

– controricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SRL IN LIQUIDAZIONE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1657/2016 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 28/04/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 28/06/2018 dal Consigliere Dott. MARIA ACIERNO.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte d’Appello di Milano ha rigettato il reclamo avverso la sentenza dichiarativa del fallimento della s.r.l. (OMISSIS);

A sostegno della decisione è stato affermato:

il credito dell’istante s.n.c. Triangolo Open non è stato contestato in ordine alla sua esistenza e mancato pagamento ma ad esso è stato opposto un consistente controcredito. In primo luogo è stato rilevato che la reclamante non ha contestato in udienza la documentazione prodotta dalla creditrice istante, relativa ai molteplici debiti per consistenti importi, desumibili dal progetto di stato passivo, della società fallita che costituivano indiscussi indicatori di mancanza di mezzi finanziari. In secondo luogo, in relazione al controcredito, è stato rilevato che esso risulterebbe da una fattura emessa dopo il deposito dell’istanza di fallimento, o meglio dopo la notifica telematica dell’istanza di fallimento; che non è possibile individuare con esattezza i vari importi attribuibili a ciascuna voce di spesa indicata; che la documentazione prodotta attiene a lavori lontani nel tempo ed a voci di spesa attribuibili al rinnovamento dei locali piuttosto che a spese contrattualmente addebitabili alla Triangolo Open. Tale documentazione, peraltro, non trova riscontro nella fattura prodotta. In conclusione non esiste valida prova del predetto controcredito;

Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione la s.r.l. (OMISSIS). Ha resistito con controricorso la s.n.c. Triangolo Open. La società ricorrente ha depositato memoria;

Nel primo motivo viene dedotta sia la violazione e falsa applicazione di norme di diritto che l’omesso esame di un fatto decisivo in ordine alla erroneamente rilevata mancata contestazione del credito dell’istante, da parte della s.r.l. (OMISSIS). Al contrario, la parte ricorrente ha affermato di aver contestato il diritto della società Triangolo Open ad incassare le cambiali emesse a garanzia del pagamento dei canoni di locazione relativi al contratto di affitto di azienda come precisato nelle pag. 4, 5, 6, 7, del reclamo. La non debenza dei canoni si è fondata sull’inadempienza della parte affittante dovuta alla cessione di locali inidonei all’uso per il quale erano destinati. Ciò aveva reso necessari ingenti lavori di messa in sicurezza ed a norma dei locali. L’omesso versamento dei canoni era stato pattuito convenzionalmente tra le parti ed all’art. 16 del contratto era stato previsto che l’adeguamento fosse a carico dell’affittante;salvo che in caso d’inadempimento l’affittuario se ne poteva fare carico restando autorizzato a non pagare il canone fino alla copertura della somma anticipata. Infine il primo effetto cambiario non risulta protestato ed insoluto in quanto richiamato solo dopo aver preso atto delle contestazioni circa l’inidoneità del locale affittato. Con l’istanza di fallimento alla ricorrente è stato impedito di contrastare validamente in un autonomo giudizio il credito in questione;

Anche il rilievo relativo alla molteplicità dei debiti è erroneo in quanto il controcredito del quale si è fornita prova, ove incassato avrebbe consentito alla ricorrente di ripianare le posizioni debitorie. La Corte d’Appello ha omesso di considerare che la ricorrente è stata costretta ad indebitarsi proprio per la necessità d’impegnare ingenti risorse economiche per far fronte ad opere urgenti e necessarie per l’esercizio dell’attività d’impresa;

Nel controricorso viene dedotta la tardività della proposizione del ricorso per inosservanza del termine di 30 giorni dalla comunicazione integrale del provvedimento impugnato;

L’eccezione prospettata deve essere accolta. Il ricorso per cassazione non risulta tempestivamente proposto nel termine di 30 giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento impugnato. Dalla copia autentica depositata di tale atto ne emerge l’avvenuta notifica a mezzo posta il 10/5/2016. E’ incontestato che il ricorso per cassazione sia stato notificato alla controparte il trentunesimo giorno dalla decorrenza del termine, escluso il computo del dies a quo. Al riguardo la mera deduzione di parte ricorrente di una data diversa (il 12/5) disancorata da qualsiasi allegazione specifica o riferimento probatorio, non integra l’assolvimento dell’onere probatorio su di essa incombente in relazione alla tempestività. (cfr. in tema di opposizione agli atti esecutivi il precedente conforme cass. 18723 del 2017), nè dall’esame degli atti eseguito da questa Corte, in virtù del vizio rilevato, risulta un dies a quo diverso da quello specificato nella copia autentica del provvedimento impugnato;

In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con applicazione del principio della soccombenza in ordine alle spese processuali del presente giudizio.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della parte controricorrente da liquidarsi in Euro 4000 per compensi; Euro 100 per esborsi oltre accessori di legge.

Ricorrono le condizioni di legge per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, il 28 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2018

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