Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26306 del 18/10/2018

Cassazione civile sez. VI, 18/10/2018, (ud. 12/04/2018, dep. 18/10/2018), n.26306

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16709/2017 proposto da:

M.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SERAFINO

GUALTIERO 8, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO VITTUCCI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALESSANDRA VITTUCCI;

– ricorrente –

contro

BANCA POPOLARE DI ANCONA SPA, in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PARIGI 11,

presso lo STUDIO LEGALE CARNELUTTI, rappresentata e difesa

dall’avvocato PAOLO MOCCHEGIANI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 12975/2017 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA, depositata il 23/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 12/04/2018 dal Consigliere Dott. MAURO DI MARZIO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:

1. – M.M. propone ricorso per revocazione ai sensi dell’articolo 391 bis c.p.c., in relazione dell’art. 395 c.p.c., n. 4, nei confronti della Banca Popolare di Ancona S.p.A., oggi Ubi Banca S.p.A., contro l’ordinanza numero 12975 del 2017 di questa Corte, con la quale è stato respinto il ricorso per cassazione dalla stessa M. proposto avverso sentenza della Corte d’appello di Ancona del 16 gennaio 2015, la quale aveva riformato la sentenza del locale Tribunale di annullamento del contratto stipulato tra le parti (di acquisto e di gestione titoli, per l’importo di Euro 232.405,61, avente ad oggetto obbligazioni (OMISSIS)) per vizio del consenso.

Resiste Ubi Banca S.p.A. con controricorso.

Ritenuto che:

2. – Sostiene la ricorrente quanto segue: “La Corte, a sostegno della decisione di rigetto aggiunge che la sentenza della Corte d’appello non è stata neppure colta dalle ricorrenti nella ratio decidendi, laddove recitava “…omissis… che in presenza dell’allegazione di un riempimento del documento absque pactis spettava alle odierne ricorrenti proporre querela di falso per dimostrare i propri assunti”. Ora, poichè l’azione nella sua complessità portata avanti dalle ricorrenti, trova fondamento fin dall’origine proprio dalla denuncia – querela sporta nei confronti della Banca e dei suoi funzionari per aver falsificato il predetto documento ed avere indotto all’investimento in Bond argentini, con false incentivazioni, lo scorno è all’apice. Non solo le ricorrenti hanno denunciato tempestivamente i malfattori, ma ora si trovano accusate di non essersi tutelate in modo corretto. E’ davvero troppo. La sentenza è l’effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti di causa. E’ altresì chiaro che la sentenza de qua è fondata sulla supposizione inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita”.

Ritenuto che:

3. – Il Collegio ha disposto l’adozione della modalità di motivazione semplificata.

4. Il ricorso è inammissibile.

Si versa in ipotesi di revocazione per errore di fatto.

Nell’ordinanza impugnata per revocazione la Corte di Cassazione:

-) alle pagine 2-3 ha riassunto il primo dei motivi di ricorso per cassazione sottoposto al suo esame, evidenziando che esso, pure prospettato sotto il profilo della violazione di legge, denunciava l’errore commesso dalla Corte territoriale nella parte in cui aveva escluso il dolo della banca, omettendo di considerare l’affidamento ingenerato dall’istituto di credito nelle investitrici ed affermando altrettanto erroneamente che vi era stata l’informazione in ordine al rischio dell’investimento, neppure considerando che le medesime investitrici erano pensionate estranee ai meccanismi finanziari, consigliate di acquistare i titoli in discorso, e che era stata accertata la falsificazione della firma sul documento relativo ai rischi generali nonchè l’abusivo riempimento del modulo di acquisizione delle informazioni sul profilo dell’investitore;

-) alle pagine 3-4 ha osservato che il motivo così formulato esulava dall’ambito della violazione di legge, non attenendo alla portata normativa e dall’applicazione delle norme asseritamente violate, gli artt. 1427 e 1439 c.c., ma sollecitando piuttosto una interdetta rivalutazione del merito;

-) alle pagine 4-5 ha aggiunto che, oltre tutto, il motivo in esame non aveva colto la ratio decidendi posta dal giudice del merito a sostegno della propria decisione, laddove aveva ritenuto di poter desumere il dolo dell’intermediario dalla falsificazione della firma apposta sul documento dei rischi generali e dall’abusivo riempimento del modulo relativo alle informazioni sul profilo dell’investitore, dal momento che la sentenza impugnata aveva affermato (così l’ordinanza numero 12975 del 2017) “che la falsificazione non era sicuramente riferibile alla banca e che comunque il documento sui rischi generali risultava essere stato consegnato alle clienti; si legge, altresì, nella nominata pronuncia, che in presenza dell’allegazione di un riempimento del documento absque pactis spettava alle odierne ricorrenti proporre querela di falso per dimostrare i propri assunti”.

L’inammissibilità del ricorso si profila allora sotto due aspetti.

Per un verso, è agevole osservare che l’ordinanza in questione è sorretta da due distinte rationes decidendi, l’una concernente la collocazione in fatto del motivo esaminato, e dunque la sua estraneità all’ambito della denuncia del vizio di violazione di legge, l’altra concernente il fraintendimento della motivazione fornita dal giudice del merito, che non era stata censurata.

Al che resta soltanto da aggiungere che, in tema di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione per errore di fatto, nel caso in cui il rigetto del ricorso si fondi due autonome rationes decidendi, una sola delle quali revocabile perchè viziata da errore percettivo, la permanenza della seconda comporta il venir meno del requisito indispensabile della decisività dell’errore revocatorio, ossia dell’idoneità a travolgere la ragione giuridica sulla quale si regge la sentenza impugnata (da ult. v. Cass. 31 ottobre 2017, n. 25871). Dunque, nel caso di specie, ove pure l’errore percettivo vi fosse, sarebbe ininfluente.

Per altro verso, l’errore denunciato evidentemente non c’è. La ricorrente ha difatti attribuito alla Corte di cassazione un’affermazione, quella secondo cui nella fase di merito non sarebbe stata proposta querela di falso, querela invece proposta, che l’ordinanza impugnata non contiene affatto, svolgendo un’affermazione totalmente diversa, e cioè prendendo atto che la Corte d’appello (non essa Corte di cassazione) aveva ritenuto necessaria la proposizione della querela di falso in relazione al riempimento del documento absque pactis, e che il ricorso non aveva replicato a detta affermazione, prospettando invece le censure in fatto di cui prima si è dato conto.

5. – Le spese seguono la soccombenza. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 3.100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi ed il resto per compenso, oltre spese generali nella misura del 15% e quant’altro dovuto per legge, dando atto ai sensi delD.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 12 aprile 2018.

Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2018

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