Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26306 del 17/10/2019

Cassazione civile sez. III, 17/10/2019, (ud. 04/07/2019, dep. 17/10/2019), n.26306

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26292-2017 proposto da:

G.G., G.C., G.P., elettivamente domiciliati

in ROMA VIA FILIPPO CIVININI 85, presso lo studio dell’avvocato

DOMENICO MARIANI, rappresentati e difesi dall’avvocato GIUSEPPE

MARTINO;

– ricorrenti –

contro

GENERALI ITALIA SPA già INA ASSITALIA SPA, in persona dei Dott.ri

C.P. e P.M. procuratori speciali,

elettivamente domiciliata in ROMA LUNGOTEVERE DELLA VITTORIA 9,

presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI ARIETA, che la rappresenta e

difende;

– controricorrente –

e contro

FI.GI., GR.GI., CA.GI., AZIENDA USL

(OMISSIS) GESTIONE LIQUIDATORIA DELLA EX USL N (OMISSIS), ALLIANZ

SPA, G.F.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1035/2017 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 26/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/07/2019 dal Consigliere, Dott. RAFFAELE FRASCA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott.

SGROI CARMELO che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato GIOVANNI ARIETA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. G.P., G.C. e G.G. hanno proposto ricorso per cassazione contro FI.GI., GR.GI., CA.GI., l’Azienda USL (OMISSIS) (già azienda USL (OMISSIS)), la Gestione Liquidatoria della ex USL n. (OMISSIS), la s.p.a. Generali Italia – indicata per quattro volte come già Spa Ina Assitalia) -, la s.p.a. Allianz (già Ras Assicurazioni) e la “generali Italia s.p.a., indicata come già Assitalia – Le Assicurazioni d’Italia s.p.a.), nonchè “nei confronti” di G.F. in proprio e quale erede di G.T. e Ce.Ve..

Il ricorso è stato proposto contro la sentenza del 26 luglio 2017 della Corte d’Appello di Genova, la quale – pur censurando la sentenza di primo grado in punto di qualificazione dell’azione come deducente una responsabilità extracontrattuale e condividendo l’assunto degli appellanti in ordine alla qualificazione contrattuale – ha rigettato l’appello di essi ricorrenti e del G.F. avverso la sentenza del Tribunale di Massa del dicembre del 2014, la quale aveva rigettato la domanda proposta da loro e dalla madre Ce.Ve. (poi deceduta nelle more del giudizio) per ottenere il risarcimento del danno sofferto per la morte del loro padre e marito, avvenuta a loro dire a seguito di pretesa mal practice addebitabile al Fi., al Ca. e al Gr., medici che l’avevano avuto in cura in occasione di un ricovero presso l’Ospedale di (OMISSIS).

3. La conferma del rigetto della domanda, sebbene con la diversa qualificazione riconosciuta all’azione, è stata motivata dalla corte territoriale con la condivisione dell’avviso del primo giudice in ordine alla mancata prova del nesso causale.

Al ricorso ha resistito, con controricorso, soltanto la Generali Italia s.p.a..

4. Le parti costituite hanno depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il Collegio rileva che il ricorso risulta notificato a mezzo PEC e l’oggetto della notificazione non è un documento nativo digitale, bensì un documento analogico che risulta sottoscritto dal difensore dei ricorrenti. La relata della notificazione e il messaggio di PEC con cui si è proceduto alla notificazione non risultano asseverate dal difensore notificante, di modo che l’iscrizione a ruolo risulta avvenuta sulla base della combinazione fra un ricorso analogico recante sottoscrizione diretta e non digitale e la documentazione dell’attività notificatoria a mezzo PEC non asseverata.

Nella descritta situazione non risultano applicabili i principi di cui a Cass., Sez. Un., n. 22438 del 2018, che sono stati enunciati con riferimento all’ipotesi in cui anche il ricorso abbia natura nativa digitale, cioè rechi sottoscrizione apposta in forma digitale, e la situazione risulta quella di un ricorso depositato in originale con di seguito una relazione di notificazione a mezzo PEC, la quale non essendo asseverata, determina che sia il procedimento notificatorio a non essere “autentico” e ciò in non diversa guisa di come accadrebbe se, in presenza di una notificazione a mezzo ufficiale giudiziario oppure a mezzo posta si producessero le relate in copia fotostatica: il tenore della rappresentazione fornita nel caso di specie è simile a quello delle ipotesi appena indicate.

Ne segue che, mentre per la notifica alla parte resistente la circostanza della mancata documentazione del procedimento notificatorio in originale risulta irrilevante, essendosi essa costituita, per le altre rimaste intimate risulta rilevante e, mancando certezza sull’effettiva notificazione, sarebbe necessario ordinare ai ricorrenti di provvedere a rinnovare la notificazione, atteso che non può trovare applicazione il principio di diritto enunciato a suo tempo da Cass., sez. Un., n. 627 del 2008 assumendo rilievo, vertendosi in situazione riconducibile all’art. 331 c.p.c., il dover assicurare l’integrità del contraddittorio essenziale per l’inscindibilità della controversia (in termini si veda Cass., Sez. Un., n. 14124 del 2010).

1.1. Tuttavia, il Collegio rileva che non è necessario ordinare l’integrazione del contraddittorio, in quanto il ricorso risulta affetto gradatamente da una causa di improcedibilità ed i motivi sono comunque inammissibili, sicchè l’applicazione dell’art. 331 c.p.c. risulterebbe del tutto defatigatoria (Cass., Sez. Un., n. 6826 del 2010).

2. La causa di improcedibilità discende dal fatto che parte ricorrente ha espressamente allegato nel ricorso che la sentenza impugnata sarebbe stata notificata il 12 settembre 2017, ma non ha prodotto la copia autentica della sentenza con la relata di notificazione ed essa non è stata prodotta nemmeno dalla parte resistente.

In tale situazione si configura una causa di improcedibilità alla stregua del principio di diritto di cui a Cass. Sez. Un., n. 10648 del 2017, dovendosi rilevare che, non vertendosi in ipotesi nella quale il termine per l’impugnazione decorre dalla comunicazione di cancelleria del deposito della sentenza, non potrebbe la prova della notificazione della sentenza desumersi dal fascicolo d’ufficio del giudice a quo. (Cass. (ord.) n. 2386 del 2017; in senso conforme: Cass. n. 13751 del 2018). Inoltre, essendo avvenuta la pubblicazione della sentenza il 26 luglio 2017 non giova a parte ricorrente nemmeno la c.d. “prova di resistenza” alla stregua del principio di diritto affermato da Cass. n. 17066 del 2013 e numerose conformi, giacchè, al loro della sospensione del termine per il periodo feriale dal 1 agosto a 31 agosto 2017, il termine breve dalla data di pubblicazione scadeva il 25 ottobre 2017.

2.1. Il ricorso dev’essere, dunque, dichiarato improcedibile.

3. Peraltro, se lo scrutinio dei motivi fosse stato possibile, il suo esito sarebbe stato negativo per i ricorrenti.

3.1. Il primo motivo – deducente “omessa disamina del contenuto della consulenza perizia, espletata su incarico del Procuratore generale della repubblica, dal Dott. Fa. e, dunque, omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione fra le parti ex art. 360 c.p.c., n. 5” – lamenta che la corte territoriale avrebbe omesso qualsiasi esame della “consulenza, disposta in sede di indagini preliminari” e sostiene, dopo avere riportato le conclusioni del consulente, che la sentenza impugnata avrebbe omesso qualsiasi riferimento a detta indagine peritale, così incorrendo nel vizio ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, non avendo disposto, peraltro, una propria c.t.u..

3.1.1. Il motivo è in primo luogo inammissibile, in quanto omette di indicare se e dove con l’appello si era sollecitato l’esame della detta consulenza (rectius: perizia, dato il suo ambiente) e, a monte, se e come si fosse argomentato in primo grado da detta perizia e se e come di essa si fosse occupato il primo giudice.

In tale situazione risulta – anche per il tenore dell’esposizione del fatto, che omette qualsiasi riferimento al tenore dell’appello – mancata ogni attività evidenziatrice di una situazione per cui della perizia il giudice d’appello si sarebbe dovuto occupare.

Si ricorda che Cass., Sez. Un., nn. 8053 e 8054 del 2014 hanno precisato che: “L’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.”.

Nel caso di specie, non solo si è omesso di far constare, in ottemperanza dell’onere di cui all’art. 366, n. 6, ed ancor prima della naturale applicazione del principio dei limiti della devoluzione in appello connaturati alla necessità di proporre motivi di critica alla sentenza impugnata, come e perchè il giudice d’appello si sarebbe dovuto occupare della detta perizia, ma si è lamentata l’omesso esame di una risultanza istruttoria con l’automatismo di rilevanza che le Sezioni Unite hanno escluso.

3.2. Il secondo motivo – con cui si deduce “omessa disamina delle risultanza della perizia, a mezzo del Dott. D., disposta in sede di giudizio penale, e delle dichiarazioni rese dal perito in sede dibattimentale, e, dunque, omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione fra le parti ex art. 360 c.p.c., n. 5” – in realtà non espone dalla pagina 10 alla pagina 13 del ricorso l’omesso esame di un “fatto”, sebbene individuato nella perizia de qua, ma, dopo avere espressamente evocata, riproducendola, la motivazione della sentenza impugnata che ha considerato detta perizia, sostiene che tale motivazione sarebbe stata “solo apparente perchè, genericamente, fondata sull’assunto che il perito del giudice penale avrebbe prima sostenuto “con forza” e, poi, “ridimensionato” le proprie conclusioni.

In tal modo si enuncia un vizio che, vigente il nuovo n. 5 dell’art. 360 le citate Sezioni Unite hanno individuato come deducibile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, sotto il profilo della violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, ma, anche a voler intendere il motivo in tale senso (alla stregua dell’insegnamento di cui a Cass., Sez. Un., n. 17931 del 2013), la prospettazione è palesemente priva di pregio: la stessa lettura del passo motivazionale riportato evidenzia che la perizia è stata oggetto di valutazione e palesa le ragioni che hanno indotto la corte territoriale a valutarla nel modo enunciato, sicchè la motivazione non solo esiste graficamente, ma esiste nella sostanza, sì che non è fondato l’addebito di essere “generica e inconsistente da ridursi ad una mera petitio principii”, che è anzi esso ad essere del tutto assertorio.

L’illustrazione, del resto, si risolve in una sollecitazione a questa Corte a rivalutare passi della perizia, così ponendosi sotto tale profilo al d fuori del paradigma dell’art. 360, n. 5, che si è formalmente evocato.

Il motivo sarebbe inammissibile.

3.3. Il terzo motivo deduce “falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 40 e 41 c.p. e dell’art. 2697 c.c. in materia di onere della prova del nesso causale materiale in tema di responsabilità civile, ex art. 360 c.p.c., n. 3”, ma addebita a torto alla corte territoriale di avere inteso il nesso causale anzichè alla stregua del noto criterio del “più probabile che non”, mentre essa, come evidenzia il passo motivazionale criticato, se è vero che ha detto che dalle dichiarazioni del perito non emergeva certezza sulle cause della morte, ha, poi, proprio applicando quel principio, rilevato che tutte le cause possibili erano di pari grado. Inoltre, la parte di motivazione considerata nel motivo omette di considerare l’affermazione successiva a chiusura che “d’altra parte il rifiuto dei parenti di fare sottoporre il loro congiunto ad un’autopsia che avrebbe chiarito le cause del decesso ha impedito di acquisire elementi di maggior certezza su un quadro clino che rimane tuttora indecifrabile”. Sicchè, la critica alla motivazione è anche parziale.

Il motivo sarebbe stato, dunque, privo di fondamento.

3.4. Il quarto motivo deduce “violazione dell’art. 2697 c.c. in materia di onere della prova in materia di responsabilità civile e illegittima estensione dell’onere di allegazione del creditore alla specifica indicazione del ruolo svolto da ciascun medico nell’illecito dedotto, ex art. 360 c.p.c., n. 3”.

Si tratta di motivo che addebita alla corte territoriale di avere preteso – in violazione dei principi affermati da Cass., Sez. Un., n. 577 del 2008 – l’onere di allegazione indicato nell’intestazione del motivo, ma quella corte, come emerge dalla stessa motivazione criticata non ha dato rilievo ad esso, bensì al fatto che non era stato possibile accertare la causa specifica del fatto dannoso, così nuovamente ribadendo in realtà l’assunto sulla mancanza di prova del nesso causale riguardo a tutti i pretesi responsabili.

3.5. Il quinto motivo deduce “omessa disamina del contenuto della citazione, e, dunque, omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione fra le arti ex art. 360 c.p.c., n. 5” e, riproducendo il contenuto della stessa, sostiene che “dunque, in sede di atto di citazione, come evincibile ex actis, parte ricorrente aveva avuto modo di soffermarsi accuratamente sulla descrizione della patologia da cui era affetto il de cuius e sulle omissioni imputabili ai resistenti, sia sotto il profilo diagnostico sia terapeutico”, mentre non aveva “perchè nell’impossibilità di farlo, indicato lo specifico ruolo rivestito, nell’accaduto, da ciascuno dei convenuti”.

Il motivo risulterebbe infondato, una volta considerato che la ratio decidendi, come rilevato a proposito del motivo precedente, si è attestata sulla mancanza di prova del nesso causale per ciascun preteso responsabile.

3.6. Il sesto motivo denuncia “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. in materia di onere della prova in materia di responsabilità civile medica ed, in particolare, del principio interpretativo per cui la prova della causa ignota e il correlato rischio incombe sul debitore della prestazione ovvero, nel caso di specie, sui medici convenuti, ex art. 360 c.p.c., n. 3”, ma addebita alla sentenza quanto indicato evocando un passo motivazionale di una decisione di questa Corte, la n. 17143 del 2012 che concerne, in realtà, a nesso causale provato secondo la regola del “più probabile che non”, il problema della colpa ed ha voluto sottolineare che, una volta raggiunta la prova del nesso causale, l’essere rimasta ignota in termini di certezza la causa del danno, non esonera, proprio perchè il nesso è dimostrato secondo quella regola, dalla prova dell’assenza di colpa.

4. Il ricorso è, conclusivamente, dichiarato improcedibile.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55 del 2014.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si deve dare atto che l’esito della presente decisione è riconducibile all’ambito di tipologie di decisione che giustifica la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso. Condanna i ricorrenti alla rifusione ai resistenti delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro tremiladuecento, oltre spese generali ed accessori come per legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si deve dare atto che l’esito della presente decisione è riconducibile all’ambito di tipologie di decisione che giustifica la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile, il 2 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2019

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