Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26305 del 29/09/2021

Cassazione civile sez. III, 29/09/2021, (ud. 06/05/2021, dep. 29/09/2021), n.26305

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCARANO Luigi – rel. Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30223/2018 proposto da:

S.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MAGNAGRECIA 13,

presso lo studio dell’avvocato SEBASTIANO DI LASCIO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIOVANNI MARTINO;

– ricorrente –

contro

C.C., ALLIANZ ASSICURAZIONI SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 808/2018 del TRIBUNALE di TRANI, depositata il

3/4/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

6/5/2021 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 3/4/2018 il Tribunale di Trani, in accoglimento del gravame interposto dal sig. C.C. e in conseguente riforma della pronunzia G. di P. Trani n. 10/2015, ha dichiarato improponibile la domanda nei confronti del medesimo originariamente proposta dal sig. S.M. di risarcimento dei danni subiti in conseguenza del “sinistro stradale avvenuto il (OMISSIS), alle ore 14 circa, sulla strada provinciale (OMISSIS) in agro di (OMISSIS)”.

Avverso la suindicata pronunzia del giudice dell’appello lo S. propone ora ricorso per cassazione, affidato a 4 motivi.

L’intimato non ha svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il 1 motivo il ricorrente denunzia violazione degli artt. 74,651 c.p.p., art. 2909 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Con il 2 motivo denunzia violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Con il 3 motivo denunzia violazione degli artt. 132,74,538,648,651 c.p.p., art. 2909 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Il ricorso è inammissibile.

Va anzitutto osservato che esso risulta formulato in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, atteso che il ricorrente fa riferimento ad atti e documenti del giudizio di merito (in particolare, all'”atto di citazione notificato il 28-29.09.11″, alla “sentenza penale n. 15/2011″, all'”appello avverso la sentenza penale n. 15/2011”, alla sentenza del “Giudice di Pace di Minervino… n. 10/2015”, al “giudicato in sede penale”, all'”atto di citazione notificato il 20.04.15″, alla “decisione penale prodotta come all. 15 nel fascicolo di 1 grado (all. 5)”, alla “sospensione ai sensi dell’art. 75 c.p.c., comma 3, come da ordinanza resa all’udienza del 26.01.12″ dal Giudice di Pace di Minervino, all'”intervenuta applicazione dell’art. 444 c.p.p.”, alla “mancata pronuncia del Giudice penale sulla domanda di risarcimento del danno richiesta dallo S. con la costituzione di parte civile”, alla “querela” proposta “il 21.04.07”, alla “comparsa di costituzione in appello del 13.07.15 (all. 7)”, alla “costituzione di parte civile”, alla “conclusionale in appello del 16.03.17 (all. 8)”, alla “seconda domanda sulla sola liquidazione del danno da lesioni personali (cfr. pag. 6, ultimo periodo, comparsa di costituzione in appello del 13.07.15) (all. 9)”, al “punto 5 di pag. 2 dell’atto di citazione del 05.07.07 allegato sub 4 nel fascicolo di 2 grado R.G. 2300/15 del Tribunale di Trani) (all. 10)”, alla “pag. 3, 3 periodo, comparsa conclusionale in appello del 16.03.17 (all. 11)”, alla “pag. 5, 4 periodo, e pag. 8, 1 periodo, telematica comparsa conclusionale in appello del 16.03.17 (all. 14)”, alla “relazione medico-legale del Dott. Cu., quale doc. 24 del fascicolo di parte in 1 grado) (all. 15)”, alla “pag. 6, 2 periodo, telematica comparsa conclusionale in appello del 16.03.17 (all. 16)”, alla “pag. 7, 3 periodo comparsa di costituzione in appello del 13.07.15 (all. 17)”, alla “pag. 8, 1 periodo, telematica comparsa conclusionale in appello del 16.03.17 (all. 18)”) limitandosi a meramente richiamarli, senza invero debitamente (per la parte strettamente d’interesse in questa sede) riprodurli nel ricorso né fornire puntuali indicazioni necessarie ai fini della relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte Suprema di Cassazione, al fine di renderne possibile l’esame (v., da ultimo, Cass., 16/3/2012, n. 4220), con precisazione (anche) dell’esatta collocazione nel fascicolo d’ufficio o in quello di parte, e se essi siano stati rispettivamente acquisiti o prodotti (anche) in sede di giudizio di legittimità (v. Cass., 23/3/2010, n. 6937; Cass., 12/6/2008, n. 15808; Cass., 25/5/2007, n. 12239, e, da ultimo, Cass., 6/11/2012, n. 19157), la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile (v. Cass., Sez. Un., 27/12/2019, n. 34469; Cass., Sez. Un., 19/4/2016, n. 7701).

A tale stregua non deduce le formulate censure in modo da renderle chiare ed intellegibili in base alla lettura del ricorso, non ponendo questa Corte nella condizione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il relativo fondamento (v. Cass., 18/4/2006, n. 8932; Cass., 20/1/2006, n. 1108; Cass., 8/11/2005, n. 21659; Cass., 2/81/2005, n. 16132; Cass., 25/2/2004, n. 3803; Cass., 28/10/2002, n. 15177; Cass., 12/5/1998 n. 4777) sulla base delle deduzioni contenute nel medesimo, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative (v. Cass., 24/3/2003, n. 3158; Cass., 25/8/2003, n. 12444; Cass., 1/2/1995, n. 1161).

Non sono infatti sufficienti affermazioni -come nel caso- apodittiche, non seguite da alcuna dimostrazione (v. Cass., 21/8/1997, n. 7851).

L’accertamento in fatto e la decisione dalla corte di merito adottata e nell’impugnata decisione rimangono pertanto dall’odierno ricorrente non idoneamente censurati.

E al riguardo appena il caso di osservare come risponda a principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che i requisiti di formazione del ricorso vanno sempre ed indefettibilmente osservati, a pena di inammissibilità del medesimo.

Essi rilevano infatti ai fini della giuridica esistenza e conseguente ammissibilità del ricorso, assumendo pregiudiziale e prodromica rilevanza ai fini del vaglio della relativa fondatezza nel merito, che in loro difetto rimane invero al giudice imprescindibilmente precluso (cfr. Cass., 6/7/2015, n. 13827; Cass., 18/3/2015, n. 5424; Cass., 12/11/2014, n. 24135; Cass., 18/10/2014, n. 21519; Cass., 30/9/2014, n. 20594; Cass., 5 19/6/2014, n. 13984; Cass., 20/1/2014, n. 987; Cass., 28/5/2013, n. 13190; Cass., 20/3/2013, n. 6990; Cass., 20/7/2012, n. 12664; Cass., 23/7/2009, n. 17253; Cass., 19/4/2006, n. 9076; Cass., 23/1/2006, n. 1221).

Non è peraltro a farsi luogo in ordine alle spese del giudizio di cassazione, non avendo gli intimati svolto attività difensiva.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, come modif. dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 6 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2021

 

 

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