Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26305 del 19/11/2020

Cassazione civile sez. trib., 19/11/2020, (ud. 18/04/2019, dep. 19/11/2020), n.26305

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. DINAPOLI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 7183/2013 R.G. proposto da:

Axpo Italia s.p.a., (già EGL Italia s.p.a.) con sede in (OMISSIS),

in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e

difesa dagli Avv.ti Paolo Puri e Alberto Mula, giusta procura

notarile n. (OMISSIS), presso il cui studio è elettivamente

domiciliata, in Roma via XXIV Maggio n. 43;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle dogane e dei monopoli, in persona del Direttore

generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via

dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Lombardia n. 12/15/2012, depositata il 30 gennaio 2012.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 18 aprile 2019

dal Cons. Marco Dinapoli.

Udito il Pubblico Ministero, che ha concluso per l’accoglimento del

secondo motivo del ricorso, in subordine rimessione alle Sezioni

Unite civili in ordine al secondo motivo

Uditi glì l’Avv.ti delle parti costituite.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, con sentenza

del 30 gennaio 2012, ha respinto l’appello proposto da EGL Italia s.p.a. (poi divenuta Axpo Italia s.p.a.), cliente grossista nel mercato dell’energia elettrica, in quanto tale soggetto passivo dell’imposta di consumo, avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Pavia che aveva a sua volta respinto il ricorso della contribuente avverso l’atto di contestazione ed irrogazione di sanzioni amministrative emesso nei suoi confronti dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli ufficio di Pavia, per il ritardato versamento della rata di acconto dell’addizionale provinciale del mese di gennaio 2007 e l’omesso versamento della rata dei mesi da giugno ad agosto 2007.

La CTR ha escluso che il provvedimento del Direttore generale dell’Agenzia, intervenuto nelle more del giudizio, di autorizzazione alla compensazione a livello nazionale fra tutti i crediti vantati da Axpo per acconti versati in più del dovuto e tutti i debiti derivanti dai mancati versamenti, avesse determinato la sopravvenuta illegittimità dell’atto impugnato ed ha ritenuto cumulabile la sanzione di cui al D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13, con l’indennità di mora.

Axpo Italia ricorre per la cassazione della sentenza, con atto affidato a cinque motivi e illustrato da memoria. L’Agenzia resiste con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso Axpo Italia deduce il vizio di omessa motivazione della sentenza, che non avrebbe tenuto conto, se non con argomentazioni generiche e insufficienti a rendere comprensibile l’iter logico-giuridico seguito per giungere alla decisione, dell’intervenuto annullamento in autotutela, da parte dell’Agenzia, dell’avviso di pagamento dei tributi, il cui omesso versamento aveva dato luogo all’irrogazione delle sanzioni dedotte in giudizio, e dell’autorizzazione alla compensazione fra reciproci debiti e crediti accordata a livello nazionale, comprensiva anche delle somme richieste dalla direzione provinciale di Pavia.

2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 13, commi 1 e 2, del D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, art. 3, comma 4 per tre profili:

a) non sussisterebbe il fatto che genera la sanzione perchè non si sarebbe verificato alcun ritardo o omissione nel pagamento, in quanto le somme erano già nella disponibilità dell’Erario.

b) la norma generale che sanziona il ritardato od omesso versamento del tributo non si applicherebbe alla materia delle accise, che è regolata in maniera completa da uno specifico testo unico anche per quanto riguarda le sanzioni;

c) la sanzione irrogata determinerebbe una illegittima duplicazione, aggiungendosi alla indennità di mora ed agli interessi di mora, la cui applicazione è già prevista del testo unico per le accise.

3. Con il terzo e il quarto motivo di ricorso si lamenta l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio: la CTR, secondo la società ricorrente, avrebbe ritenuto irregolare la dichiarazione annuale di consumo, che sarebbe invece corretta, ancorchè tardiva.

4. Il quinto motivo di ricorso denunzia la violazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 5, in quanto la CTR avrebbe ritenuto legittima la sanzione nonostante la mancanza dell’elemento soggettivo richiesto perchè l’illecito amministrativo tributario possa ritenersi consumato.

5. Il primo motivo di ricorso è infondato, avendo la CTR esaminato la questione prospettata e ritenuto, correttamente, che la sopravvenuta estinzione dell’obbligazione tributaria per effetto dell’autorizzazione alla compensazione dei reciproci crediti e debiti delle parti non ha determinato il venir meno delle violazioni già accertate, di ritardato o omesso versamento degli acconti dovuti alle scadenze determinate per legge, ovvero dei fatti in base ai quali le sanzioni sono state irrogate.

6. Il secondo motivo di ricorso è fondato.

La CTR ha ritenuto legittima l’applicazione cumulativa dell’indennità di mora e della sanzione di cui al D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 13, richiamando un orientamento di questa Corte (Cass. 14304/2009 e altre pronunce conformi) che assegnava all’indennità funzione reintegrativa del patrimonio leso ed alla sanzione funzione afflittiva.

Tale orientamento non è più attuale, in quanto è stato motivatamente superato da Cass. sez. V n. 30034 del 21 novembre 2018.

6.1 La pronuncia appena citata, cui il collegio pienamente aderisce e intende dare continuità, ha rilevato che osta al riconoscimento della natura risarcitoria dell’indennità di mora, disciplinata dal D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, art. 3, comma 4 (nel testo applicabile ratione temporis al caso di specie), il fatto che essa sia prevista nella misura fissa del 6% e non proporzionale alla durata del ritardo, e che la sua applicazione prescinda dalla prova del danno erariale: caratteristiche che sono proprie anche delle sanzioni tributarie disciplinate dal D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 13; inoltre, per espressa previsione di legge, l’indennità in questione si cumula con gli interessi moratori per il ritardo nell’adempimento, che assolvono già ad una finalità risarcitoria, per cui risulterebbe incomprensibile ed immotivata la previsione nel medesimo testo di legge di due forme di risarcimento per il medesimo titolo.

6.2 Ne deriva che, in virtù del principio di specialità, nonchè di quelli di uguaglianza, ragionevolezza e proporzionalità, nell’ipotesi di tardivo versamento delle accise, la sanzione di cui all’art. 3, citato comma 4, costituita dal pagamento dell’indennità di mora, non è cumulabile con quella prevista in via generale dal D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13, di cui contiene tutti gli elementi costitutivi, più l’elemento specializzante costituito dalla particolare natura dell’imposta evasa.

7. Gli ulteriori motivi di ricorso sono inammissibili: il terzo ed il quarto perchè investono una mera argomentazione della sentenza d’appello, palesemente superflua – atteso che le sanzioni in contestazione erano state irrogate solo per il ritardato pagamento delle accise-che non integra ratio decidendi suscettibile di autonoma impugnazione; il quinto perchè attiene a questione che risulta sollevata per la prima volta nella presente sede di legittimità.

8. All’accoglimento del secondo motivo di ricorso conseguono la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio della causa alla Commissione Tributaria della Lombardia, in diversa composizione, che liquiderà anche le spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

la Corte accoglie il secondo motivo di ricorso e rigetta gli altri motivi; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese.

Si dà atto che il presente provvedimento è sottoscritto dal solo presidente del collegio per impedimento dell’estensore ai sensi del D.P.C.M. 8 marzo 2020, art. 1, comma 1, lett. a).

Così deciso in Roma, il 18 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2020

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