Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26305 del 17/10/2019

Cassazione civile sez. III, 17/10/2019, (ud. 02/07/2019, dep. 17/10/2019), n.26305

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27311-2017 proposto da:

G.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CASTELBIANCO

8, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO BARILE, rappresentato e

difeso dall’avvocato LUIGI GUARINO;

– ricorrente –

contro

G.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CASTELBIANCO,

8, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO BARILE, rappresentato e

difeso dall’avvocato LUIGI GUARINO;

– controricorrente –

e contro

R.E., GESTIONE LIQUIDATORIA EX USL (OMISSIS);

– intimati –

e da:

R.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PANAMA 58,

presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO IODICE, rappresentato e

difeso dagli avvocati UMBERTO TACCONE, SIMONA SALVATORI, MARCO

SCALA;

– ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 2005/2017 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 09/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

02/07/2019 dal Consigliere Dott. PAOLO PORRECA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PEPE ALESSANDRO, che ha concluso per l’accoglimento del motivo l del

ricorso, rigetto nel resto;

udito l’Avvocato LUIGI GUARINO;

udito l’Avvocato MARIAROSARIA DI TROLIO;

udito l’Avvocato LUIGI MEDUGNO per delega;

Fatto

FATTI DI CAUSA

G.G. e F.C., anche quali genitori di G.C., nato nel (OMISSIS), con citazione del 1995 convenivano in giudizio il dottor R.E. e la Gestione liquidatoria della USL (OMISSIS) del relativo Comune, deducendo che il figlio, nato pretermine presso l’ospedale di (OMISSIS), era stato posto in incubatrice per 45 giorni senza assistenzà e il necessario controllo sull’ossigenazione, con conseguente insorgenza di fibroplasia retrolenticolare, detta anche retinopatia oculare (rop), che gli aveva causato la perdita irreversibile e totale del “visus” dell’occhio destro e una forte miopia all’occhio sinistro.

Ciò premesso, chiedevano la condanna al risarcimento dei danni.

Il Tribunale, davanti al quale si costituivano i convenuti, respingeva la domanda con pronuncia confermata dalla Corte di appello ad avviso della quale l’allegazione attorea si fondava sulla premessa indimostrata secondo cui lo stato morboso acquisito dal neonato sarebbe stato determinato dall’ossigenazione praticata nell’incubatrice, senza considerare che i consulenti tecnici incaricati dall’ufficio avevano sottolineato la genesi multifattoriale della patologia.

Questa Corte, con sentenza 9 ottobre 2012 n. 17143, all’esito dello scrutinio del ricorso proposto dagli originari attori, cassava la decisione di merito osservando che spettava al paziente creditore allegare l’insorgenza del vincolo contrattuale e l’inadempimento, senza che potesse rilevare, ai fini del riparto degli oneri probatori, la differenza tra prestazioni di facile esecuzione o di particolare difficoltà, sicchè non poteva escludersi la responsabilità pur in assenza di prova, da parte del debitore, che l’esito era dovuto a causa inimputabile, restando violato sia il principio della vicinanza della prova che quello della dimostrazione del nesso causale fondata, nel giudizio civilistico, sul criterio del più “probabile che non”.

Con l’ulteriore precisazione per cui nell’ipotesi di causa del danno rimasta ignota, le conseguenze non potevano ridondare a scapito del danneggiato, gravando sull’individuato responsabile che non fosse riuscito a fornire la prova liberatoria.

La Corte di appello, in sede di rinvio, accoglieva la domanda attorea, accertando che emergevano sufficienti elementi per ritenere che l’ossigenazione era stata protratta in eccesso e più di quanto annotato sulla lacunosa cartella clinica, sicchè, allegata l’inadempienza qualificata astrattamente rilevante sul piano causale, i convenuti non avevano dimostrato il contrario, documentando, in ipotesi, attraverso una cartella clinica compiutamente compilata, l’effettiva minor durata della discussa ossigenazione. Nè erano stati provati i necessari controlli dunque omessi durante la degenza, ovvero la prescrizione di visite specialistiche idonee a consentire una precoce diagnosi della malattia e, con essa, i possibili interventi o terapie volti a ridurne la gravità. Il Collegio di merito procedeva, pertanto, alla liquidazione del danno biologico subito da G.C..

Avverso questa decisione ricorre per cassazione G.C. articolando due motivi.

R.E. resiste con controricorso e propone ricorso incidentale, contenente un motivo e avversato a sua volta da controricorso.

Resiste con controricorso l’ASL di Avellino intimata.

Hanno depositato memorie G.C. ed R.E..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso principale si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., poichè la Corte di appello avrebbe errato mancando di accertare e liquidare l’aggravamento dei danni maturato a carico del deducente, riconosciuto cieco assoluto dalla locale Commissione medica, omettendo così la pronuncia sulla specifica richiesta formulata in sede di giudizio di rinvio.

Con il secondo motivo di ricorso principale si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., perchè la Corte di appello avrebbe omesso di liquidare il danno morale pure oggetto di richiesta.

2. Con l’unico motivo di ricorso incidentale si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1218 e 2697 c.c., poichè la Corte di appello avrebbe errato in punto di giudizio causale, posto che la lacunosità della cartella clinica non era elemento dimostrativo del nesso che, se incerto, non poteva dirsi dimostrato dal creditore della prestazione come necessario, e anzi avrebbe dovuto ritenersi comunque assente perchè escluso concordemente dai consulenti d’ufficio oltre che di parte.

3. Il ricorso incidentale deve esaminarsi prioritariamente per ragioni logiche, ed è in parte inammissibile, in parte infondato.

La sentenza di questa Corte che ha originato il giudizio di rinvio ha espressamente statuito, come riportato in parte narrativa, che “il danneggiato è tenuto a provare il contratto e ad allegare la difformità della prestazione ricevuta rispetto al modello normalmente realizzato da una condotta improntata alla dovuta diligenza. Mentre al debitore, presunta la colpa, incombe l’onere di provare che l’inesattezza della prestazione dipende da causa a lui non imputabile, e cioè la prova del fatto impeditivo (…) E laddove tale prova non riesca a dare, secondo la regola generale ex artt. 1218 e 2697 c.c. il medesimo rimane soccombente” (pag. 19). Il tutto dando applicazione al criterio probabilistico per l’accertamento del nesso eziologico, “senza sottacersi che laddove la causa del danno rimanga alfine ignota, le conseguenze non possono certamente ridondare a scapito del danneggiato (nel caso, del paziente), ma gravano sul presunto responsabile che la prova liberatoria non riesca a fornire (nel caso, il medesimo e/o la struttura sanitaria), il significato di tale presunzione cogliendosi… nel principio di generale “favor” per il danneggiato, nonchè della rilevanza che assume al riguardo il principio della colpa obiettiva, quale violazione della misura dello sforzo in relazione alle circostanze del caso concreto adeguato ad evitare che la prestazione dovuta arrechi danno (anche) a terzi, senza peraltro indulgere a soluzioni radicali, essendo attribuita la possibilità di liberarsi dalla responsabilità” (pag. 25).

Quanto appena evidenziato costituisce vincolo di giudicato per il giudice del rinvio e per lo scrutinio della fattispecie concreta, sicchè la Corte territoriale ha correttamente delibato la stessa accertando che:

– dal complesso della documentazione, tenuto conto della verificata lacunosità della cartella clinica, emergevano sufficienti elementi per desumerne che era stata praticata ossigenazione in eccesso e per oltre i 21 giorni – e non sei come ipotizzato in relazione alla cartella stessa dai consulenti tecnici – tali da rendere la stessa idonea, secondo la letteratura scientifica, a determinare, probabilisticamente, l’evento pregiudizievole sulla vista (pag. 14-17, p.p.7-13);

a questa inadempienza qualificata, eziologicamente rilevante, non era stata opposta prova contraria nè, quindi, prova liberatoria;

a ciò si aggiungeva che non vi furono controlli durante la degenza, nè fu prescritto e neppure consigliato alcun accertamento o controllo che avrebbe potuto permettere una più precoce diagnosi e terapia, così rinsaldando il giudizio probabilistico invocato dalla stessa citazione iniziale (e in questi termini premesso dal Collegio all’analisi: pag. 14,

p.7)

A fronte di questo positivo accertamento, per un verso parte ricorrente propone argomentazioni che contrastano con i limiti del giudizio di rinvio, quale quella per cui i margini d’incertezza causale ipotizzabili avrebbero dovuto condurre alla soccombenza del danneggiato attore; per altro verso propone une rilettura istruttoria, estranea al giudizio di legittimità, peraltro invocando consulenze, d’ufficio e di parte, senza riportarne i contenuti e quindi in ulteriore violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6.

Viene evocato l’art. 2697 c.c., laddove la violazione di tale norma si configura solamente se il giudice di merito applica la regola di giudizio fondata sull’onere della prova in modo erroneo, cioè attribuendo l’onere della prova a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza fra fatti costituivi ed eccezioni (Cass., Sez. U., 05/08/2016, n. 16598, pag. 35). Profilo che, nella cornice del giudizio di rinvio, nella fattispecie deve escludersi.

Infine, quanto alla corretta sussunzione della valenza propria dell’accertata lacunosità della cartella clinica, deve rimarcarsi che l’incompletezza di tale documento è circostanza di fatto che il giudice può utilizzare per ritenere dimostrata l’esistenza di un valido nesso causale tra l’operato del medico e il danno patito dal paziente quando proprio quel “deficit” abbia reso impossibile l’accertamento del relativo nesso eziologico e il professionista abbia comunque posto in essere una condotta astrattamente idonea a provocare il danno (Cass., 22/11/2017, n. 27561). Nomofilachia di cui, come visto, la Corte territoriale ha fatto puntuale applicazione nella cornice del giudizio di rinvio.

4. Il primo motivo di ricorso principale è fondato.

Parte ricorrente ha dimostrato di aver specificatamente richiesto, in sede di rinvio, l’accertamento e la liquidazione dei danni progressivamente maturati e riferibili all’evento dannoso (pagg. 5-7 del ricorso).

Dopo due rigetti della domanda nelle precedenti fasi di merito, e a seguito della cassazione della prima sentenza di appello in punto di giudizio causale, nel giudizio di rinvio, accertata la responsabilità dei convenuti, doveva procedersi all’accertamento e alla liquidazione di tutti i danni conseguenti, quali richiesti, emersi dall’istruttoria doverosamente corrispondente, al tempo di suo svolgimento, alle domande svolte.

Nessuna violazione dei vincoli del rinvio è pertanto ipotizzabile in nessuna prospettiva.

5. Il secondo motivo di ricorso è fondato.

Anche in tal caso è pacifico che la Corte territoriale ha liquidato il danno alla persona limitandosi a quello “biologico-relazionale”.

Ciò non è sufficiente alla completa risposta da offrire alla domanda di danno alla persona.

Deve ribadirsi (Cass., 30/01/2019, n. 2788) che sul piano del diritto positivo, l’ordinamento riconosce e disciplina (soltanto) le fattispecie del danno patrimoniale (nelle due forme del danno emergente e del lucro cessante: art. 1223 c.c.) e del danno non patrimoniale (art. 2059 c.c.; art. 185 c.p.).

La natura unitaria e onnicomprensiva del danno non patrimoniale, secondo l’insegnamento della Corte costituzionale e delle Sezioni Unite della Suprema Corte (Corte Cost. n. 233 del 2003; Cass., Sez. U., 11/11/2008, n. 26972) dev’essere interpretata, “parte qua”, sul piano delle categorie giuridiche, anche se non sotto quello fenomenologico, rispettivamente nel senso di:

a) unitarietà rispetto a qualsiasi lesione di un interesse o valore costituzionalmente protetto e non suscettibile di valutazione economica;

b) onnicomprensività intesa come obbligo, per il giudice di merito, di tener conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze (modificative “in peius” della precedente situazione del danneggiato) derivanti dall’evento di danno, nessuna esclusa, con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici, procedendo, a seguito di compiuta istruttoria, a un accertamento concreto e non astratto del danno, a tal fine dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova.

Nel procedere all’accertamento e alla quantificazione del danno risarcibile, il giudice di merito deve dunque tenere conto da una parte dell’insegnamento della Corte costituzionale (Corte Cost. n. 235 del 2014, punto 10.1 e ss.) e, dall’altra, del recente intervento del legislatore sugli artt. 138 e 139 c.d.a. come modificati dalla L. 4 agosto 2017, n. 124, art. 1, comma 17, la cui nuova rubrica (“danno non patrimoniale”, sostituiva della precedente, “danno biologico”), e il cui contenuto consentono di distinguere definitivamente il danno dinamico-relazionale da quello morale.

Ne deriva che il giudice deve congiuntamente, ma distintamente, valutare la compiuta fenomenologia della lesione non patrimoniale, e cioè tanto l’aspetto interiore del danno sofferto (cd. danno morale) quanto quello dinamico-relazione (destinato a incidere in senso peggiorativo su tutte le relazioni di vita esterne del soggetto).

La regola di giudizio esposta si pone in una linea di evidente continuità con i principi diacronicamente (ma costantemente) affermati dalla giurisprudenza della Corte costituzionale e della Corte di Giustizia Europea, oltre che da questa stessa Corte regolatrice (principi rispetto ai quali le sole sentenze del 2008 delle Sezioni Unite di questa Corte sembrarono segnare, “parte qua”, un momento di apparente discontinuità).

a) Corte Cost. n. 184 del 1986: “Va ribadito che il danno biologico è nettamente distinto (ed assume un ruolo autonomo) sia in relazione al lucro cessante da invalidità temporanea o permanente, sia nei confronti del danno morale in senso stretto”; “Il danno biologico è sempre presente nell’avvenuta menomazione psico-fisica, ed è sempre risarcito, a differenza delle due voci (eventuali) del lucro cessante e del danno morale”; “Anche se il danno biologico risulta nettamente distinto dal danno morale subbiettivo, ben può applicarsi l’art. 2059 c.c., ove dal primo (lesione della salute) derivi, come conseguenza ulteriore rispetto all’evento della menomazione delle condizioni psico-fisiche del soggetto leso, un danno morale subbiettivo”; “Il danno biologico è un tipo di danno-evento, mentre il danno morale subbiettivo è un genere di danno-conseguenza. Diversamente dalle conseguenze morali subbiettive o patrimoniali, che possono anche mancare in tutto o in parte, il danno biologico, in quanto evento interno al fatto lesivo, deve necessariamente esistere ed essere provato”;

b) Corte Cost. n. 372 del 1994: “Il danno alla salute patito dal familiare della persona uccisa è il momento terminale di un processo patogeno originato dal medesimo turbamento dell’equilibrio psichico che sostanzia il danno morale soggettivo, che, in persone particolarmente predisposte, anzichè esaurirsi in un paterna d’animo o in uno stato d’angoscia transeunte, può degenerare in un trauma fisico o psichico permanente”; “Il risarcimento dei danni non patrimoniali deve essere razionalmente commisurato non semplicemente al pretium doloris in senso stretto, ma alle conseguenze del trauma in termini di perdita delle qualità personali”;

c) Corte Cost. n. 293 del 1996: “L’inclusione del danno alla salute nella categoria considerata dall’art. 2059 c.c. non significa identificazione con il danno morale soggettivo, ma soltanto riconducibilità delle due figure, quali specie diverse, al genere del danno non patrimoniale”;

d) Corte Cost. n. 233 del 2003 (punto 3.4.): “Occorre da ultimo considerare che l’indirizzo interpretativo assunto dal rimettente come diritto vivente risulta disatteso, successivamente all’ordinanza di rimessione, dalla stessa giurisprudenza di legittimità. Giova al riguardo premettere – pur trattandosi di un profilo solo indirettamente collegato alla questione in esame – che può dirsi ormai superata la tradizionale affermazione secondo la quale il danno non patrimoniale riguardato dall’art. 2059 c.c. si identificherebbe con il cosiddetto danno morale soggettivo. In due recentissime pronunce (Cass., 31 maggio 2003, nn. 8827 e 8828) viene, infatti, prospettata un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 2059 c.c., tesa a ricomprendere nell’astratta previsione della norma ogni danno di natura non patrimoniale derivante da lesione di valori inerenti alla persona: e dunque sia il danno morale soggettivo, inteso come transeunte turbamento dello stato d’animo della vittima; sia il danno biologico in senso stretto, inteso come lesione dell’interesse, costituzionalmente garantito, all’integrità psichica e fisica della persona, conseguente ad un accertamento medico (art. 32 Cost.); sia infine il danno (spesso definito in dottrina ed in giurisprudenza come esistenziale) derivante dalla lesione di (altri) interessi di rango costituzionale inerenti alla persona”;

e) Corte Cost. n. 235 del 2014 (punto 10.1.) “E’ pur vero che l’art. 139 cod. ass. priv. fa testualmente riferimento al danno biologico, e non fa menzione del danno morale. Ma la norma denunciata non è chiusa, come paventano i rimettenti, alla risarcibilità anche del danno morale: ricorrendone i presupposti del quale, il giudice può avvalersi della possibilità di incremento dell’ammontare del danno biologico, secondo la previsione, e nei limiti, di cui alla disposizione del comma 3 (aumento del 20%). L’introdotto meccanismo “standard” di quantificazione del danno attiene al solo, specifico e limitato settore delle lesioni di lieve entità, e lascia comunque spazio al giudice per personalizzare l’importo risarcitorio, eventualmente maggiorandolo fino ad un quinto, in considerazione delle condizioni soggettive del danneggiato”;

f) Corte giust., 23/01/2014, C-371/2012: “Rientra nella nozione di danno alla persona ogni danno arrecato alla sua integrità che include le sofferenze sia fisiche che psicologiche. Di conseguenza, tra i danni che devono essere risarciti conformemente alla prima e alla seconda direttiva figurano i danni morali. Il diritto nazionale italiano prevede, da un lato, all’art. 2059 c.c., il fondamento del diritto al risarcimento dei danni morali derivanti dai sinistri stradali, dall’altro, all’art. 139 cod. ass. priv., le modalità di determinazione della portata del diritto al risarcimento per quanto riguarda il danno biologico per lesioni di lieve entità cagionate da siffatti sinistri. L’art. 139 cod. ass. priv. non si pone, pertanto, in contrasto con la normativa comunitaria, poichè la liquidazione del danno morale, se e in quanto dimostrato, non è impedita dalla norma denunciata, ma semmai, come confermato dal Governo italiano in udienza dinanzi alla Corte, limitata entro la misura stabilita dalla norma stessa”;

g) Cass., 31/05/2003, n. 8827 (p. 38): “Si risarciscono così danni diversi da quello biologico e da quello morale soggettivo, pur se anch’essi, come gli altri, di natura non patrimoniale”, il che “non impedisce che la valutazione equitativa di tutti i danni non patrimoniali possa anche essere unica, senza una distinzione – bensì opportuna, ma non sempre indispensabile – tra quanto va riconosciuto a titolo di danno morale soggettivo, quanto a titolo di risarcimento del danno biologico in senso stretto, se una lesione dell’integrità psico-fisica sia riscontrata, e quanto a titolo di ristoro dei pregiudizi ulteriori e diversi dalla mera sofferenza psichica”, e ciò perchè “il danno biologico non è configurabile se manchi una lesione dell’integrità psico-fisica secondo i canoni fissati dalla scienza medica: in tal senso si è orientato il legislatore con il D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, art. 13 e L. n. 57 del 2001, artt. 5 e 38, prevedendo che il danno biologico debba essere suscettibile di accertamento o valutazione medico-legale”;

h) Cass., Sez. U., 24/03/2006, n. 6572: “Invero, stante la forte valenza esistenziale del rapporto di lavoro, per cui allo scambio di prestazioni si aggiunge il diretto coinvolgimento del lavoratore come persona, per danno esistenziale si intende ogni pregiudizio che l’illecito datoriale provoca sul fare areddituale del soggetto, alterando le sue abitudini di vita e gli assetti relazionali che gli erano propri, sconvolgendo la sua quotidianità e privandolo di occasioni per la espressione e la realizzazione della sua personalità nel mondo esterno. Peraltro, il danno esistenziale si fonda sulla natura non meramente emotiva ed ulteriore (propria del danno morale), ma oggettivamente accertabile del pregiudizio, attraverso la prova di scelte di vita diverse da quelle che si sarebbero adottate se non si fosse verificato l’evento dannoso. Il danno esistenziale, essendo legato indissolubilmente alla persona, e quindi non essendo passibile di determinazioni secondo il sistema tabellare – al quale si fa ricorso per determinare il danno biologico necessita di precise indicazioni comprovanti l’alterazione delle abitudini di vita del danneggiato in conseguenza di ciò che concretamente ha inciso in senso negativo nella sfera del lavoratore alterandone l’equilibrio”.

Va, in particolare, osservato, quanto all’interpretazione del dictum del giudice delle leggi di cui a Corte Cost. n. 235 del 2014, che una piana lettura del punto 10.1. della sentenza non consente (diversamente da quanto sostenuto recentemente da autorevole dottrina, che discorre, in proposito, “di lettura antiletterale”) soluzione diversa da quella che predichi l’ontologica differenza tra danno morale e danno biologico (Le., il danno dinamico-relazionale).

Una diversa lettura della decisione, che ne ipotizzi l’assorbimento del danno morale in quello biologico difatti, ometterebbe del tutto di considerare che la premessa secondo cui “la norma denunciata di incostituzionalità non è chiusa al risarcimento anche del danno morale” evidenzia con cristallina chiarezza la differenza tra qualificazione della fattispecie e liquidazione del danno.

Se, sul piano strutturale, la qualificazione della fattispecie “danno non patrimoniale”, in assoluta consonanza con i suoi stessi precedenti, viene espressamente ricondotta dal giudice delle leggi, giusta il consapevole uso dell’avverbio “anche”, alla duplice, diversa dimensione del danno morale e del danno alla salute, sul piano funzionale la liquidazione del danno conseguente alla lesione viene poi circoscritta – per il “solo, specifico e limitato caso delle micro permanenti conseguenti alla circolazione stradale” – entro i limiti di un generalizzato aumento del 20% rispetto ai valori tabellari.

Ogni incertezza sul tema del danno alla persona risulta, comunque, si ripete, definitivamente fugata ad opera dello stesso legislatore, con la riforma degli artt. 138 e 139 codice delle assicurazioni.

L’art. 138 (la cui rubrica è stata correttamente e coerentemente trasformata da quella di danno biologico in quella, onnicomprensiva, di danno non patrimoniale), al comma 2, lett. e) recita testualmente: “al fine di considerare la componente del danno morale da lesione dell’integrità fisica, la quota corrispondente al danno biologico è incrementata in via percentuale e progressiva per punto, individuando la percentuale di aumento di tali valori per la personalizzazione progressiva della liquidazione”.

Si legge, ancora, al comma 3 della norma citata: “quando la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati ed obbiettivamente accertati, l’ammontare del risarcimento, calcolato secondo quanto previsto dalla tabella unica nazionale, può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 30%”.

Il sopravvenuto intervento chiarificatore, da parte del legislatore, della fenomenologia del danno alla persona ha indotto (Cass., n. 2788 del 2019, cit.) e induce a escludere una rimessione della questione alle Sezioni Unite di questa Corte, posta, cioè, l’esistenza di una chiara volontà normativa affermativa della distinzione strutturale tra danno morale e danno dinamico relazionale (non diversamente da quanto accaduto in campo sanitario, con la modificazione legislativa della responsabilità del medico da contrattuale in aquiliana, nonostante la contrastante ricostruzione in termini di contatto sociale da parte delle stesse Sezioni Unite di questa Corte), sia pur in apparente contrasto con alcune affermazioni contenute nelle citate sentenze delle Sezioni Unite del 2008.

A tali, necessarie premesse storico-metodologiche consegue che, in particolare nella valutazione del danno alla persona da lesione della salute (art. 32 Cost.), ma non diversamente da quanto avviene in quella di tutti gli altri danni alla persona conseguenti alla lesione di un valore o interesse costituzionalmente protetto, il giudice dovrà necessariamente valutare tanto le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera morale (che si collocano nella dimensione del rapporto del soggetto con sè stesso), quanto quelle incidenti sul piano dinamico-relazionale della sua vita (che si dipanano nell’ambito della relazione del soggetto con la realtà esterna, con tutto ciò che, in altri termini, costituisce “altro da sè”).

La misura “standard” del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito può inoltre essere aumentata, nella sua componente dinamico-relazionale, in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale, eccezionali e affatto peculiari: le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'”id quod plerumque accidit” – ossia quelle che qualunque persona con la medesima invalidità ovvero lesione non potrebbe non subire – non giustificano una personalizzazione in aumento del risarcimento.

Va ribadito che ai fini della c.d. “personalizzazione” del danno forfettariamente individuato (in termini monetari) attraverso i meccanismi tabellari cui la sentenza abbia fatto riferimento (e che devono ritenersi destinati alla riparazione delle conseguenze “ordinarie” inerenti ai pregiudizi che qualunque vittima di lesioni analoghe normalmente patirebbe), spetta al giudice far emergere e valorizzare, dandone espressamente conto in motivazione in coerenza alle risultanze argomentative e probatorie obiettivamente emerse all’esito del dibattito processuale, specifiche circostanze di fatto, peculiari al caso sottoposto ad esame, che valgano a superare le conseguenze “ordinarie” già previste e compensate dalla liquidazione forfettizzata assicurata dalle previsioni tabellari; da queste ultime distinguendosi siccome legate all’irripetibile singolarità dell’esperienza di vita individuale nella specie considerata, meritevoli in quanto tali di tradursi in una differente (più ricca e, dunque, individualizzata) considerazione in termini monetari, rispetto a quanto suole compiersi in assenza di dette peculiarità (Cass., 21/09/2017, n. 21939; Cass., n. 2788 del 2019, cit.).

In tale quadro ricostruttivo, costituisce quindi duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del danno biologico – inteso, secondo la stessa definizione legislativa, come danno che esplica incidenza sulla vita quotidiana del soggetto e sulle sue attività dinamico relazionali – e del danno cd. esistenziale, appartenendo tali “categorie” o “voci” di danno alla stessa area protetta dalla norma costituzionale (art. 32 Cost.). Mentre una differente e autonoma valutazione andrà compiuta con riferimento alla sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute (come oggi normativamente confermato dalla nuova formulazione dell’art. 138 c.d.a., lett. e). E tale autonoma valutazione non risulta essere stata fatta, nel caso, dalla Corte di appello.

La liquidazione finalisticamente unitaria di tale danno (non diversamente da quella prevista per il pregiudizio patrimoniale, nella sua duplice e distinta accezione di danno emergente e di lucro cessante) avrà pertanto il significato di attribuire al soggetto una somma di danaro che tenga conto del pregiudizio complessivamente subito tanto sotto l’aspetto della sofferenza interiore, quanto sotto quello dell’alterazione o modificazione peggiorativa della vita di relazione in ogni sua forma e considerata in ogni suo aspetto, senza ulteriori frammentazioni nominalistiche (Cass., 20/04/2016, n. 7766, Cass., 17/01/2018, n. 901, Cass., 27/03/2018, n. 7513).

Il giudice del rinvio procederà dunque, nei suddetti sensi, a un nuovo e compiuto apprezzamento.

6. Spese al giudice del rinvio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso incidentale, accoglie quello principale, cassa in relazione e rinvia alla Corte di appello di Napoli perchè provveda anche sulle spese di legittimità.

Così deciso in Roma, il 2 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2019

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