Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26304 del 20/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 20/12/2016, (ud. 13/10/2016, dep.20/12/2016),  n. 26304

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13414/2012 proposto da:

S.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

BORGOGNONA 47, presso lo studio dell’avvocato BRANCADORO G.,

rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONIO VINCENZI, giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 35/06/2011 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

RIGIONALE di BOLOGNA dell’1/04/2011, depositata l’08/04/2011;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA CRUCITTI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Nella controversia concernente l’impugnazione da parte di S.A., commercialista, del silenzio rifiuto opposto ad istanza di rimborso dell’IRAP, versata negli anni dal 2003 al 2005, la C.T.R. dell’Emilia Romagna, con la sentenza indicata in epigrafe, in accoglimento dell’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate, riformava la decisione di primo grado di accoglimento del ricorso.

In particolare, il Giudice di appello, premesso in fatto essere pacifico che il reddito dichiarato ai fini i.r.a.p. era proveniente dall’attività di sindaco revisore dei conti della società alla quale il contribuente S. dedicava tutto il suo tempo in via esclusiva, riteneva detta circostanza illuminante di certezza l’attività dello S. il quale operava nell’esclusivo interesse dello studio commerciale e tributario del quale pare che fosse socio nei limiti dello 0,40%.

Avverso la sentenza ricorre, con due motivi, il contribuente.

L’Agenzia delle Entrate ha depositato atto di costituzione.

A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in Camera di consiglio, con rituali comunicazioni alle parti.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata.

Con i due mezzi si deduce la violazione a falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1997, art. 2, nella parte in cui la C.T.R. aveva rispettivamente (primo motivo) ritenuto assoggettabili ad IRAP i redditi conseguiti per l’attività di revisore dei conti e (secondo motivo), ritenuto che la mera partecipazione del professionista all’associazione professionale comportasse la rilevanza fiscale dei redditi percepiti in esecuzione di incarichi ricevuti da sindaco o di amministratore.

Le censure sono fondate.

Di recente, in materia di studi associati, le Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 7371/16) hanno statuito il seguente principio: “presupposto dell’imposta regionale sulle attività produttive è l’esercizio abituale di un’attività autonomamente organizzata diretta alla produzione di scambi e servizi; ma quando l’attività è esercitata dalle società e dagli enti che siano soggetti passivi dell’imposta a norma del D.Lgs. 15 dicembre 1977, n. 446, art. 3 -comprese quindi le società semplici e le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e di professioni – essa, in quanto esercitata da tali soggetti, strutturalmente organizzati per la forma nella quale l’attività è svolta, costituisce ex lege, in ogni caso presupposto di imposta, dovendosi perciò escludere la necessità di ogni accertamento in ordine alla sussistenza dell’autonoma organizzazione”.

Alla luce di detti principi, appare evidente l’errore in cui è incorsa la Commissione territoriale nel ritenere idonea, ai fini dell’assoggettamento all’IRAP, la mera circostanza di fare parte di un’associazione professionale, laddove, come nella specie, soggetto di imposta non è l’associazione tra professionisti, ma il singolo professionista per l’attività svolta personalmente ed al di fuori dell’associazione.

In detta ipotesi valgono i principi ribaditi dalla pronuncia n. 27983/2011 di questa Corte la quale ha avuto modo di ribadire che “non sono soggetti ad Irap i redditi derivanti dagli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, essendo essi contemplati quali redditi di lavoro autonomo al comma 2 e non al comma 1 del D.P.R. 9 maggio 2007, art. 49. In proposito, questo giudice di legittimità ha già avuto modo di affermare che il combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 3, comma 1, lett. c) e art. 8, facendo riferimento, per la determinazione della base imponibile, alla differenza tra l’ammontare dei compensi percepiti e quello dei costi sostenuti inerenti alle attività di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 49, comma 1, senza menzionare quelle di cui al comma 2, lett. a), della medesima disposizione, esclude assoggettabilità ad imposizione di quella parte di reddito che un lavoratore autonomo, esercente abitualmente l’attività professionale intellettuale di dottore commercialista, abbia prodotto in qualità di presidente del consiglio di amministrazione di una banca, senta utilizzare la propria autonoma organizzazione (v. Cass. n. 10594 del 2007).

E poi appena il caso di evidenziare, con riguardo all’anno di imposta 2001, che la L. n. 342 del 2000, art. 34, al comma 1, nell’ambito delle variazioni apportate al testo unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. n. 917 del 1986, ha collocato tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società.

Pertanto, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata e va disposto il rinvio al Giudice di merito il quale provvederà al riesame, adeguandosi ai superiori principi, e regolerà le spese processuali.

PQM

La Corte, in accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per il regolamento delle spese processuali, alla Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2016

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