Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26303 del 20/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 20/12/2016, (ud. 13/10/2016, dep.20/12/2016),  n. 26303

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11971-2012 proposto da:

R.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI VILLA

PATRIZI, 13, presso lo studio dell’avvocato RENATO CLARIZIA, che lo

rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

nonchè contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 45/12/2011 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 25/03/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. CRUCITTI Roberta;

udito l’Avvocato Renato Clarizia, difensore del ricorrente, che si

richiama alla sentenza 9451/16 delle SS.UU. e chiede raccoglimento

del ricorso.

Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in

data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in

forma semplificata.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

Nella controversia concernente l’impugnazione da parte di R.S., ingegnere, del silenzio rifiuto opposto ad istanza di rimborso dell’IRAP, versata negli anni dal 2003 al 2006, la C.T.R. della Lombardia, con la sentenza indicata in epigrafe, confermava la decisione di primo grado di rigetto del ricorso, ritenendo sussistente, nella specie, il requisito dell’autonoma organizzazione emergente dalla titolarità di uno studio dotato di beni strumentali costituenti un quid pluris rispetto al minimo indispensabile, e dall’essersi il professionista avvalso dell’opera di terzi, regolarmente retribuiti.

Avverso la sentenza ricorre, con due motivi, il contribuente.

L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

Il Ministero dell’economia e delle finanze non ha svolto attività difensiva.

A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c. è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti.

Preliminarmente va dichiarato inammissibile il ricorso proposto nei confronti del Ministero dell’economia e delle finanze non risultando che lo stesso abbia preso parte ai precedenti gradi di giudizio.

Il ricorrente, con i due motivi, censura la sentenza impugnata di violazione di legge e di insufficiente ed illogicità.

Le censure sono manifestamente fondate.

In ordine alla dedotta violazione di legge è sufficiente richiamare l’ultimo arresto, sulla res controversa, delle Sezioni Unite di questa Corte le quali, con la sentenza n. 9451/16, risolvendo il precedente contrasto giurisprudenziale, hanno statuito, con riguardo al presupposto dell’IRAP per il lavoratore autonomo, il seguente principio di diritto: il requisito dell’autonoma organizzazione -previsto dal D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 446, art. 2, il cui accertamento è rimesso al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive.

Alla luce di tale principio, la motivazione adottata dal Giudice di appello (il quale ha ritenuto sussistente il requisito dell’autonoma organizzazione per la presenza di un impiegato di concetto e, del tutto genericamente, nella esistenza di beni strumentali che indicherebbero la presenza di una struttura bene attrezzata, prova evidente di esercizio organizzato e proficuo dell’attività professionale, anche a giudicare dalle somme chieste a rimborso), non solo si discosta da tale principio laddove dà rilevanza alla presenza di un dipendente ed all’entità delle somme richieste a rimborso, ma soprattutto, appare insufficiente laddove non spiega in alcun modo perchè i beni strumentali utilizzati eccederebbero il minimo indispensabile, secondo l’id plerumque accidit, per l’esercizio della professione.

Ne consegue, in accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia la quale provvederà al riesame, adeguandosi ai superiori principi, e regolerà le spese processuali.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto nei confronti del Ministero dell’economia e delle finanze.

In accoglimento del ricorso proposto nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per il regolamento delle spese, alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2016

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