Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26303 del 18/11/2020

Cassazione civile sez. III, 18/11/2020, (ud. 24/07/2020, dep. 18/11/2020), n.26303

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 04508/2018 R.G. proposto da:

R.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE ANGELICO 92,

presso lo studio dell’avvocato ANDREA PIETROLUCCI, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

ISTITUTO CLINICO CITTA’ STUDI S.P.A., (GIA’ I.C. S. RITA SPA), in

persona del Direttore Generale pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA ARENULA 16, presso lo studio dell’avvocato

STEFANO SBORDONI, che lo rappresenta e difende con l’avvocato TEO

QUARZO;

– controricorrente –

contro

AZIENDA TUTELA DELLA SALUTE (ATS) DELLA CITTA’ METROPOLITANA DI

MILANO, in persona del legale rappresentante pro tempore, da

considerarsi, in difetto di elezione di domicilio in ROMA, per legge

domiciliata ivi, presso la CANCELLERIA della CORTE SUPREMA DI

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato MARINO VITTORIO

BOTTINI;

– controricorrente –

contro

P.P., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ARENULA 16,

presso lo studio dell’avvocato STEFANO SBORDONI, che lo rappresenta

e difende con l’avvocato TEO QUARZO;

– controricorrente –

contro

REGIONE LOMBARDIA, in persona del Presidente pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZALE DELLE BELLE ARTI 2,

presso lo studio dell’avvocato GABRIELE PIROCCHI, rappresentata e

difesa dagli avvocati MARINELLA ORLANDI, ANTONELLA FORLONI;

– controricorrente –

contro

GEDI GRUPPO EDITORIALE SPA, (GIA’ GRUPPO EDITORIALE L’ESPRESSO

S.P.A.), in persona del leg. rappr.nte pro tempore, nonchè

M.E., elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA DEI CAPRETTARI 70,

presso lo studio degli avvocati VIRGINIA RIPA DI MEANA, VALERIA

VACCHINI, che li rappresentano e difendono;

– controricorrenti –

contro

RCS MEDIAGROUP SPA, in persona del procuratore pro tempore, nonchè

D.B.F., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GIULIO

CACCINI 1, presso lo studio dell’avvocato RICCARDO VILLATA,

rappresentati e difesi dagli avvocati PAOLO MOROTTI, STEFANO ALBERTO

VILLATA;

– controricorrenti –

contro

POLIGRAFICI EDITORIALE SPA, in persona del procuratore pro tempore,

nonchè MO.GI., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

LUIGI LUCIANI 1, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO CARLEO, che

li rappresenta e difende con l’avvocato LUIGI BORLONE;

– controricorrenti –

contro

B.G.A., da considerarsi, in difetto di elezione di

domicilio in ROMA, per legge domiciliato ivi, presso la CANCELLERIA

della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato FRANCESCO SORRENTINO;

– controricorrente –

contro

ASSICURATORI DEI LLOYD’S, CHE HANNO ASSUNTO IL RISCHIO DI CUI AL

CERTIFICATO N. (OMISSIS), in persona del procuratore speciale del

Rappresentante Generale per l’Italia pro tempore, elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA FLAMINIA 48, presso lo studio degli

avvocati AMILCARE BUCETI, e FEDERICO MORLINO, che li rappresentano e

difendono;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 4843/2017 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 20/11/2017;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata

del 24/07/2020 dal relatore Dott. Franco DE STEFANO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. R.P. ricorre per la cassazione della sentenza n. 4843 del 20/11/2017 della Corte d’appello di Milano, con cui è stato rigettato il suo appello contro la reiezione di tutte le sue domande di risarcimento, per equivalente ed in forma specifica, proposte nei confronti di varie controparti in relazione al suo coinvolgimento in un caso giudiziario relativo alla Casa di Cura Santa Rita, noto presso la pubblica opinione come quello della “(OMISSIS)”.

2. Nel relativo procedimento penale erano stati ipotizzati non solo reati di falso e truffa ai danni della Regione, sostanzialmente perpetrati tramite indicazioni di codici di prestazioni convenzionate non corrispondenti al vero, ma ad altri più costosi e per conseguire quindi dalla Regione rimborsi eccedenti il dovuto, ma pure delitti da parte di indagati diversi dal R. – contro l’incolumità delle persone dei pazienti, ad alcuni dei quali si era prospettato essere state praticate operazioni non necessarie al fine di lucrare la corresponsione dei rimborsi o perfino, se non altro in alcuni dei reparti del nosocomio, intenzionalmente cagionate lesioni – talora al fine di provocare la necessità delle operazioni od altri interventi di cui chiedere il rimborso – e in qualche caso addirittura la morte.

3. L’odierno ricorrente, primario neurochirurgo presso la detta Clinica, era stato arrestato il 09/06/2008 con l’accusa di concorso in truffa e falso ai danni della Regione per la compilazione di documenti clinici in base ai quali fare conseguire alla Santa Rita rimborsi non dovuti, rimanendo agli arresti domiciliari per circa tre mesi, per poi vedere risolto il proprio rapporto di lavoro con la Clinica, essere condannato in primo grado tra l’altro alla pena di anni due e mesi due di reclusione ed infine assolto in appello – a differenza dagli altri tredici originari indagati – con formula ampia.

4. A seguito di tanto, egli aveva allora citato, con unitario atto notificato nel luglio 2013, numerosi soggetti cui ascrivere, a titolo di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, i serissimi danni patiti, patrimoniali ed extrapatrimoniali, di ordine lavorativo, finanziario, personale e sanitario:

– la stessa Clinica Santa Rita spa (poi, in prosieguo di giudizio, divenuta Istituto Clinico Città Studi spa, d’ora in avanti anche solo ICCS), presso la quale aveva prestato la sua attività di libero professionista fino all’epoca dei fatti, – P.P., indicata quale erede del legale rappresentante di detta Clinica al tempo dei fatti, P.F.P., di fatto presentatone come una sorta di padrone assoluto, – l’ASL di Milano (poi, in corso di giudizio, Azienda Tutela della Salute della Città metropolitana di Milano e, d’ora in avanti, anche solo ATS), che a sua volta chiamerà in garanzia la sua compagnia di assicurazioni Lloyd’s, che si costituirà per quelli tra costoro che avevano assunto il rischio di cui al certificato n. (OMISSIS),

– il Dott. B.G.A., consulente del Pubblico Ministero nel procedimento penale;

– la Regione Lombardia;

– il Gruppo editoriale L’Espresso (poi, in corso di giudizio, GEDI Gruppo Editoriale spa, d’ora in avanti anche solo GEDI) ed il suo direttore responsabile pro tempore M.E.;

– la RCS Mediagroups spa (d’ora in avanti anche solo RCS) e quello che l’attore individuò quale suo direttore responsabile pro tempore, d.B.F.;

– la Poligrafici Editoriale spa (d’ora in avanti anche solo Poligrafici) ed il suo direttore responsabile pro tempore Mo.Gi..

5. In estrema sintesi, l’attore aveva attribuito, a ciascuno dei convenuti per quanto di rispettiva spettanza, l’illegittimità:

– della risoluzione del suo rapporto di contratto d’opera professionale con la Casa di cura Santa Rita (complessivamente riferibile all’ICCS S.p.A. ed alla P.);

– dell’omissione sistematica di controlli idonei e della mancata adozione di un adeguato modello di organizzazione; ma pure, a procedimento penale intrapreso, dell’effettivo condizionamento del riaccreditamento della Casa di Cura all’allontanamento dei sanitari coinvolti nell’indagine penale (riferibili a vario titolo alla ICCS S.p.A., alla P. ed agli Enti pubblici coinvolti);

– della messa in opera di un sistema finalizzato all’impiego di artifici e raggiri per lucrare rimborsi non dovuti (verosimilmente la stessa ICCS S.p.A. e la P.);

– della predisposizione per la pubblica accusa di una relazione tecnica erronea, eccessiva ed ingiustamente assurta a fondamento della tesi accusatoria sconfessata dall’assoluzione in appello (il Dott. B., consulente del Pubblico Ministero);

– della campagna di stampa anche ai suoi danni, ingiustamente lesiva del suo onore e della sua reputazione pure per mancata adeguata diversificazione delle posizioni dei singoli indagati, essendo il coinvolgimento di esso attore limitato ad aspetti patrimoniali (quanto ai convenuti editori o direttori di tre quotidiani di rilevanza nazionale che si erano occupati del caso giudiziario).

6. Il R. aveva così chiesto all’adito Tribunale di Milano:

– la declaratoria di “responsabilità di ciascuno dei convenuti, a titolo contrattuale e/o extracontrattuale, e la quota di responsabilità di ognuno in relazione a quanto di rispettiva pertinenza nella causazione degli eventi dannosi”;

– la declaratoria della violazione dell’onore e della reputazione dell’attore in conseguenza di alcuni articoli giornalistici pubblicati sul caso dai quotidiani (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS);

– la condanna dei convenuti, in via tra loro solidale e/o in via alternativa, al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, da quantificarsi in corso di causa o liquidarsi in via equitativa;

– la condanna dei direttori responsabili dei quotidiani convenuti (La (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS)), in solido tra loro, al pagamento della riparazione pecuniaria L. n. 47 del 1948, ex art. 12;

– l’ordine ai convenuti di assumere le iniziative tecniche per la disattivazione dei “meta tag” di ricerca on line che avrebbero collegato il nome del Dott. R. alla Clinica Santa Rita;

– l’ordine ai convenuti di pubblicare, a cura dell’attore e spese dei convenuti, il dispositivo della sentenza sulle prime pagine dei quotidiani “La (OMISSIS)”, “Il (OMISSIS)” ed “(OMISSIS)”, accompagnato da un titolo di scuse da concordarsi con l’attore, nonchè nella home page dei loro siti Internet per almeno 30 giorni;

– l’ordine di lettura del dispositivo della sentenza nei telegiornali di punta delle principali reti televisive nazionali;

– la fissazione, a carico dei convenuti, in solido tra loro, di una penale di Euro 10.000,00 al giorno per ogni ritardo nell’esecuzione di tutti i provvedimenti di condanna.

7. Il Tribunale di Milano aveva peraltro respinto tutte le domande con sentenza 05/07/2016, n. 8364: e l’appello del R. avverso di essa è stato rigettato con la qui gravata pronuncia della corte ambrosiana.

8. Questa, in estrema sintesi, tra l’altro:

– ha rilevato che l’assoluzione in sede penale, avvenuta per esclusione dell’elemento soggettivo, aveva lasciato impregiudicata la valutazione in sede civile dei profili di colpa, comunque rendendo indubitabile la sussistenza degli errori di codifica in trentadue cartelle, tali da provocare un maggiore e non dovuto rimborso per oltre Euro 140.000 a favore della Casa di cura;

– ha concordato col tribunale sulla necessità di valutare le complessive condotte delle parti, anche ai sensi della previsione dell’art. 1227 c.c., pure in assenza di domande riconvenzionali dei convenuti, al fine di accertare anche d’ufficio il nesso causale tra condotte ascritte a costoro – tra cui l’unilaterale interruzione del rapporto di collaborazione professionale – e danni patiti;

– ha ritenuto legittima quest’ultima condotta, per riscontrata violazione, da parte del R., degli obblighi contrattuali assunti specificamente in riferimento alla compilazione delle schede di dimissione ospedaliera col corretto codice DRG, nel contesto del clamoroso caso giudiziario in cui le erronee compilazioni erano state comprese, seguito dalla sospensione disciplinare anche del medesimo R. e da grave discredito per la struttura sanitaria;

– ha disatteso le doglianze sul ruolo causale o concausale delle attività delle istituzioni pubbliche preposte alla spesa sanitaria, anche sotto il solo profilo di una colpa, per il carattere di esclusiva efficienza causale delle condotte del preteso danneggiato e per la legittimità dell’iniziativa della ASL in merito al condizionamento del riaccreditamento della struttura all’allontanamento dei sanitari coinvolti negli accertamenti penali, a tutela della salute pubblica e per la non definitività delle conseguenze;

– una volta ricondotte in ogni caso – rilevata solo in via incidentale l’oscurità del titolo del coinvolgimento della P., di cui pure ha disatteso l’istanza di cancellazione di espressioni ritenute offensive – agli errori da lui compiuti tutte le conseguenze lamentate, ha confermato il ridimensionamento del contesto complessivo in cui quelli avevano avuto luogo a mera occasione e non a concausa;

– infine, ha analiticamente esaminato gli articoli dei quotidiani coinvolti, ridotti a tre quelli ancora oggetto di valida contestazione per “la (OMISSIS)”, per escluderne la natura diffamatoria e riaffermarne la natura di corretta estrinsecazione del diritto di cronaca giudiziaria.

9. La sentenza di appello, che si dice notificata il 28/11/2017, è resa oggetto di ricorso notificato lunedì 29/01/2018; resistono, con separati controricorsi, tutti gli intimati: la Istituto Clinico Città Studi spa (già I.C.S.Rita spa), l’Azienda Tutela Salute (ATS) della Città metropolitana di Milano, P.P., la Regione Lombardia, la GEDI Gruppo Editoriale spa (già Gruppo Editoriale L’Espresso spa) ed M.E., la RCS MediaGroup spa e D.B.F., la Poligrafici Editoriali spa e Mo.Gi., B.G.A., gli Assicuratori dei Lloyd’s che hanno assunto il rischio di cui al certificato n. (OMISSIS).

10. Infine, per l’adunanza camerale del 24/07/2020, R.P., l’ICCS, P.P., la GEDI Gruppo Editoriale spa ed M.E., la RCS MediaGroup spa e D.B.F., nonchè la Poligrafici editoriali spa e Mo.Gi. depositano, alcuni solo a mezzo posta elettronica, memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c., penultimo periodo come inserito dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1 bis, comma 1, lett. f), conv. con modif. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Va, preliminarmente, escluso che possano prendersi in considerazione produzioni ed argomentazioni svolte per la prima volta in sede di memoria od in atti comunque successivi al ricorso, in qualsiasi modo denominati, non essendo mai suscettibili di integrazioni le eventuali lacune di quest’ultimo, per giurisprudenza a dir poco consolidata (su cui, da ultimo, v. Cass. Sez. U. ord. 09/03/2020, n. 6691).

2. Alla disamina di tutte le censure va premesso che le condotte dell’odierno ricorrente, oggetto delle imputazioni da cui è stato assolto in appello, si inseriscono nel sistema di rimborso a carico del servizio sanitario pubblico, gestito dalle singole Regioni, delle prestazioni erogate dalle strutture private convenzionate, imperniato sul metodo c.d. DRG (diagnosis related groups o raggruppamenti omogenei di diagnosi).

3. Soltanto a fini descrittivi ed accettato il rischio che la relativa approssimazione implichi qualche imprecisione, tale sistema si articola su di una serie di codifiche per descrivere la prestazione erogata, contenute o formulate nella manifestazione di volontà del convenzionato di chiederne il rimborso pattuito, sull’attestazione presupposta non solo dell’effettività dell’erogazione, quanto ovviamente – della sua corrispondenza al vero: con la conseguenza che, con una classificazione della prestazione non corrispondente a quella effettivamente erogata ma ad altra di valore superiore (evidentemente, per la maggiore complessità delle operazioni in cui si articola ed il loro maggiore costo), il convenzionato consegue un rimborso non dovuto o parzialmente non dovuto quanto all’eccedenza rispetto a quello che gli sarebbe spettato se la codifica fosse stata esatta o corretta perchè corrispondente alla prestazione davvero eseguita.

4. Per quel che in questa sede ancora rileva, il ricorrente è stato assolto in sede penale dalle imputazioni di concorso in truffa ai danni della Regione e falso relativamente a 43 delle 851 cartelle cliniche complessivamente contestate alla Clinica Santa Rita (e precisamente a 27 per il 2005 e 16 per il 2006), risultando all’esito del giudizio di appello (in riforma della condanna di primo grado) non avere redatto materialmente sette di quelle e per mancanza di prova di dolo – e quindi con la formula “perchè il fatto non costituisce reato” – per le altre.

5. Quanto alla vicenda che lo ha coinvolto, il ricorrente fa valere, in estrema sintesi, non essere mai state tra le sue incombenze, nè l’indicazione negli appositi documenti delle schede di dimissione ospedaliera del codice di intervento, tanto spettando ai suoi aiuti, nè la sorveglianza sulla correttezza dei dati ivi inseriti.

6. Da tale premessa egli, all’esito di articolate argomentazioni, trae la conclusione – a base della sua reiterata domanda di condanna di tutte le controparti in solido o per quanto di competenza, evidentemente in ragione del rispettivo apporto causale o del danno specificamente cagionato con la propria condotta – della totale carenza di giustificazione dell’interruzione del suo rapporto libero-professionale con la clinica e della dipendenza della sua sottoposizione alla devastante esperienza di un processo penale di tale rilevanza pure mediatica dal contesto in cui aveva agito, finalizzato alla massimizzazione del profitto pure attraverso tali meccanismi illeciti ed in carenza di validi impianti normativi od esecutivi di prevenzione, verifica e controllo.

7. Il ricorrente articola almeno dieci censure:

– la prima, rubricata: “art. 360, n. 3 – violazione e falsa applicazione dell’art. 2043 c.c., art. 112 c.p.c., art. 652 c.p.p., anche in relazione agli artt. 40 e 41 c.p. e art. 2697 c.c. – violazione e falsa applicazione del D.M. 27 ottobre 2000, art. 2 che ha sostituito l’art. 2 del D.M. 28 dicembre 1991, n. 13”;

– la seconda, rubricata: “art. 360, n. 3 – violazione e falsa applicazione dell’art. 1363 c.c., anche in contrasto con l’art. 3 del contratto 3.5.2006 – violazione del D.M. 27 ottobre 200, (sic) n. 380”;

– la terza, rubricata: “violazione e falsa applicazione degli artt. 1176,1218,1456,1373 e 2236-2237 c.c. – art. 116 c.p.c. – artt. 444 e 445 c.p.p. – violazione del D.M. n. 380 del 2000, anche in relazione all’art. 3 del contratto inter partes 3 maggio 2006 violazione della circolare 37/2003/San della Regione Lombardia art. 5, comma 1, lett. a), D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, artt. 6 e 24”;

– la quarta, rubricata: “violazione dell’art. 27 Cost. e dell’art. 6, comma 2, della Convenzione Europea dei diritti dell’Uomo”;

– la quinta, rubricata: “violazione e falsa applicazione dell’art. 2043 c.c. – violazione dei limiti della discrezionalità amministrativa per sproporzione ed irragionevolezza del decreto 35/2008 della ASL Milano – violazione del principio di non discriminazione della pubblica amministrazione – violazione degli artt. 24 e 41 Cost. – violazione del D.M. n. 380 del 2000”;

– la sesta (a pag. 32 del ricorso), rubricata: “violazione e falsa applicazione degli artt. 2043,1176,1123 c.c.artt. 2056 e 1223 c.c. – artt. 40 e 41 c.p. – rapporto causale”;

– un’altra pure indicata come sesta (pag. 40 del ricorso), ma evidentemente settima, rubricata: “violazione e falsa applicazione dell’art. 595 c.p. e segg. “;

– altra, indicata come settima, ma in realtà ottava, rubricata: “in via subordinata: violazione e falsa applicazione dell’art. 1227 c.c.”;

– altra, indicata come ottava, ma in realtà nona, rubricata: “violazione dell’art. 93 c.p.c.”;

– l’ultima (o decima), rubricata “violazione dell’art. 183 c.p.c.”.

7. Le censure – con esclusione delle ultime due, che saranno esaminate a parte – si possono raggruppare in relazione alle causae petendi via via dispiegate, sia da un punto di vista oggettivo che soggettivo, al fine di una loro più ordinata disamina:

a) quelle per i danni da illegittimità della risoluzione del rapporto d’opera, nei confronti – in prima battuta – dell’ICCS quale controparte diretta, ma senza escludere, quale causa ultima, la condotta delle autorità (ASL e Regione) di condizionamento del riaccreditamento dell’ICCS all’allontanamento dei sanitari sottoposti a procedimento penale, senza distinguerne le posizioni processuali;

b) quelle per i danni derivati dalla sottoposizione a procedimento penale ingiusto, anche perchè le sue condotte sarebbero state causate dai mancati controlli e dalla carenza di idoneo modello organizzativo, in un contesto strutturalmente finalizzato ad artifizi e raggiri ai danni del servizio sanitario regionale, della controparte contrattuale ICCS e dal suo effettivo padrone P., con l’apporto causale della carenza di adeguato controllo ad opera delle autorità regionali;

c) quelle per i danni complessivi in quanto sottoposto a procedimento penale ingiusto, anche perchè il consulente del pubblico ministero avrebbe in modo sprovveduto e scorretto indicato nella sua relazione elementi che avevano comportato un aggravamento della situazione con conferma indebita di altre ipotesi accusatorie invece infondate;

d) quelle per i danni complessivi da lesione della reputazione e dell’onore causati dalle pubblicazioni di alcuni articoli su tre quotidiani a tiratura nazionale, delle quali lamenta comunque la scorrettezza anche in ordine all’indebito accomunamento della sua posizione a quelle ben più serie di molti suoi coimputati, sotto processo anche per omicidio e lesioni volontarie gravi o gravissimi.

8. Nessuna di tali censure merita accoglimento.

9. In primo luogo, occorre rilevare che l’errore di codificazione ontologicamente sussiste per quasi tutte le cartelle cliniche oggetto dell’originaria imputazione: sul punto la corte territoriale, nonostante quanto in contrario argomentato dal ricorrente, è chiarissima, recependo del resto l’esito degli accertamenti penali che hanno condotto all’assoluzione perchè il fatto non costituisce reato; e, a ben guardare, tale punto focale della controversia non è nemmeno, se non altro adeguatamente, contestato dal R., il quale sostanzialmente adduce di non essere stato lui il responsabile di tanto e comunque insiste nel prospettare come tale evento sia stato agevolato in un contesto di sistematico sfruttamento delle erronee qualificazioni o codificazioni delle prestazioni.

10. La conclusione della corte territoriale della riconduzione dell’errore comunque alla responsabilità del R. a termini del contratto intercorso con l’ICCS è correttamente raggiunta, anche sotto il profilo della responsabilità per il fatto dei componenti della sua equipe, assunta anche solo in forza di quello stesso contratto.

11. In primo luogo, spetta comunque, nelle azioni di responsabilità tanto contrattuale che extracontrattuale, al giudice del merito la ricostruzione della sussistenza del nesso causale sulla base degli elementi di fatto addotti dalle parti (tra le molte, v.: Cass. 22/03/2011, n. 6529; Cass. ord. 01/02/2018, n. 2480, p. 30): sicchè, accertata l’esclusività – sotto il profilo della regola causale del “più probabile che non” (su cui, per tutte, v. Cass. Sez. U. 11/01/2008, n. 576, oppure Cass. Sez. U. 16/05/2019, n. 13246) – di una causa bene individuata per la verificazione dei danni lamentati, non rileva più alcuna altra indagine, nè può il danneggiato invocare a suo favore i principi del diritto risarcitorio, perchè, escluso il nesso, nessun altro autore di alcuna altra condotta può rispondere dei danni ascritti esclusivamente a quella prima causa.

12. Ancora, la contraria argomentazione della devoluzione dell’esclusiva responsabilità ad altro sanitario è sicuramente contraddetta dalla chiara lettera della clausola 2.7, lett. g) del contratto (v. pag. 12 della sentenza), in base alla quale era pattuito che tra gli obblighi del professionista rientrava, tra l’altro, anche la compilazione della cartella clinica e della scheda nosologica degli ammalati, in relazione anche al sistema di pagamento a prestazione (DRG) da parte della Pubblica Amministrazione; mentre in senso contrario non militano le altre clausole addotte dal ricorrente, la cui complessiva interpretazione spetta comunque al giudice di merito e va censurata con l’indicazione specifica di vizi nell’applicazione dei criteri ermeneutici e non già con la mera adduzione di un contrastante approdo ugualmente plausibile (tra molte: Cass. 07/11/2019, n. 28625; Cass. ord. 29/03/18, n. 7794).

13. Tanto esclude pure che possa rilevare – a prescindere dalla circostanza che pure la contraria presupposta epoca rilevante per i fatti deriverebbe da una valutazione del giudice del merito, istituzionalmente sottratta alla riconsiderazione in sede di legittimità – il fatto che le istruzioni ad altro e subordinato sanitario, tale F., fossero state impartite in precedenza e perfino in tempo in cui potessero essere considerate ancora non erronee o legittime: infatti, il primario comunque risponde, se non altro nella specie, anche dell’impreciso o mancato aggiornamento di quelle eventualmente erogate al tempo dei fatti.

14. D’altra parte, come rimarcato altresì da molti dei controricorrenti, ben può sostenersi la persistenza anche ex lege – e quindi non solo ex contractu – di una responsabilità del primario pure in base alla normativa confusamente o complessivamente invocata dal ricorrente, che non lo esenta affatto, ma solo istituisce altri responsabili, evidentemente con lui concorrenti: ed in ogni caso, perfino ammessa e non concessa una raggiunta esenzione per legge, legittimamente le parti avrebbero potuto prevedere come hanno fatto – tale specifica responsabilità per contratto, ad ulteriore garanzia di correttezza dell’operato del professionista e della sua equipe, della quale egli liberamente si era reso garante.

15. Tale conclusione elide allora in radice la fondatezza di tutte le doglianze del ricorrente, a cominciare da quelle relative alla pretesa illegittimità dell’interruzione del rapporto in corso con la controparte contrattuale, qualunque voglia esserne la precisa qualificazione.

16. A prescindere da profili di autosufficienza sulla normativa non primaria invocata, non solo si rinviene nella relativa comunicazione un congruo riferimento alle ragioni, ma anche sussistono queste ultime nella loro ontologica entità, per l’obiettiva gravità della violazione di un obbligo che, per quanto visto, incombeva al professionista quanto meno ex contractu, se non pure ex lege.

17. Infatti, il pregiudizio alla controparte in dipendenza delle erronee codifiche di cui doveva civilisticamente rispondere il R. si è poi comunque concretizzato nell’obbligo di restituire almeno Euro 140.000, mentre non giova all’inadempiente che gli altri avessero arrecato danni maggiori; risponde infine ad un apprezzamento riservato al giudice del merito quello della gravità anche in rapporto alla – ovvero nonostante la – correttezza dell’operato per la maggioranza delle cartelle cliniche a lui riferibili nel corso del rapporto professionale, come pure della sussistenza del danno all’immagine patito dall’ICCS.

18. Analogamente, non può dolersi l’inadempiente di una mancata differenziazione, ad opera sia della sua controparte contrattuale che delle autorità regionali, delle posizioni processuali ai fini della prosecuzione del rapporto di convenzionamento, se non altro perchè all’epoca dei fatti il procedimento penale era ancora in corso ed anzi gli arresti domiciliari erano stati revocati solo da pochi giorni: poichè la sua condotta di inadempimento sussisteva ontologicamente ed era qualificabile grave in relazione all’oggettiva complessiva entità del pregiudizio, il suo inserimento in un più ampio contesto di violazioni anche più gravi non poteva implicare una sorta di pretesa, giuridicamente tutelabile, ad una graduazione delle reazioni.

19. Ne segue che l’adozione di sanzioni o reazioni negoziali indifferenziate va qualificata pienamente giustificata o comunque non illegittima e che altrettanto legittimamente allora, nei rapporti tra ICCS e R., è stata prescelta dalla prima la risoluzione del rapporto e, in quelli tra quella e la pubblica amministrazione accreditante, apposta la clausola di condizionamento del riaccreditamento all’allontanamento dalle attività convenzionate dei sanitari coinvolti e comunque per il solo tempo della loro effettiva e concreta sottoposizione a procedimento penale.

20. Quanto, poi, alla pretesa violazione del principio di non colpevolezza, la corte territoriale si è fatta carico di motivare espressamente, a differenza di quanto si duole al riguardo il ricorrente: e, per la precisione, con un chiaro richiamo alla giurisprudenza che consente il licenziamento anche a prescindere dalla definitività della condanna per la non operatività della presunzione di non colpevolezza al di fuori del diritto penale.

21. E, se è vero che tale giurisprudenza esige comunque l’accertamento dei fatti, è altrettanto vero che questo c’è stato in concreto, attesa la violazione dell’obbligazione contrattuale relativa alle codifiche, quand’anche materialmente eseguite dai propri collaboratori: ed è intuitivo come resti assorbita, in presenza di prova positiva di non sussistenza dell’an, qualunque questione sul quantum.

22. Più breve discorso può farsi quanto al quinto ed al primo dei due motivi indicati come sesto: nè un contesto perfino dipinto come sostanzialmente delinquenziale, nè l’assenza – perfino totale, ma contestata vivacemente e con copiosi riferimenti di fatto qui però irrilevanti – di una adeguata attività di controllo o vigilanza idonea a prevenirne l’estrinsecazione elidono la coscienza e volontarietà dell’inadempimento dell’obbligazione di corretta codificazione della prestazione a rimborsarsi quale causa decisiva, di per sè sola oggettivamente idonea a cagionare l’evento, della sottoposizione dell’inadempiente al procedimento penale, benchè conclusosi con un’assoluzione con formula ampia per la maggior parte delle condotte e piena per alcune altre, delle une e delle altre delle quali peraltro pure avrebbe del tutto legittimamente continuato a rispondere civilisticamente per altro verso.

23. In sostanza, la circostanza che altri non abbia agito per prevenire un inadempimento personale non elide – se non altro di per sè solo – l’esclusiva responsabilità di chi quell’inadempimento ha, con la sua condotta, posto in essere.

24. Analogamente, al consulente del pubblico ministero non può imputarsi alcuna specifica conseguenza dalla formulazione, operata oltretutto per un dovere di ufficio, di ipotesi ricostruttive della fattispecie che si vorrebbero poi escluse in fatto o in diritto: del resto, il ricorrente argomenta in modo molto generico per la sussistenza di un errore daatri09 compiuto, ma non adduce alcunchè sul decisivo punto dell’efficienza causale di quello non già sul procedimento penale in sè, ma sulla sua deviazione da quello che avrebbe dovuto essere il suo corso.

25. E la stessa ragione dell’assoluzione in appello, l’esclusione cioè della materialità di alcuni dei fatti contestati ma solo in quanto commessi da altri e del dolo per gli altri, conferma che invece, se non altro quanto ai capi di imputazione del R., le ipotesi ricostruttive non erano affatto infondate in astratto; e, comunque, resta elisa in radice la stessa configurabilità di quell’efficienza causale della condotta dell’ausiliario del magistrato, che, stando ai pochi elementi forniti in ricorso (ed in inosservanza anche in questo caso dell’art. 366 c.p.c., dei nn. 3 e 6), si è limitato a somministrare al pubblico ministero elementi di valutazione, rimanendo a quest’ultimo comunque ogni finale e conclusiva determinazione sulla valutazione di quelli – con il riscontro della validità e congruenza di elementi da valutare e argomentazioni a sostegno delle conclusioni – e la scelta delle relative conseguenze.

26. Molto più breve può essere il discorso – così assorbita pure la specifica doglianza del D.B. sull’insussistenza della sua qualifica di direttore responsabile del quotidiano al momento della pubblicazione del solo articolo rimasto, nella ricostruzione della qui gravata sentenza non attinta da specifica censura in ricorso, sub iudice del (OMISSIS) – quanto alla complessiva, confusa ed indifferenziata censura sulle domande di risarcimento relative alla campagna di stampa di cui il R. lamenta essere stato vittima.

27. Va rilevata al riguardo una radicale carenza, in ricorso (come detto, mai emendabile con atti successivi), dell’esposizione delle domande come via via dispiegate e dei relativi oggetti, non bastandone la trascrizione di soli frammentari stralci soprattutto dinanzi all’argomentazione di mancata considerazione dell’intero contesto dell’articolo; e deve riscontrarsi pure la genericità, per l’indistinto e quasi solo discorsivo – appunto in ricorso – riferimento ai singoli episodi di pubblicazioni ancora ritenute diffamatorie, che invece i singoli controricorrenti analizzano, sia pure ognuno con diversificata ampiezza, partitamente a sostegno ed in condivisione della conclusiva valutazione della corte territoriale circa il pieno rispetto, nella specie, di tutti i requisiti dell’esercizio del diritto di cronaca e di critica giornalistica in relazione a tutti i parametri ricostruiti dalla giurisprudenza anche di legittimità.

28. Ed anche in tal caso resta assorbita, una volta esclusa la responsabilità di ciascuno dei pretesi danneggianti, ogni doglianza sull’istruttoria sui danni patiti ed a maggior ragione sulla personale responsabilità dei direttori, pure ai fini dell’irrogazione della sanzione prevista dalla vigente legislazione sulla stampa o della pronuncia delle altre specifiche condanne analiticamente invocate.

29. Solo un cenno merita quello che viene indicato come settimo (ma che, in realtà, è l’ottavo) motivo (“in via subordinata: violazione e falsa applicazione dell’art. 1227 c.c.”) e col quale il ricorrente sostanzialmente pare lamentare una sproporzione tra i propri errori e i danni in concreto verificatisi: a parte la malagevole comprensibilità, è totale la carenza in ricorso di idonei elementi sul momento in cui la tesi è stata, almeno in questi specifici termini, sottoposta ai giudici del merito, da tanto derivando l’inammissibilità del motivo (Cass. Sez. U. 06/05/2016, n. 9138; oppure, ove ulteriori riferimenti, anche ord. 21/11/2017, n. 27568).

30. D’altra parte, la corretta e convincente identificazione, quale unica causa della sottoposizione alla vicenda giudiziaria ed ai danni indicati come da essa derivati (tra cui l’interruzione del rapporto professionale), dell’inadempimento del R. stesso impedisce l’operatività a favore del danneggiato di ogni istituto del diritto risarcitorio, tra cui la graduazione della colpa.

31. Possono esaminarsi, infine, gli ultimi due motivi di ricorso, non direttamente riferiti alla vicenda resa oggetto delle pretese risarcitorie, ma al processo come intentato dal ricorrente.

32. In particolare, per passare alla disamina del penultimo motivo di ricorso, riferito all’entità delle spese di lite e non tanto alla loro distrazione, ne è evidente l’inammissibilità: da un lato, colui che sia totalmente soccombente non ha – per giurisprudenza consolidata – alcun diritto alla compensazione e bene il giudice si limita ad applicare il principio generale della soccombenza; dall’altro lato, il ricorrente non dimostra, con analitica esposizione degli importi in astratto liquidabili per ciascuna delle controparti in relazione alla specifica attività che la sua consapevole e libera iniziativa ha loro imposto, che o se alcuna delle liquidazioni sia errata di per sè.

33. Nemmeno l’ultimo motivo di ricorso è ammissibile: non solo non è in ricorso – e non potendo le sue eventuali lacune essere colmate con alcun altro atto successivo – indicato quale istanza istruttoria sia stata rigettata, in radicale violazione del n. 3 e del n. 6 dell’art. 183 c.p.c., ma non è nemmeno formulata una censura avverso la specifica ratio decidendi – peraltro, di indubbia ed autoevidente correttezza (la si veda espressamente indicata a pag. 34 della sentenza) – della superfluità di ulteriore istruzione per l’insussistenza del prospettato diritto risarcitorio, una volta escluso il nesso causale tra fatti allegati e pregiudizi lamentati, oltre a quella sulla natura esplorativa delle istanze formulate.

34. Al rigetto del ricorso, per l’inammissibilità degli ultimi quattro motivi e l’infondatezza degli altri, segue la condanna del ricorrente, integralmente soccombente, alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in favore di ciascuna difesa (e, ove unitaria per l’identità delle difese) nei sensi di cui in dispositivo.

35. Infine, poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono i presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315) per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto il comma 1-quater al testo unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) – della sussistenza dell’obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore di ciascun controricorrente, liquidate come appresso, per ognuno oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge:

– in favore dell’Istituto Clinico Città Studi (già I.C. S. Rita spa), Euro 7.800,00 (settemilaottocento/00);

– in favore di P.P., Euro 7.800,00 (settemilaottocento/00);

– in favore di B.G.A., Euro 6.000,00 (seimila/00);

– in favore dell’Azienda Tutela Salute (ATS) della Città metropolitana di Milano, Euro 6.000,00 (seimila/00);

– in favore della GEDI Gruppo Editoriale spa e di M.E., Euro 8.000,00 (ottomila/00);

– in favore della RCS MediaGroup spa e di D.B.F., Euro 8.000,00 (ottomila/00);

– in favore della Poligrafici editoriali spa e di Mo.Gi., Euro 8.000,00 (ottomila/00);

– in favore della Regione Lombardia, Euro 6.000,00 (seimila/00);

– in favore degli Assicuratori dei Lloyd’s che hanno assunto il rischio di cui al certificato n. (OMISSIS), Euro 6.000,00 (seimila/00).

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 dall’art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 24 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2020

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