Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26301 del 18/10/2018

Cassazione civile sez. I, 18/10/2018, (ud. 10/07/2018, dep. 18/10/2018), n.26301

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26187/2016 proposto da:

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore,

Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Caserta, in persona

del Prefetto pro tempore, domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi n.

12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che li rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrenti –

contro

A.L., F.G., Z.F.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 9883/2016 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di

ROMA, depositata il 13/05/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/07/2018 dal Cons. Dott. FALABELLA MASSIMO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO Alberto, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

udito, per i ricorrenti, l’Avvocato Tito Varrone che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – La Corte d’appello di Napoli, in riforma della decisione di primo grado, ha dichiarato C.R., D.R.R., F.D., F.G. e A.L. amministratori del disciolto consiglio comunale di (OMISSIS) e Z.F., sindaco dello stesso comune, non candidabili nelle prime elezioni provinciali e circoscrizionali successive al passaggio in giudicato della decisione.

Ha ritenuto la Corte del merito che la celebrazione di turni elettorali successivi allo scioglimento dell’ente territoriale non precludesse la dichiarazione di incandidabilità non ancora divenuta definitiva e che il coinvolgimento degli amministratori nel condizionamento proveniente dal clan camorristico dei casalesi ne giustificasse la dichiarazione di incandidabilità.

2. – La sentenza è stata impugnata per cassazione in via principale da C., D.R. e F.D. e in via incidentale dal Ministero dell’Interno e dalla Prefettura di Caserta, i quali hanno proposto l’impugnazione non solo nei confronti dei ricorrenti incidentali, ma anche di F.G., A. e Z..

Questa Corte, con propria sentenza n. 9883 del 2016 ha respinto il ricorso principale, accolto quello incidentale, cassato la decisione impugnata e, decidendo nel merito, esteso la dichiarazione di incandidabilità di C., D.R. e F.D., oltre che alle elezioni provinciali e circoscrizionali, anche a quelle comunali e regionali.

3. – Contro tale sentenza il Ministero dell’interno ha proposto ricorso per revocazione e, in subordine, istanza di correzione di errore materiale. Nessuna delle controparti si è costituita.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Deduce il Ministero ricorrente che la Corte sarebbe incorsa in errore di fatto ex art. 395 c.p.c., n. 4. Rileva di aver proposto ricorso incidentale al fine di ottenere la cassazione della sentenza della Corte di appello di Napoli nella parte in cui aveva mancato di dichiarare che tutti gli appellati, ad eccezione di una, erano incandidabili non solo con riguardo alle successive elezioni provinciali e circoscrizionali (come era stato effettivamente statuito) ma, altresì, con riferimento alle prossime elezioni regionali e comunali. In tal senso, spiega il Ministero, il giudice di legittimità avrebbe dovuto pronunciare sulle posizioni di F.G., A. e Z.. Di contro, era stata dichiarata la non candidabilità alle suddette elezioni

per i soli C., D.R. e F.D.. Si sarebbe pertanto determinato, ad avviso dell’istante, un errore revocatorio ex art. 395 c.p.c., n. 4. Lo stesso Ministero prospetta poi, in via subordinata, un errore materiale nella redazione della sentenza e chiede, quindi, che la Corte provveda alla relativa correzione, giusta l’art. 391 bis c.p.c..

2. – Il ricorso è ammissibile.

Come è noto, l’impugnazione per revocazione delle sentenze della Corte di cassazione è ammessa nell’ipotesi di errore da questa compiuto nella lettura degli atti interni al giudizio di legittimità (Corte Cost., sent. n. 36 del 31 gennaio 1991). Si ritiene, in conseguenza, ammissibile la domanda di revocazione fondata sulla mancata lettura di uno o più motivi di ricorso (Cass. 13 gennaio 2010, n. 362; Cass. 2 ottobre 2013 n. 22569; Cass. 26 agosto 2015, n. 17163). Con riferimento all’omessa pronuncia da parte della Corte di cassazione su un motivo di ricorso, l’unico mezzo di impugnazione esperibile avverso la relativa sentenza è quindi individuato, ai sensi dell’art. 391 bis c.p.c. e art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4, nella revocazione per l’errore di fatto in cui sia incorso il giudice di legittimità, errore che presuppone l’esistenza di divergenti rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti una dalla sentenza e l’altra dagli atti e documenti di causa (Cass. 21 luglio 2011, n. 16003).

Ma l’errore revocatorio in cui può incorrere la Corte di legittimità nella lettura degli atti interni al giudizio può riguardare non solo l’identificazione del motivo di ricorso, nella sua unitarietà e completezza, ma anche l’individuazione dei soggetti nei cui confronti quel motivo di impugnazione è fatto valere. Se è vero, infatti che quel che rileva, ai fini del rimedio revocatorio che qui viene in esame, è l’errore percettivo che si traduce nella svista o mancata attenzione su di un fatto materiale o processuale che alla Corte compete di prendere in esame ai fini del giudizio di legittimità, può certo ammettersi che tale errore percettivo cada sull’ambito soggettivo della pronuncia che alla stessa Corte viene richiesta.

Che di errore di percezione si sia trattato emerge, del resto, e chiaramente, dal tenore del provvedimento impugnato, il quale non menziona mai, nell’epigrafe, nella narrativa e nella parte motiva i predetti F.G., A. e Z., verso cui, pure, l’impugnazione era diretta.

3. – Oltre che ammissibile, il ricorso è fondato.

Al riguardo non possono non valere le considerazioni svolte nella pronuncia impugnata per dar ragione dell’accoglimento del ricorso incidentale; è quindi sufficiente richiamare, in proposito, il rilievo secondo cui “il riferimento cumulativo, e non alternativo, ai turni elettorali elencati deve essere interpretato nel senso che l’incandidabilità si applica per ciascuno di essi che sia indetto per la prima volta dopo la sua definitiva dichiarazione”.

4. – Il ricorso va quindi accolto.

La sentenza n. 9883/2016 di questa Corte è revocata, avendo riguardo alla posizione degli odierni intimati; statuendosi in sede rescissoria, va cassata la sentenza di appello e, decidendosi nel merito, deve essere disposto che l’estensione dell’incandidabilità alle prossime elezioni comunali e regionali operi non solo nei confronti C.R., D.R.R. e F.D., ma anche nei confronti di Z.F., F.G. e A.L..

5. – Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

PQM

La Corte:

accoglie il ricorso per revocazione avverso la sentenza n. 9883/2016 di questa Corte; revoca la sentenza impugnata nella parte in cui omette di estendere la dichiarazione di incandidabilità di Z.F., F.G. e A.L. alle prossime elezioni comunali e regionali; cassa per quanto di ragione la sentenza della Corte di appello di Napoli e, decidendo nel merito, dichiara l’incadidabilità dei predetti intimati alle nominate elezioni; condanna i medesimi Z., F. e A. al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 10.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, iniziata il 10 luglio 2018 e conclusasi, il 23 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2018

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