Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26301 del 17/10/2019

Cassazione civile sez. III, 17/10/2019, (ud. 13/06/2019, dep. 17/10/2019), n.26301

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 01356/2018 proposto da:

B.A., elettivamente domiciliato in ROMA presso la

Cancelleria Civile della Corte di Cassazione rappresentato e difeso

dagli AVVOCATI ANTONIO DOMENICO SELLA e MARCO CAPPELLETTO;

– ricorrente –

contro

M.F., B.C. e B.R., elettivamente

domiciliati in ROMA alla via dei DARDANELLI, n. 46 presso lo studio

dell’AVVOCATO MARINA PETROLO che li rappresenta e difende unitamente

all’AVVOCATO EMILIO NEGRO;

– controricorrenti –

e contro

Z.L., + ALTRI OMESSI, elettivamente domiciliati in Roma

alla via dei P. da Palestrina n. 63 presso l’AVVOCATO MARIO

CONTALDI, che li rappresenta e difende unitamente agli AVVOCATI

RICCARDO RAVIGNANI e DANIELE NUZZI;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 00239/2017 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 16/02/2017;

udita la relazione della causa fatta all’adunanza camerale del 13

giugno 2019 dal consigliere Dott. Cristiano Valle, osserva.

Fatto

FATTI DI CAUSA

B.A. impugna per cassazione la sentenza della Corte di appello di Venezia, Sezione specializzata per le controversie agrarie n. 02692 del 2016, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Verona di rigetto della domanda di riscatto agrario da lui avanzata in relazione ai terreni al NCT Comune di (OMISSIS).

Resistono con due separati controricorsi, assistiti da memoria per l’adunanza camerale, M.F., B.C. e B.R., quali acquirenti retrattati o eredi di uno di retrattati, e Z.L., + ALTRI OMESSI, quali venditori, chiamati in causa ad istanza degli acquirenti nelle fasi di merito.

Il P.M. non ha presentato conclusioni.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il primo motivo censura la sentenza impugnata ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 in relazione alla L. 3 maggio 1982, n. 203, art. 5, commi 1 e 2 “laddove impongono che l’eventuale rinuncia al contratto di affittanza agraria possa avvenire soltanto previo esperimento delle formalità inderogabilmente stabilite dalla predetta sociale normativa agraria”.

Il secondo mezzo deduce “motivazione apparente, motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile nonchè nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., n. 4, con riferimento all’art. 132 c.p.c. per essere la motivazione sulla fondamentale rinuncia al contratto di affittanza agraria basata su argomenti già di per sè illogici e del tutto inconferenti e tali da rendere impossibile ogni controllo sull’esattezza e logicità del ragionamento”.

I due motivi possono essere congiuntamente trattati, in quanto strettamente connessi.

Essi sono infondati, ove non siano inammissibili.

La sentenza d’appello ha, con accertamento di fatto non adeguatamente censurato, ritenuto che sulla base dell’istruttoria testimoniale svolta e della dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta a firma di B.A. del 22/04/2005 e resa all’Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura (AVEPA), che risultava l’interruzione al contratto verbale stipulato tra il medesimo e gli alienanti il fondo, registrato all’Ufficio del Registro di Verona in data 11/03/1998 al n. 7410 (pag. 10 della sentenza in scrutinio). Avverso detta motivazione il mezzo richiama la L. n. 203 del 1982, art. 5, che individua le ipotesi di cessazione, per recesso o risoluzione, del contratto di affitto a coltivatore diretto, ma non le tipizza come esclusive. Ne consegue che una volta dichiarata l’interruzione del rapporto, dallo stesso affittuario coltivatore diretto, al giudice di merito era demandato di controllare la sussistenza delle condizioni di cui alla L. 28 maggio 1965, n. 590, art. 8 per l’esercizio della prelazione e del retratto agrario. La Corte di appello ha riscontrato, quindi, l’insussistenza del requisito della coltivazione, del fondo oggetto della domanda di retratto da parte di B.A. nel biennio antecedente la vendita e l’esercizio dell’azione di retratto.

La Corte territoriale ha, inoltre, basato il proprio convincimento sulle risultanze dell’indagine testimoniale, traendone la conclusione, non adeguatamente censurata dal ricorso, che dopo il luglio 2003, epoca in cui aveva subito un infortunio sul lavoro, B.A. non avesse più coltivato i fondi oggetto di riscatto.

Deve in questa sede ribadirsi che la valutazione ed ancora prima la scelta del materiale probatorio è compito precipuo del giudice del merito, il cui operato non è suscettibile di utile sindacato in sede di legittimità ove logicamente motivato (Cass. n. 13054 del 10/06/2014: “Sono riservate al giudice del merito l’interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, nonchè la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento, con la conseguenza che è insindacabile, in sede di legittimità, il “peso probatorio” di alcune testimonianze rispetto ad altre, in base al quale il giudice di secondo grado sia pervenuto ad un giudizio logicamente motivato, diverso da quello formulato dal primo giudice”).

Infine deve, inoltre, essere ribadita, trattandosi di sentenza pubblicata nel 2016, l’affermazione nomofilattica (Sez. U n. 08053 del 07/04/2014 e più di recente Cass. del 12/10/2017 n. 23940), secondo la quale: “La riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione.”.

In conclusione, i motivi non sono adeguatamente formulati e sostanzialmente chiedono una rivisitazione del materiale istruttorio, compiutamente vagliato nelle fasi di merito e concernente la mancanza di attività di coltivazione del fondo oggetto di retratto da parte del B.A. nelle annate agrarie 2003-2004 e 20042005, pur nell’accertamento indiscusso del fatto che il B.A. nel luglio 2003 era stato colpito da evento invalidante (infortunio sul lavoro).

Il ricorso è, pertanto, rigettato.

Al detto esito segue l’onere delle spese di lite, liquidate come da dispositivo, sulla parte ricorrente in favore di entrambe le controparti.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, in favore delle controricorrenti, che liquida per ciascuna delle parti controricorrenti in Euro 2.500,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15%, oltre CA ed IVA per legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 13 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2019

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