Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26300 del 20/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 20/12/2016, (ud. 13/10/2016, dep.20/12/2016),  n. 26300

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3731/2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

M.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 120/2010 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE dell’EMILIA ROMAGNA, depositata il 13/12/2010;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA CRUCITTI.

Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in

data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in

forma semplificata.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

Nella controversia avente origine dall’impugnazione da parte di M.M., promotore finanziario, del silenzio rifiuto opposto all’istanza di rimborso dell’IRAP, versata negli anni dal 2004 al 2006, la Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna, con la sentenza indicata in epigrafe, – rilevata preliminarmente l’ammissibilità dell’appello, sussistendo l’interesse del contribuente siccome il precedente appello contro la stessa sentenza era stato dichiarato inammissibile – riteneva che, nella specie, non sussistesse il requisito dell’autonoma organizzazione, presupposto indefettibile per l’assoggettabilità ad IRAP.

Avverso la sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso su due motivi.

Il contribuente non resiste.

A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in Camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti.

Con il primo motivo si lamenta il vizio del procedimento e la nullità della sentenza per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 60, laddove la Commissione Regionale aveva ritenuto ammissibile il secondo appello proposto dalla parte malgrado fosse stato proposto oltre il termine breve decorrente dalla data di proposizione della prima impugnazione.

La censura è fondata con conseguente assorbimento del secondo motivo di ricorso, attinente il merito della controversia.

Sulla questione sollevata con il mezzo sono intervenute di recenti le Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 12084/2016) le quali – a composizione di contrasto – hanno enunciato il seguente principio di diritto: “La notifica di un primo allo di appello (o ricorso per cassazione) avvia una dinamica impugnatoria al fine di pervenire alla definizione della lite e dimostra conoscenza legale da parte dell’impugnante. Ne consegue che qualora questi, prima che sia giunta declaratoria di inammissibilità od improcedibilità, notifichi una seconda impugnazione, quest’ultima deve risultare tempestiva in relazione al termine breve decorrente dalla data di proposizione della prima impugnazione”.

La sentenza impugnata, nel riconoscere l’ammissibilità della seconda impugnazione, intervenuta dopo la declaratoria di inammissibilità della prima e decorso il termine breve decorrente dalla notifica del primo atto di appello, si è discostata dai superiori principi.

Ne consegue, pertanto, in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, la cassazione, senza rinvio, della sentenza impugnata con declaratoria di inammissibilità dell’appello.

La novità della soluzione giurisprudenziale induce a compensare integralmente tra le parti le spese del grado di appello e di dichiarare irripetibili quelle del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte, in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa senza rinvio la sentenza impugnata dichiarando l’inammissibilità dell’atto di appello.

Compensa integralmente tra le parti le spese del grado di appello e dichiara irripetibili quelle del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2016

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