Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26300 del 18/10/2018

Cassazione civile sez. I, 18/10/2018, (ud. 12/07/2018, dep. 18/10/2018), n.26300

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – rel. Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n.r.g. 13943/2014 proposto da:

(OMISSIS) s.r.l., (p. iva (OMISSIS)), con sede in (OMISSIS), in

persona del suo legale rappresentante pro tempore,

D.G.S., rappresentata e difesa, giusta procure speciali apposte a

margine, rispettivamente, del ricorso e dell’atto di costituzione di

nuovo difensore del 20 settembre 2017, dagli Avvocati Domenico

Amicarelli e Luigi Di Gennaro, con i quali elettivamente domicilia

presso lo studio di quest’ultimo in Napoli, alla via U. Niutta n.

36.

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) s.r.l. (p. iva (OMISSIS)), in persona del

curatore, Dott. P.M.; D. BALING SYSTEMS s.r.l. (già

D.V. & C. s.n.c.), p.iva (OMISSIS), in persona del

legale rappresentante pro tempore, D.V., con sede in

(OMISSIS).

– intimati –

avverso la sentenza della CORTE DI APPELLO DI NAPOLI depositata il

16/04/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12/07/2018 dal Consigliere Dott. Eduardo Campese.

Fatto

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. La (OMISSIS) s.r.l. ricorre per cassazione, affidandosi a due motivi, avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 16 aprile 2014, n. 82, reiettiva del reclamo dalla prima proposto contro la dichiarazione del suo fallimento pronunciata dal tribunale di quella stessa città, il 24/25 luglio 2013, su istanza della D. Baling Systems s.r.l.. Quest’ultima e la curatela fallimentare non hanno svolto difese in questa sede.

1.1. Per quanto qui ancora di interesse, ed in estrema sintesi, quella corte ritenne: 1) inammissibile, perchè priva di qualsivoglia circostanziata critica alla decisione impugnata, la doglianza della reclamante circa il suo trovarsi in uno stato di difficoltà temporanea, e non di insolvenza, come affermato dal tribunale; 2) insussistente una contestazione dello stato di insolvenza fondata sulla sospensione dei termini di pagamento ai sensi della L. n. 44 del 1999, art. 20; 3) infondata la richiesta di revoca della sentenza di fallimento a seguito della predetta sospensione disposta dal P.M.. A quest’ultimo proposito, evidenziò che: 1) il provvedimento del P.M. era successivo alla dichiarazione di fallimento, così come la stessa richiesta della vittima (risalente al 28 ottobre 2013); 2) la prima richiesta del fallito al Prefetto era del 4 aprile 2013, anteriore alla dichiarazione di fallimento, così come il parere favorevole del P.M. del 22 aprile 2013, per cui essa avrebbe potuto avere una incidenza causale sulla regolarità processuale della procedura prefallimentare; 3) la parte aveva fatto valere la sospensione nella procedura prefallimentare; 4) tuttavia, il dies ad quem della sospensione era quello di trecento giorni dalla verifica dell’evento lesivo, da provarsi a cura del debitore, ma tale dimostrazione era mancata non avendo la reclamante fornito alcuna indicazione sulla data dell’evento lesivo e, quindi, sulla persistente efficacia della sospensione durante la procedura prefallimentare; 5) il provvedimento del Prefetto e successivamente del P.M., quindi, non potevano spiegare utilmente efficacia in questo giudizio; 6) non era stata chiesta la sospensione della liquidazione dell’attivo L. Fall., ex art. 19.

2. I formulati motivi prospettano, rispettivamente:

1) “Omessa considerazione di un punto decisivo”. La doglianza descrive una lunga vicenda giudiziaria riguardante un contratto di locazione che, in qualità di conduttrice, la (OMISSIS) s.r.l. in bonis aveva intrattenuto con la Igea s.p.a., e che aveva riguardato un immobile sito in (OMISSIS), al cui interno, erano poste le merci oggetto dei rapporti commerciali intrattenuti con la D. Baling Systems s.r.l.. Si assume che il descritto iter giudiziario, a dire della ricorrente trascurato dalla corte distrettuale, aveva “frustrato e non poco la capacità competitiva della (OMISSIS) s.r.l., privandola non solo del locale in cui espletava la propria attività, ma, vieppiù, dei macchinari e della merce ivi immessi”, ma si ribadisce che ciò aveva comportato una difficoltà temporanea che si stimava di poter superare confidando nel corso della giustizia;

2) “Violazione della L. n. 44 del 1999, art. 20, nonchè vizio di motivazione”. Si sostiene che, con riferimento al ritenuto difetto di contestazione dello stato di insolvenza fondata sulla sospensione dei termini di pagamento ai sensi della L. n. 44 del 1999, art. 20 e circa la sospensione di cui all’appena citata norma, quanto opinato dalla corte napoletana non era vero: la reclamante, infatti, da un lato, aveva in quella sede allegato e dedotto l’evento lesivo; dall’altro, con la richiesta, riconosciuta dalla stessa corte del 28 ottobre 2013, successiva alla dichiarazione di fallimento, cui era seguito il provvedimento del Pubblico Ministero, era stata “manifestata la volontà dell’odierna ricorrente di ricollegare eziologicamente gli effetti del provvedimento alla procedura fallimentare”, sicchè la menzionata sospensione doveva trovare applicazione.

3. Va pregiudizialmente dichiarata l’inammissibilità di quanto depositato e richiesto solo in data 12 luglio 2017 (stesso giorno dell’adunanza camerale) dall’Avvocato Luigi Di Gennaro per conto della ricorrente.

4. All’esame del primo motivo giova premettere che, per effetto della nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come introdotta dal D.L. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 134 del 2012 (qui applicabile ratione temporis, risultando impugnata una sentenza resa il 16 aprile 2014), oggetto del vizio di cui alla citata norma è oggi esclusivamente l’omesso esame circa un “fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti”.

4.1. Costituisce, poi, un “fatto”, agli effetti della menzionata norma, non una “questione” o un “punto”, ma: 1) un vero e proprio “fatto”, in senso storico e normativo, ossia un fatto principale, ex art. 2697 c.c., cioè un “fatto” costitutivo, modificativo impeditivo o estintivo, o anche un fatto secondario, vale a dire un fatto dedotto ed affermato dalle parti in funzione di prova di un fatto principale (cfr. Cass. n. 16655 del 2011; Cass. n. 7983 del 2014; Cass. n. 17761 del 2016; Cass. n. 29883 del 2017); 2) un preciso accadimento ovvero una precisa circostanza da intendersi in senso storico-naturalistico (cfr. Cass. n. 21152 del 2014; Cass., SU, n. 5745 del 2015); 3) un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante, e le relative ricadute di esso in termini di diritto (cfr. Cass. n. 5133 del 2014); 4) una vicenda la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali (cfr. Cass., SU, n. 8053 del 2014).

4.1.1. Non costituiscono, viceversa, “fatti”, il cui omesso esame possa cagionare il vizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5: 1) le argomentazioni o deduzioni difensive (cfr. Cass., SU, n. 16303 del 2018, in motivazione; Cass. n. 14802 del 2017; Cass. n. 21152 del 2015); 2) gli elementi istruttori in quanto tali, quando il fatto storico da essi rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti (cfr. Cass., SU, n. 8053 del 2014); 3) una moltitudine di fatti e circostanze, o il “vario insieme dei materiali di causa” (cfr. Cass. n. 21439 del 2015); 4) le domande o le eccezioni formulate nella causa di merito, ovvero i motivi di appello, i quali costituiscono i fatti costitutivi della “domanda” in sede di gravame.

4.2. Il “fatto” il cui esame sia stato omesso deve, inoltre, avere carattere “decisivo”, vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia. Tale decisività, in quanto correlata all’interesse all’impugnazione, si addice innanzitutto a quel fatto che, se scrutinato, avrebbe condotto il giudice ad una decisione favorevole al ricorrente, rimasto soccombente nel giudizio di merito. Poichè l’attributo si riferisce al “fatto” in sè, la “decisività” asserisce, inoltre, al nesso di causalità tra la circostanza non esaminata e la decisione: essa deve, cioè, apparire tale che, se presa in considerazione, avrebbe portato con certezza il giudice del merito ad una diversa ricostruzione della fattispecie (non bastando, invece, la prognosi che il fatto non esaminato avrebbe reso soltanto possibile o probabile una ricostruzione diversa: si vedano già Cass. n. 22979 del 2004; Cass. n. 3668 del 2013; la prognosi in termini di “certezza” della decisione diversa è richiesta, ad esempio, da Cass., SU, n. 3670 del 2015).

4.2.1. Lo stesso deve, altresì, essere stato “oggetto di discussione tra le parti”: deve trattarsi, quindi, necessariamente di un fatto “controverso”, contestato, non dato per pacifico tra le parti, in continuità con la modifica dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, già voluta dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 2, così da tenersi ben distinto un tale vizio dall’errore di fatto revocatorio ex art. 395 c.p.c., n. 4, il quale, al contrario, non deve aver costituito un “punto controverso su cui la sentenza ebbe a pronunciare”.

4.2.2. E’ utile rammentare, poi, che Cass., SU, n. 8053 del 2014, ha chiarito che “la parte ricorrente dovrà indicare – nel rigoroso rispetto delle previsioni di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6) e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4) – il fatto storico, il cui esame sia stato omesso, il dato, testuale (emergente dalla sentenza) o extratestuale (emergente dagli atti processuali), da cui ne risulti l’esistenza, il come e il quando (nel quadro processuale) tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti”.

5. Alla stregua dei principi tutti fin qui esposti, il motivo in esame non è meritevole di accoglimento.

5.1. Infatti, la vicenda giudiziaria ivi descritta ha certamente formato oggetto di un apprezzamento da parte della corte napoletana, la quale disattese la doglianza attraverso la quale la reclamante aveva ivi contestato la sussistenza di un proprio stato di insolvenza evidenziando espressamente che: “Per la sentenza di primo grado sussiste lo stato d’insolvenza in virtù: 1) del mancato pagamento dei crediti di cui al ricorso di fallimento, superiori a Euro 60.000,00; 2) delle vicende giudiziarie – sfratto per morosità e conseguente pignoramento dei macchinari. Essi non sono causa di un “transitorio periodo di difficoltà finanziaria” ma, sintomatiche della perdurante insolvenza della società, che già dal 2009 non riusciva ad adempiere alle proprie obbligazioni subendo uno sfratto per morosità. Il reclamante afferma che si tratta di uno stato di difficoltà temporanea e che non è stata considerata l’opposizione giudiziaria a tali pretese. Si tratta, all’evidenza, di un motivo inammissibile non essendo contenuta alcuna critica circostanziata alla sentenza impugnata” (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata).

5.2. Da tanto, consegue, l’insussistenza del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, posto che la corte distrettuale ha espressamente valutato, nella sua indagine circa la sussistenza dello stato di insolvenza della (OMISSIS) s.r.l., anche quella vicenda giudiziaria (pur a volerla farla rientrare nel concetto di “fatto”) già oggetto di esame da parte del tribunale.

5.3. Le argomentazioni oggi riproposte, sul punto, dalla ricorrente si risolvono, dunque, sostanzialmente, in una critica al complessivo governo del materiale istruttorio operato dal giudice a quo, cui la prima intenderebbe opporre, sotto la formale rubrica di vizio motivazionale, una diversa valutazione delle medesime risultanze istruttorie utilizzate dalla corte partenopea: ciò non è ammesso, però, nel giudizio di legittimità, che non può essere surrettiziamente trasformato in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative (cfr. Cass. n. 21381 del 2006, nonchè la più recente Cass. n. 8758 del 2017). Il tutto senza dimenticare che alcunchè la medesima ricorrente ha specificamente argomentato circa la “decisività” del fatto il cui esame sarebbe stato asseritamente omesso e/o trascurato.

6. Parimenti infondato è il secondo motivo.

6.1. Questa Corte, infatti, ha già ripetutamente chiarito che il procedimento per la dichiarazione di fallimento non resta soggetto alla sospensione dei procedimenti esecutivi prevista dalla L. n. 44 del 1999, art. 20, comma 4, in favore delle vittime di richieste estorsive e dell’usura (cfr. Cass. n. 10172 del 2016; Cass. n. 5259 del 2015; Cass. n. 6309 del 2014; Cass. n. 22756 del 2012; Cass. n. 8432 del 2012), sicchè non si vede come il corrispondente provvedimento del Pubblico Ministero, peraltro nella specie pacificamente intervenuto (al pari della stessa richiesta della vittima, come evidenziato dalla sentenza impugnata. Cfr. pag. 10) dopo la dichiarazione di fallimento della (OMISSIS) s.r.l., possa condurre alla revoca di una siffatta statuizione.

6.2. In ogni caso, va rimarcato che la corte partenopea ebbe a rilevare, tra l’altro, che “il dies ad quem della sospensione era quello di trecento giorni dalla verifica dell’evento lesivo, da provarsi a cura del debitore, ma tale dimostrazione era mancata non avendo la reclamante fornito alcuna indicazione sulla data dell’evento lesivo e, quindi, sulla persistente efficacia della sospensione durante la procedura prefallimentare” (cfr. pag. 10 della citata sentenza.

6.2.1. La ricorrente assume, oggi, di aver rappresentato già in sede di reclamo che l’evento lesivo doveva individuarsi in un incendio, di origine dolosa, verificatosi nella notte tra il 15 ed il 16 luglio del 2008 (presso una non meglio specificata sede in (OMISSIS), dove D.G.S., legale rappresentante della società poi fallita, svolgeva la propria attività commerciale), ma il procedimento prefallimentare a carico della odierna ricorrente era iniziato solo diversi anni dopo (l’udienza prefallimentare si era tenuta nell’aprile 2013), sicchè il predetto periodo di sospensione anche a volerlo, in via di mera ipotesi, e malgrado il già riportato opposto opinamento di legittimità, considerare applicabile – non sarebbe stato più certamente utilizzabile.

7. Il ricorso va dunque respinto, senza necessità di statuizione sulle spese del giudizio di legittimità, essendo le controparti rimaste solo intimate, e dandosi atto, altresì, – in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) – della sussistenza dei presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (applicabile catione temporis, essendo stato il ricorso proposto il 20 agosto 2014), in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione: norma in forza della quale il giudice dell’impugnazione è vincolato, pronunziando il provvedimento che definisce quest’ultima, a dare atto della sussistenza dei presupposti (rigetto integrale o inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) per il versamento, da parte dell’impugnante soccombente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione proposta.

P.Q.M.

rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, giusta dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 12 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2018

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