Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2630 del 30/01/2019

Cassazione civile sez. trib., 30/01/2019, (ud. 14/12/2018, dep. 30/01/2019), n.2630

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – rel. Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso iscritto al n. 26142/2012 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,

rappresentata dall’avvocatura Generale dello Stato, con domicilio

legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato;

– ricorrente –

Contro

Eurobrico s.r.l., con sede in (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso l’avv.

Giorgio Pongelli, in via dei Ciclamini, n. 3, Alatri (FR);

– controricorrente –

Avverso la sentenza n. 642/40/11 emessa inter partes il 22/06/11,

depositata il 29/09/11, dalla Commissione Tributaria Regionale di

Roma, sezione distaccata di Latina, sezione 40^, e non notificata.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 14 dicembre

2018 dal Consigliere Andreina Giudicepietro.

Fatto

RILEVATO

che:

1. l’Agenzia delle Entrate emetteva avviso di accertamento per l’annualità 2004, con cui contestava ad Eurobrico s.r.l. l’omessa presentazione della dichiarazione, oltre a varie violazioni formali e sostanziali, e provvedeva alla ricostruzione del reddito e del volume di affari ai fini IVA, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 41 e del D.P.R. n. 633 del 1973;

2. Eurobrico s.r.l. proponeva ricorso avverso l’atto impositivo, deducendo che, ai fini della determinazione del reddito, l’Ufficio aveva omesso di considerare tra i costi la voce delle rimanenze iniziali, pari a 1.730.650 Euro, il cui computo avrebbe evidenziato una perdita di 254.976 Euro, mentre, ai fini Iva, l’Ufficio aveva calcolato l’imposta senza tenere conto delle liquidazioni periodiche e della comunicazione dei dati Iva;

3. La C.T.P. di Frosinone accoglieva il ricorso ai fini Ires, perchè l’Ufficio avrebbe dovuto computare nel reddito d’impresa anche il valore delle rimanenze finali del 2003, che avrebbero presentato elementi negativi di reddito, par ad 1.730.657 Euro; ai fini Irap, riteneva che la base imponibile dovesse essere determinata tenendo conto delle predette rimanenze inziali, ma disconosceva la deduzione delle spese di personale; ai fini Iva, riteneva che dall’imposta dovuta dovesse essere detratto l’importo delle liquidazioni periodiche;

4. La C.T.R. del Lazio, investita dell’appello principale dell’Ufficio ed incidentale del contribuente (sulle sole spese processuali), li rigettava, confermando la sentenza di primo grado;

5. l’Agenzia delle Entrate ricorre con tre motivi contro Eurobrico s.r.l. per la cassazione della sentenza n. 642/40/11 della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, depositata il 29/09/11 e non notificata, che ha rigettato l’appello dell’ufficio;

a sua volta, Eurobrico s.r.l. resiste con controricorso;

6. il ricorso è stato fissato per la Camera di consiglio del 14 dicembre 2018, ai sensi dell’art. 375, u.c. e dell’art. 380 bis 1 c.p.c., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, conv. in L. 25 ottobre 2016, n. 197.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.1. con il primo motivo, la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, comma 2 e art. 36, comma 2, n. 4, dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e dell’art. 119 disp. att., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4;

secondo la ricorrente, la C.T.R. si sarebbe limitata a riportare uno stralcio della decisione di primo grado, con una motivazione carente o meramente apparente, consistente in un mero rinvio alla sentenza della C.T.P. di Frosinone, acriticamente richiamata, senza rispondere ai motivi di appello;

1.2. il motivo è fondato solo in parte;

1.3. invero, per quanto riguarda l’accertamento in tema di imposte dirette, la C.T.R. non si è limitata all’adesione acritica alla sentenza di primo grado, ma ne ha riportato il contenuto, in relazione al punto che il giudice di appello ha ritenuto decisivo, riproducendo nella motivazione della sentenza impugnata le argomentazioni del primo giudice che si intendevano condividere espressamente;

per altro, la ricorrente, nel contestare l’effettività della motivazione, non chiarisce quali sarebbero le doglianze, avanzate con i motivi di appello, alle quali la motivazione fatta propria dalla C.T.R. non avrebbe dato risposta, considerando che la ratio decidendi richiamata nella sentenza appare incompatibile con ogni argomentazione contraria all’accoglimento delle ragioni del contribuente;

il motivo, invece risulta fondato per quanto riguarda la doglianza in tema di accertamento dell’Iva e deve essere accolto, con conseguente assorbimento del terzo motivo di ricorso, con cui la ricorrente denunzia l’omessa motivazione di un fatto decisivo e controverso del giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, con riferimento all’accertamento della maggiore iva dovuta;

la ricorrente, invero, con il terzo motivo, ha contestato che la società non avrebbe provato, ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 55, la circostanza che l’imposta detraibile risultasse dalle liquidazioni prescritte dagli artt. 27 e 33, cioè che le fatture fossero state regolarmente annotate e che fossero state regolarmente effettuate le liquidazioni periodiche;

i giudici di appello, come denunciato con il primo motivo di ricorso, hanno omesso ogni motivazione sul punto, limitandosi al mero richiamo alla sentenza di primo grado, recepita acriticamente senza alcun riferimento, sia pure sintetico, al suo contenuto;

2.1. con il secondo motivo, avanzato in subordine rispetto al primo, la ricorrente denunzia, con riferimento alle II.DD., la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 92, in relazione al D.P.R. n. 600 del 1972, artt. 41 e 39 ed all’art. 2697 c.c., con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3;

in particolare, secondo la ricorrente, ai sensi del T.U.I.R., art. 92, le rimanenze del magazzino rientrano nella categoria dei cosiddetti “costi sospesi”, intendendosi per tali quei costi che non hanno trovato ancora corrispondenza di ricavi;

l’articolo citato prevede, nello specifico, che “le variazioni delle rimanenze finali dei beni indicati all’art. 85, comma 1, lett. a) e b), rispetto alle esistenze iniziali, concorrono a formare il reddito dell’esercizio”;

quindi, l’esistenza delle giacenze iniziali non sarebbe significativa in sè stessa, in quanto, ai fini della predetta voce di costo, rileverebbe la variazione della rimanenza finale rispetto a quella iniziale;

pertanto, secondo la ricorrente, la sentenza dei Giudici di merito deve considerarsi erronea, laddove, in modo superficiale e in violazione delle norme sopra richiamate, afferma che le rimanenze iniziali andavano dedotte come costi, senza considerare che la valenza, come componente reddituale, è da attribuire non al dato iniziale, bensì a quello differenziale rispetto alle rimanenze finali;

2.2. il motivo va esaminato, non essendo stato accolto il primo motivo in relazione alla statuizione dei giudici di appello sull’accertamento in tema di imposte dirette;

preliminarmente deve ritenersi destituito di fondamento il rilievo della società contribuente, secondo cui la doglianza sull’asserita violazione del D.P.R n. 917 del 1986, art. 92, comma 1, sarebbe inammissibile, perchè è stata formulata per la prima volta tramite ricorso per Cassazione;

essa, infatti, attiene alla deducibilità del costo relativo alle rimanenze iniziali e costituisce una specificazione delle contestazioni sollevate dall’Amministrazione fin dalle prime difese;

2.3. nel merito il motivo è fondato e va accolto;

invero, qualora il contribuente ometta del tutto la presentazione della dichiarazione, l’Amministrazione finanziaria, nel procedere d’ufficio all’accertamento del reddito d’impresa con metodo induttivo, può basarsi sui dati e le notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza;

l’Amministrazione, in tal caso, ha facoltà di ricorrere a presunzioni anche prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, ma deve tenere conto anche delle componenti negative del reddito che siano comunque emerse dagli accertamenti compiuti;

nel caso di specie, l’Ufficio, nella determinazione induttiva del reddito, si è basato solo sulla comunicazione Iva per l’anno 2004, in cui la società contribuente aveva dichiarato operazioni attive per Euro 2.305.807,00 ed operazioni passive per Euro 830.117,00, senza in alcun modo tener presente il valore delle rimanenze iniziali dell’anno 2004;

sul punto, la C.T.R., nella sentenza impugnata, afferma che l’Ufficio avrebbe trascurato un dato rilevante, omettendo di defalcare un costo consistente ed arrivando in questo modo alla quantificazione di un reddito del tutto incompatibile con le dimensioni, la natura e le caratteristiche dell’impresa;

i giudici del merito, quindi, hanno ritenuto che l’Amministrazione, nel determinare induttivamente i costi relativi ai maggiori ricavi accertati, non potesse non tener conto delle rimanenze iniziali, contabilizzate per l’anno 2004 e corrispondenti alle rimanenze finali del 2003;

sul punto, però, l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che la società contribuente non aveva esibito il dettaglio delle rimanenze finali dell’anno 2004, per cui non era possibile determinare se le rimanenze iniziali coincidessero con quelle finali o vi fossero variazioni, ai fini della deducibilità dei costi relativi alle stesse;

la Corte ritiene che, effettivamente, con la sentenza impugnata la C.T.R. ha finito con il presumere l’esistenza di costi di acquisizione delle merce venduta sostenuti nell’anno di riferimento (2004), prescindendo dall’esame delle rimanenze finali dell’esercizio, che avrebbero potuto evidenziare eventuali variazioni nelle rimanenze iniziali;

la C.T.R., quindi, ha omesso di considerare che, ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 92, la valenza, come componente reddituale, è da attribuire, non al dato iniziale delle rimanenze, bensì a quello differenziale rispetto alle rimanenze finali;

a ciò si aggiunga che l’Agenzia ricorrente aveva anche evidenziato che la contribuente non aveva esibito il dettaglio delle rimanenze finali dell’anno 2003 (indicate nella dichiarazione relativa a quell’anno di imposta), per cui diventava impossibile una sicura verifica delle rimanenze iniziali dell’anno 2004, in applicazione del principio di continuità fiscale dei valori di bilancio ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 92;

in conclusione, quindi, la C.T.R. non avrebbe dovuto computare tout court le rimanenze iniziali dell’anno 2004 (per altro senza la possibilità di una verifica attendibile delle rimanenze finali dell’anno 2003) quali costi deducibili ai fini della determinazione del reddito, in assenza del riscontro delle rimanenze finali del 2004;

per quanto fin qui detto, la sentenza impugnata va cassata in relazione al parziale accoglimento del primo motivo (limitatamente all’omessa pronuncia sulle contestazioni relative all’accertamento in tema di Iva) ed all’accoglimento del secondo, con rinvio alla C.T.R. del Lazio, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo nei limiti di cui in motivazione, assorbito il terzo; accoglie il secondo motivo; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti nei limiti specificati nella parte motiva e rinvia alla C.T.R. del Lazio in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2019

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