Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2630 del 04/02/2010

Cassazione civile sez. lav., 04/02/2010, (ud. 22/12/2009, dep. 04/02/2010), n.2630

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE LUCA Michele – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 18450-2007 proposto da:

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A., in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA

PIAZZA GIUSEPPE VERDI N. 10, presso lo studio dell’Avvocato TURCO

CHIARA, (c/o l’Ufficio della Funzione Affari Legali e Societari), che

lo rappresenta e difende giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

M.L.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1251/2006 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 19/06/2006 R.G.N. 9683/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/12/2009 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE MELIADO’;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza in data 9.2/19.6.2006 la Corte di appello di Roma, in parziale accoglimento dell’appello proposto da M.L. avverso la sentenza resa dal Tribunale presso la stessa sede , dichiarava il diritto del M. all’inclusione dei compensi per il lavoro straordinario negli istituti collaterali (13^, 14^ ferie) limitatamente al periodo non prescritto e sino all’entrata in vigore del CCNL grafici 1992.

Osservava in sintesi la corte territoriale, quanto all’accordo del 22.6.1974, che la clausola di assorbibilità, ivi prevista, riguardava solo i compensi connessi all’aumento di produttività, e non anche allo svolgimento di lavoro straordinario; quanto al computo degli istituti collaterali, che i compensi per lo svolgimento del lavoro straordinario dovevano includersi nella base di calcolo degli stessi sulla base del criterio omnicomprensivo adottato dalla contrattazione collettiva sino al contratto collettivo del 1989 (art. 21 CCNL 1989), che ne imponeva la determinazione sulla base di “quanto complessivamente percepito dal quadro, dall’impiegato e dall’operaio per la sua prestazione lavorativa”.

Per la cassazione della sentenza propone ricorso l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato spa con un unico motivo. Non si è costituito M.L..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo, svolto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 la società ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 1322 c.c. e della normativa contrattuale applicabile nella fattispecie, osservando che la corte territoriale aveva omesso di considerare che, in tema di computabilità dello straordinario nella base di calcolo degli istituti indiretti, non esiste nel nostro ordinamento un principio generale di omnicomprensività della retribuzione, e che le previsioni della contrattazione collettiva che regolavano gli istituti in questione prevedevano la loro determinazione su base fissa, non collegata a emolumenti, quali lo straordinario, a carattere variabile.

Il motivo, con il quale si prospetta l’erronea interpretazione del contratto collettivo dei grafici del 1992, è improcedibile, non potendosi in questa sede provvedere alla valutazione della correttezza dei risultati interpretativi cui è pervenuto il giudice di merito, non avendo la parte ricorrente depositato il contratto collettivo de quo, la cui produzione – nella sua interezza e non soltanto per alcuni stralci – è imposta, appunto a pena di improcedibilità, dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 allorchè si tratti, come nella specie, di contratti collettivi nazionali di diritto privato, secondo quanto precisato dalla giurisprudenza di questa Corte con indirizzo ormai consolidato (cfr. Cass. n. 28305 del 2009, n. 28306 del 2009 e altre conformi, nonchè Cass. n. 19560 del 2007 e altre conformi con riferimento all’art. 420-bis c.p.c.; circa la riferibilità della previsione ai contratti collettivi di diritto comune e la ratio sottesa alla sanzione processuale, cfr. Cass., sez. un., n. 23329 del 2009).

Merita, in particolare, di essere ribadito che la funzione di nomofilachia, demandata alla Corte di Cassazione e perseguita dalle disposizioni introdotte dal D.Lgs. n. 40 del 2006, sarebbe pregiudicata ove si ritenesse che nell’ipotesi di ricorso ordinario ex art. 360 c.p.c., n. 3 l’interpretazione debba essere limitata alle clausole contrattuali esaminate nei gradi di merito, mentre nel caso previsto dall’art. 420 bis c.p.c. (norma – giova rilevare – che non indica il tipo di controllo cui la Corte deve procedere quando è investita del ricorso per saltum sulla questione pregiudiziale, dandolo per presupposto proprio in base al precedente art. 360 c.p.c., n. 3) l’interpretazione si possa svolgere senza alcuna limitazione, reperendo nel contratto altre clausole, non esaminate, che però potrebbero risolvere ogni margine di incertezza. Ne deriverebbe il rischio di sentenze contrastanti, recanti, cioè, interpretazioni diverse sulla medesima questione e sulla base della medesima contrattazione collettiva, stante il diverso grado di affidabilità delle une rispetto alle altre, a causa della completezza o meno dell’indagine che la Corte ha svolto.

Ne consegue che deve confermarsi che la norma dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 la quale prevede che gli atti processuali, i documenti e i contratti o accordi collettivi su cui il ricorso si fonda devono essere depositati insieme al ricorso a pena di improcedibilità, non consente deroghe e preclude il deposito solo di stralci del contratto collettivo da interpretare.

Il ricorso va, pertanto, dichiarato improcedibile.

Nulla sulle spese, stante la mancata costituzione dell’intimato.

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso; nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, il 22 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2010

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