Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2630 del 03/02/2011

Cassazione civile sez. I, 03/02/2011, (ud. 12/01/2011, dep. 03/02/2011), n.2630

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 2208/2009 proposto da:

C.G. ((OMISSIS)), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA GIULIA DI COLLOREDO 46/48, presso lo studio dell’avvocato

DE PAOLA Gabriele, che lo rappresenta e difende, giusta mandato in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto N. 466/04 della CORTE D’APPELLO di GENOVA del

30/06/05, depositato il 19/11/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12/01/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO DIDONE;

è presente il P.G. in persona del Dott. ANTONIETTA CARESTIA.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

p. 1.- La relazione depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. è del seguente tenore: “1.- C.G., dopo che la Corte di appello di Firenze si era dichiarata incompetente, ha proposto alla Corte di appello di Genova una domanda di equa riparazione ex L. n. 89 del 2001 in relazione al processo pendente dinanzi al TAR della Toscana.

La Corte di appello di Genova ha dichiarato la propria incompetenza per territorio – rilevata ex officio dichiarando competente la Corte di appello di Firenze ex art. 25 c.p.c..

Contro il decreto dichiarativo di incompetenza C.G. ha proposto regolamento necessario di competenza denunciando la violazione dell’art. 45 c.p.c. e lamentando che il giudice successivamente adito a seguito di riassunzione non può decidere sulla competenza senza sollevare conflitto.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri, intimata, resiste con controricorso.

2. – Il ricorso risulta proposto tempestivamente perchè il trentesimo giorno dalla comunicazione scadeva in giorno festivo.

Secondo la giurisprudenza consolidata della S.C. nella ipotesi di conflitto negativo di Competenza l’errore del giudice successivamente adito che invece di elevare conflitto ai sensi dell’art. 45 cod. proc. civ., dichiari a sua volta la propria incompetenza viene assorbito, in sede di impugnativa della sentenza con istanza di regolamento di competenza, dalla attività diretta ad indicare il giudice competente, cui deve istituzionalmente provvedere la Corte di Cassazione (Sez. 3^, Sentenza n. 4060 del 23/12/1968; cfr. Sez. Un., n. 6438 del 1979).

Avendo l’istanza di regolamento di competenza la funzione di investire la Corte di cassazione del potere di individuare definitivamente il giudice competente, onde evitare che la sua designazione sia ulteriormente posta in discussione nell’ambito della stessa controversia, i poteri di indagine e di valutazione, anche in fatto, della Corte possono esplicarsi in relazione ad ogni elemento utile acquisito sino a quel momento al processo, senza essere limitati dal contenuto della sentenza impugnata nè dalle difese delle parti, e possono conseguentemente riguardare anche questioni di fatto non contestate nel giudizio di merito e che non abbiano costituito oggetto del ricorso per regolamento di competenza (Sez. U, Ordinanza n. 14569 del 11/10/2002).

Ciò premesso, va rilevato che con ordinanza del 17 marzo 2010 n. 6306 le Sezioni unite della S.C. hanno ritenuto che la competenza nei giudizi di cui alla L. n. 89 del 2001, secondo un’interpretazione che considera in modo unitario il giudizio presupposto nel quale si è determinato il superamento della durata ragionevole e assumendo a fattore rilevante della sua localizzazione la sede del giudice di merito distribuito sul territorio, sia esso ordinario o speciale, davanti al quale il giudizio è iniziato, il luogo così individuato attribuisce la funzione di attivare il criterio di collegamento della competenza e di individuazione del giudice competente sulla domanda di equa riparazione, che è stabilito dall’art. 11 cod. proc. pen., ed è richiamato nel comma 1 dell’art. 3 della legge.

Pertanto, cassato il provvedimento impugnato, deve essere dichiarata, ai sensi dell’art. 11 c.p.p. e L. n. 89 del 2001, art. 3, la competenza della Corte di appello di Genova a decidere sulla domanda proposta dal ricorrente. Il ricorso, dunque, può essere deciso ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.”.

Parte ricorrente ha depositato memoria.

p. 2.- Il Collegio condivide e fa proprie le conclusioni della relazione e le argomentazioni sulle quali esse si fondano e che conducono alla declaratoria della competenza per territorio della Corte dei appello di Genova.

Il recente mutamento di indirizzo innanzi segnalato impone la compensazione delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e dichiara la competenza della Corte di appello di Genova, assegnando per la riassunzione dinanzi alla stessa il termine di giorni 90 dalla comunicazione della presente ordinanza. Spese compensate.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2011

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