Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2630 del 01/02/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 01/02/2017, (ud. 09/11/2016, dep.01/02/2017),  n. 2630

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. VENUTI Pietro – Consigliere –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 29642-2014 proposto da:

Z.S. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA OVIDIO 32, presso lo studio dell’avvocato MICHELE ALLIEGRO,

rappresentata e difesa dagli avvocati MASSIMO ARAGIUSTO, DANIELA

CANTISANI, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

PLAYA DEL SOL DI L.S.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 369/2014 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 12/06/2014 R.G.N. 565/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/11/2016 dal Consigliere Dott. DE MARINIS NICOLA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO RITA che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 12 giugno 2014, la Corte d’Appello di Firenze, confermava la decisione resa dal Tribunale della stessa sede e rigettava la domanda proposta da Z.S. nei confronti della ditta Playa Del Sol di L.S., avente ad oggetto, la declaratoria di illegittimità del licenziamento disciplinare da questa intimato alla prima a motivo delle reiterate assenze ingiustificate già fatte oggetto di due precedenti sanzioni disciplinari e rinnovate con un ultimo episodio ancora in atto al momento della contestazione.

La decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto la configurabilità nella specie, ai sensi della disciplina collettiva applicabile, dell’ingiustificatezza delle assenze e la proporzionalità della sanzione in relazione al peculiare contesto lavorativo in cui operava la lavoratrice, risultando l’atteggiamento non collaborativo dalla stessa tenuto idoneo a pregiudicare il vincolo fiduciario.

Per la cassazione di tale decisione ricorre la Z. affidando l’impugnazione a due motivi. La L. intimata non ha svolto alcuna attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, la ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 41 Cost., artt. 2119 e 2967 c.c., 115, 116 e 421 c.p.c. e artt. 26 e 37 del CCNL per i lavoratori dipendenti da imprese artigiane di parrucchieria ed estetica in una con il vizio di insufficiente e contraddittoria motivazione, imputa alla Corte territoriale la mancata ammissione della prova relativa alla circostanza dell’avvenuta comunicazione dell’assenza tramite l’invio di un sms, motivata, a suo dire, apoditticamente in relazione all’inidoneità allo scopo della richiesta prova per testi.

Con il secondo motivo, la ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 41 Cost., artt. 2104, 2106, 2110 e 2119 c.c., L. n. 604 del 1966, artt. 1 e 3, L. n. 300 del 1970, art. 7 e del CCNL artt. 26 e 37, per i lavoratori dipendenti da imprese artigiane di parrucchieria ed estetica in una con il vizio di insufficiente e contraddittoria motivazione, lamenta l’incongruità logico-giuridica del giudizio di proporzionalità, residuando, una volta provato lo stato di malattia, la sola mancanza consistente nell’omessa comunicazione dell’assenza entro il secondo giorno, non incluse tra le fattispecie legittimanti la sanzione espulsiva.

I due motivi, che, in quanto strettamente connessi, possono essere qui trattati congiuntamente, devono ritenersi infondati.

E’ opportuno prendere le mosse dalla disciplina collettiva dettata in materia di assenze per malattia nel settore in relazione alla peculiarità dell’attività imprenditoriale cui ha riferimento e ciò al fine di rilevare l’essenzialità dell’adempimento di entrambi obblighi ivi previsti, quello di mera comunicazione dell’assenza entro il secondo giorno e quello di giustificazione dell’assenza medesima tramite certificazione medica entro il terzo giorno.

Di tale essenzialità ben si rende conto la ricorrente, laddove fonda la propria impugnazione principalmente sulla censura della statuizione della Corte territoriale in ordine alla mancata ammissione della richiesta prova testimoniale circa l’avvenuta comunicazione dell’assenza entro il secondo giorno tramite l’invio di un sms, censura che, tuttavia, non coglie nel segno, risultando quella statuizione sorretta da motivazione congrua sul piano logico è giuridico, per essere basata su considerazioni convergenti nel senso dell’inidoneità allo,scopo della richiesta prova per testi (l’impossibilità per il teste di riferire sull’effettivo destinatario del messaggio, la mancata specificazione del numero telefonico al quale il messaggio sarebbe stato trasmesso, l’assenza di qualsiasi garanzia che il messaggio stesso, quand’anche inviato, sia pervenuto al destinatario e sia stato da questi letto) che la ricorrente neppure si prova a confutare.

Ed è appunto tale piena consapevolezza che vale a togliere consistenza al secondo motivo di impugnazione, inteso a censurare il giudizio di proporzionalità della sanzione irrogata rispetto alla condotta addebitata sulla base del solo rilievo per cui, una volta giustificata, tramite l’invio tempestivo del certificato medico, l’assenza per malattia, il licenziamento andrebbe a sanzionare esclusivamente l’inadempimento del mero obbligo di comunicazione, rilievo che muove, viceversa, dal disconoscimento della logica sottesa alla richiamata disciplina collettiva, nella quale trova invece pieno fondamento la valutazione espressa dalla Corte territoriale, la quale giunge a ritenere il venir meno dell’affidamento della datrice di lavoro sull’esatto adempimento delle prestazioni future da parte della ricorrente in base alla considerazione, di per sè non censurata in questa sede, dell’atteggiamento non collaborativo e disinteressato alla funzionalità aziendale che quell’inadempimento riflette in un contesto imprenditoriale all’evidenza legato, per la peculiarità dei trattamenti resi alla clientela secondo precisi appuntamenti ed orari, al preventivabile numero di addetti in servizio.

Il ricorso va, dunque, rigettato senza attribuzione di spese per non aver l’intimato svolto alcuna attività difensiva.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 9 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2017

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