Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 263 del 10/01/2017

Cassazione civile, sez. III, 10/01/2017, (ud. 18/11/2016, dep.10/01/2017),  n. 263

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21600-2014 proposto da:

D.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE

MILIZIE 38, presso lo studio dell’avvocato MARIO MONZINI, che lo

rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

ITALIANA ASSICURAZIONI SPA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE ANGELICO 38,

presso lo studio dell’avvocato ELENA ALLOCCA, rappresentata e difesa

dall’avvocato ALESSANDRA ZAMBONELLI giusta procura speciale in calce

al controricorso;

– controricorrente-

nonchè contro

L.C., K.M.;

– intimati –

avverto la sentenza n. 717/2014 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 31/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/11/2016 dal Consigliere Dott. DELL’UTRI MARCO;

udito l’Avvocato MARIO MONZINI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO ALBERTO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza resa in data 7/3/2014, la Corte d’appello di Bologna ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha rigettato la domanda proposta da D.C. nei confronti di L.C., della società Lumen s.n.c. e della Italiana Assicurazioni s.p.a. diretta al risarcimento dei danni sofferti, in qualità di terzo trasportato, a seguito di un sinistro stradale provocato dal L., quale conducente.

A sostegno del rigetto della domanda del D., la corte territoriale ha evidenziato il mancato raggiungimento di alcuna prova certa circa l’identificazione, nel L., del soggetto postosi alla guida del veicolo coinvolto nel sinistro, attesa l’esistenza di altri elementi di prova indicativi della stessa persona del D. quale conducente della vettura.

2. Avverso la sentenza d’appello, ha proposto ricorso per cassazione D.C. sulla base di cinque motivi di impugnazione, illustrati da successiva memoria.

3. Resiste con controricorso la Italiana Assicurazioni s.p.a., che ha concluso per il rigetto dell’impugnazione.

4. Nessun altro intimato ha svolto difese in questa sede.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

5. Con il primo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione di legge e omesso esame di un fatto decisivo controverso (in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), per avere la corte territoriale omesso di valutare le plurime confessioni stragiudiziali del L., affermandone erroneamente la non vincolatività, siccome rese nei confronti di terzi.

6. Con il secondo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione di legge e omesso esame di un fatto decisivo controverso (in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), per avere la corte territoriale confermato la pretesa inattendibilità della teste F. sulla base di criteri di discernimento incongrui e illogici.

In particolare, il ricorrente sottopone a censura la motivazione della sentenza impugnata: a) per aver erroneamente ritenuto affetta da “estrema reticenza” la deposizione resa dalla teste F.; b) per aver erroneamente valutato le risultanze di causa (anche in relazione alla violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c.), attraverso il riferimento alla presunta “difficile posizione” della teste F. in ragione del relativo tentativo di “sottrarsi all’incombente” e del “personale interesse” per il D. alla sua escussione; c) per aver violato gli artt. 2727 e 2729 c.c., presumendo l’inattendibilità della teste F. in ragione della “estrema reticenza” delle sue risposte e della sua presunta “difficile posizione”; d) per aver incoerentemente affermato la correttezza della decisione del Tribunale di Bologna di trasmettere gli atti relativi alla testimonianza della F. al Procuratore della Repubblica.

7. Con il terzo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per omesso esame di un fatto decisivo controverso (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5), per avere la corte territoriale ritenuto maggiormente verosimile il contenuto delle dichiarazioni rese dal L. nell’immediatezza del sinistro, sulla base di un ragionamento illogico e incongruo, oltre alla errata valutazione dei documenti espressamente richiamati in ricorso e acquisiti agli atti del giudizio.

In particolare, il ricorrente sottopone a censura la motivazione della sentenza impugnata: a) per aver erroneamente valutato la documentazione acquisita al giudizio, affermando che l’individuazione, nell’immediatezza del sinistro, di D.C. quale conducente della vettura, sia da parte dei Carabinieri della Compagnia di (OMISSIS), sia di L.C., costituissero “elementi oggettivi acquisiti in atti”; b) per aver erroneamente affermato la correttezza della statuizione del Tribunale di Bologna, secondo cui l’iniziale dichiarazione di L.C. sarebbe stata maggiormente verosimile in quanto resa a persona “neutra” dinnanzi alla quale non v’era utilità a mentire; c) per aver erroneamente valutato le risultanze di causa relativamente al capo della motivazione in cui riferisce al Tribunale di Bologna la valutazione della maggiore verosimiglianza dell’iniziale dichiarazione di L.C. (anche) in virtù della superfluità della successiva dichiarazione scritta resa all’autorità pubblica.

8. Con il quarto motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione di legge e omesso esame di un fatto decisivo controverso (in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), per avere la corte territoriale erroneamente giudicato inattendibili le dichiarazioni rese dal L. sotto la “pressione” del ricorrente, sulla base di criteri di ricostruzione e di valutazione dei fatti documentalmente lacunosi e logicamente del tutto incongrui.

In particolare, il ricorrente sottopone a censura la motivazione della sentenza impugnata: a) per aver erroneamente valutato le risultanze di causa relativamente al capo della motivazione in cui riferisce al Tribunale di Bologna il rilievo della prova testimoniale delle “pressioni” subite dal L.; b) per aver incoerentemente attribuito rilievo alla testimonianza del L. nonostante la sua “estrema reticenza”, desumibile dagli stessi criteri applicati nella valutazione di attendibilità della teste F., e per erronea valutazione di risultanze di causa (testimonianza di L.P.) relativamente al capo della motivazione in cui afferma raggiunta la prova testimoniale della minaccia in danno di L.C.; c) per violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. e illogicità della motivazione ed erronea valutazione di documento relativamente al capo in cui presume che L.C. subì “pressioni” dai familiari di D.C. in ragione dell’evidenza dello scopo di procurarsi una “prova scritta” della modifica della versione dei fatti inizialmente prospettata al solo fine di consentire a D.C. di ottenere il risarcimento assicurativo; d) per aver erroneamente valutato le risultanze di causa là dove qualifica le dichiarazioni non confessorie rese in sede di interrogatorio formale da L.C. quali “importanti elementi di valutazione”; e) per aver erroneamente valutato le risultanze di causa, affermando la consapevolezza di D.C. in ordine alle possibili conseguenze dell’iniziale versione dei fatti indicata da L.C. sulla possibilità di ottenere il risarcimento assicurativo.

9. Con il quinto motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per omesso esame di un fatto decisivo controverso (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5), per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto sussistenti elementi oggettivi idonei a lasciar presumere che il D. si trovasse alla guida della vettura coinvolta nel sinistro stradale oggetto di causa.

In particolare, il ricorrente sottopone a censura la motivazione della sentenza impugnata: a) per aver erroneamente valutato le risultanze di causa, riferendo al Tribunale di Bologna il richiamo delle c.t.u. espletate nel corso del primo grado di giudizio a conforto della presunzione che alla guida della vettura vi fosse il D.; b) per aver omesso la valutazione della risultanza di causa (fatto incontestato che nell’occorso il D. fu sbalzato al di fuori della vettura) nel presumere che il D. fosse alla guida in ragione della relazione tra danni subiti dalla vettura e danni fisici da lui patiti; c) per aver erroneamente valutato le risultanze di causa affermando che il c.t.u. medico – legale avrebbe ritenuto maggiormente probabile che il D. si trovasse alla guida e che il c.t.u. ausiliario cinematico avrebbe ritenuto ipotizzabile unicamente tale possibilità.

10. Tutti i motivi di ricorso sono inammissibili.

Osserva il collegio come, attraverso le censure indicate (sotto entrambi i profili di cui all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, e in relazione a tutte le diverse prospettazioni di cui si è invocato il rilievo), il ricorrente si sia sostanzialmente spinto a sollecitare la corte di legittimità a procedere a una rilettura nel merito degli elementi di prova acquisiti nel corso del processo, in contrasto con i limiti del giudizio di cassazione e con gli stessi confini stabiliti dall’art. 360 c.p.c., n. 5 (nel testo attualmente in vigore, ratione temporis applicabile al caso di specie) sul piano dei vizi rilevanti della motivazione.

In particolare, sotto il profilo della violazione di legge, il ricorrente risulta aver prospettato le proprie doglianze attraverso la denuncia di un’errata ricognizione della fattispecie concreta, e non già della fattispecie astratta prevista dalle norme di legge richiamate (operazione come tale estranea al paradigma del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3), là dove, sotto il profilo del vizio di motivazione, lo stesso si è spinto a delineare i tratti di un vaglio di legittimità esteso al riscontro di pretesi difetti o insufficienze motivazionali (nella prospettiva dell’errata interpretazione o configurazione del valore rappresentativo degli elementi di prova esaminati) del tutto inidonei a soddisfare i requisiti imposti dal nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

Sul punto, osserva il collegio come al caso di specie (relativo all’impugnazione di una sentenza pubblicata dopo la data del 11/9/12) trovi applicazione il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5, (quale risultante dalla formulazione del D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 1, lett. b), conv., con modif., con la L. n. 134 del 2012), ai sensi del quale la sentenza è impugnabile con ricorso per cassazione “per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”.

Secondo l’interpretazione consolidatasi nella giurisprudenza di legittimità, tale norma, se da un lato ha definitivamente limitato il sindacato del giudice di legittimità ai soli casi d’inesistenza della motivazione in sè (ossia alla mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, alla motivazione apparente, al contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili o alla motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile), dall’altro chiama la corte di cassazione a verificare l’eventuale omesso esame, da parte del giudice a quo, di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza (rilevanza del dato testuale) o dagli atti processuali (rilevanza anche del dato extratestuale), che abbia costituito oggetto di discussione e abbia carattere decisivo (cioè che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia), rimanendo escluso che l’omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, integri la fattispecie prevista dalla norma, là dove il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti (cfr. Cass. Sez. Un., 22/9/2014, n. 19881; Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830).

Dovendo dunque ritenersi definitivamente confermato il principio, già del tutto consolidato, secondo cui non è consentito richiamare la corte di legittimità al riesame del merito della causa, le odierne doglianze del ricorrente devono ritenersi radicalmente inammissibili, siccome dirette a censurare, non già pretese omissioni rilevanti ai fini dell’art. 360, n. 5 cit., bensì la congruità del complessivo risultato della valutazione operata nella sentenza impugnata con riguardo all’intero materiale probatorio, che, viceversa, il giudice a quo risulta aver elaborato in modo completo ed esauriente, sulla scorta di un discorso giustificativo dotato di adeguata coerenza logica e linearità argomentativa, senza incorrere in alcuno dei gravi vizi d’indole logico – giuridica unicamente rilevanti in questa sede.

L’inammissibilità delle censure in esame emerge, peraltro, anche nella parte in cui il ricorrente adombra l’avvenuta erronea valutazione, da parte della corte territoriale, di risultanze di causa asseritamente incontestabili nella loro oggettività rappresentativa, evidenziandosi, sotto tale profilo, piuttosto il ricorso di una logica apprezzabile in relazione alla contestazione di eventuali vizi revocatori, come tali non denunciabili in questa sede di legittimità.

11. Sulla base di tali premesse, dev’essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, con la conseguente condanna del ricorrente al rimborso, in favore della società controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, secondo la liquidazione di cui al dispositivo.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, liquidate in Euro 7.200,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre alle spese generali e agli accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1 – quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell’art. 1 – bis, dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 18 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 10 gennaio 2017

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