Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 263 del 09/01/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 263 Anno 2014
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: BIANCHINI BRUNO

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n.r.g. 17692/12 proposto da:

Roberta CANTU’ (c.f.: CNT RRT 62B57 H501F)
rappresentata e difesa dall’avv. Giuseppe Miuccio ed elettivamente domiciliata presso lo
studio dello stesso, sito in Roma, via Taranto n.44, giusta procura a margine del ricorso

Ricorrente

contro
– avv. Giulio PIZZUTI ( cf.: PZZ GLI 54D03 H501Q)

intimato

avverso l’ordinanza pronunziata all’esito del proc n.r.g. 492/ 1 dal Tribunale di
Tivoli, depositata il 6 marzo 2012; notificata Pll maggio 2012.
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26 novembre 2013 dal
Consigliere Relatore Dott. Bruno Bianchini;

RILEVATO IN FATTO ED OSSERVATO IN DIRITTO
Il Consigliere designato ha ritenuto d’avviare la trattazione in Camera di consiglio
redigendo la seguente relazione ex art. 380 bis cpc:

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Data pubblicazione: 09/01/2014

“1 — L’avv. Giulio Pizzuti , con ricorso ex artt. 28 e 29 della legge 794/1942, adì il
Tribunale di Tivoli perché fosse disposta la liquidazione dell’onorario dovuto dalla
propria cliente Roberta Cantù per la trattazione di tre procedimenti relativi: ad una
separazione giudiziale, ad una consensuale ed a una modifica delle condizioni di

2 — La parte convenuta non si costituì e l’adito Tribunale liquidò il dovuto in misura
minore rispetto alle richieste, eliminando i compensi professionali per la separazione
giudiziale.

3 — La signora Cantù ha proposto ricorso per la cassazione di tale decisione, affidandolo
ad unico motivo; l’intimato non ha svolto difese.

RILEVA IN DIRITTO
I — Con l’unico motivo di ricorso la ricorrente denunzia l’esistenza del vizio illustrato
nell’art. 360, I comma n.4 cpc e la conseguente nullità dell’ordinanza conclusiva dello
speciale procedimento per la liquidazione degli onorari professionali, adottata, a suo dire,
nonostante la nullità del procedimento, dovuta, innanzitutto, alla mancata notifica del
ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza di comparizione e,poi, alla fissazione, in
sede di rinvio dalla prima udienza — in cui non erano comparse le parti-, di termini a
comparire inferiori a 45 giorni, giusta quanto previsto dall’art. 29 , I comma, legge
794/1942, così determinandosi la lesione del principio del contraddittorio.

H — Ritiene il relatore che il ricorso non sia ammissibile, dovendosi nella fattispecie a dar
continuità al principio, costantemente espresso dall’interpretazione di questa Corte, in
forza del quale in tema di compensi per le prestazioni giudiziali degli avvocati in materia
civile, il provvedimento con cui il giudice adito, a conclusione di un processo iniziato ai
sensi degli art. 28 ss. 1. 13 giugno 1942 n. 794, non si limiti a decidere sulla controversia
tra l’avvocato ed il cliente circa la determinazione della misura degli onorari, ma pronunci
anche sui presupposti del diritto al compenso, relativi all’esistenza e alla persistenza del
rapporto obbligatorio, pur se qualificato come ordinanza, riveste natura sostanziale di

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separazione.

sentenza con la conseguenza che esso può essere impugnato con il solo mezzo
dell’appello e non invece con il ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111
Cost., trattandosi di questioni di merito, la cui cognizione non può essere sottratta al
doppio grado di giurisdizione ( vedi, ex multis : Cass. Sez. II n. 1666/2012; Cass. Sez. II n.

come ricordato nella narrativa del fatto, l’adito Collegio aveva deciso anche sull’ an
debeatur

-ritenendo che l’avv. Pizzuti non avesse mai presentato il ricorso per la

separazione giudiziale- a seguito di un controllo officioso circa le condizioni per
raccoglimento della domanda.

II.a — Va ulteriormente precisato, ad avviso del relatore, che l’anzidetto principio, trova
applicazione non solo nel caso in cui la contestazione interessante l’ an debeatur formi
oggetto di eccezione da parte del resistente, ma anche, per identità di ratio, qualora essa sia
frutto della interpretazione giudiziale in mancanza della partecipazione al giudizio della
parte resistente; a ciò si aggiunga che l’attuale ricorrente, nel proporre l’impugnazione in
sede di legittimità, non ha neppure specificato in quali termini si sarebbe esplicata la
propria opposizione di merito se avesse partecipato al procedimento di primo grado,
limitandosi a far valere la irritualità del medesimo.
— Se le suesposte osservazioni verranno condivise, la causa può essere trattata in camera
di consiglio per essere dichiarato il ricorso inammissibile.”
La predetta relazione è stata notificata alla parte ricorrente e comunicata al P.G.; è stata
depositata memoria datata 23 luglio 2013 con cui la parte ricorrente ha rinunziato agli atti
del giudizio, munita della sottoscrizione dell’intimato avv. Pizzuti per adesione alla
rinunzia.
Osserva il Collegio che, non essendo stata, la predetta istanza, sottoscritta dalla parte
rappresentata e non essendo il suo procuratore avv. Giuseppe Miuccio munito di procura
che a ciò lo avrebbe abilitato , non può pronunziarsi estinzione per rinunzia, ma deve
darsi atto del venir meno dell’interesse alla decisione del ricorso, così legittimando la

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3

13640/2010; Cass.Sez. III n. 960/2009; Cass. Sez. II n. 3344/2008): nella fattispecie ,

declaratoria di cessazione della materia del contendere , senza onere di spese, non avendo
svolto difese la parte intimata.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione
Roberta Cantù.
Così deciso in Roma il 26 novembre 2013, nella camera di consiglio della VI sezione
della Suprema Corte di Cassazione.

Dichiara la cessazione della materia del contendere in relazione al ricorso proposto da

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