Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26299 del 18/11/2020

Cassazione civile sez. VI, 18/11/2020, (ud. 29/10/2020, dep. 18/11/2020), n.26299

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 33232-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

P.P., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

PORTUENSE 104, presso il Signor FABIO TRINCA, rappresentata e difesa

dall’avvocato MARCO BRUSCIOTTI;

– controricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 217/2/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE delle MARCHE, depositata il 13/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 29/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. LORENZO

DELLI PRISCOLI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso della contribuente proposto in proprio e quale liquidatore cessato della società Edil Colle s.r.l., avverso la cartella esattoriale emessa da Equitalia relativa a IRPEG, IRAP e IVA per l’anno d’imposta 2003;

la Commissione Tributaria Regionale, ritenuto il difetto di prova della responsabilità della ricorrente, respingeva l’appello;

l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso affidato a due motivi mentre la contribuente si costituiva con controricorso e successivamente depositava istanza con la quale chiedeva la sospensione del processo D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, ex art. 6, comma 10, convertito in L. 17 dicembre 2018, n. 136; con ordinanza interlocutoria n. 3886 del 2020 questa Corte disponeva la sospensione del processo del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, ex art. 6, comma 10, convertito in L. 17 dicembre 2018, n. 136; con istanza del 28 maggio 2019 l’Avvocatura generale dello Stato depositava domanda di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che con il primo motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 2495 e 36 in quanto sarebbe errata l’affermazione della CTR secondo cui con l’estinzione della società i soci succedono nei rapporti debitori già facenti capo alla società cancellata solo se e nei limiti in cui abbiano goduto di qualche riparto in base al piano di liquidazione;

considerato che con il secondo motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 15 bis, del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 68 e del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 36 in quanto la CTR avrebbe erroneamente individuato le disposizioni normative costituenti il titolo sottostante all’atto impugnato;

considerato che l’Avvocatura dello Stato depositava istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere dal momento che la direzione provinciale di Pesaro e Urbino dell’Agenzia delle entrate aveva comunicato che la parte contribuente aveva presentato in data 28 maggio 2019 domanda del D.L. n. 119 del 2018, ex art. 6 convertito con modificazioni dalla L. n. 139 del 2018 e che la domanda e il relativo versamento sono stati effettuati nei termini prescritti dal citato art. 6 e che le spese devono essere compensate come previsto dall’art. 6 cit., comma 13 (Cass. 11 novembre 2019, nn. 29015, 29016, 29017, 2901929020; 6 novembre 2019, n. 28560; 5 novembre 2019, n. 28438).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere; spese compensate.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 29 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2020

 

 

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