Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26299 del 18/10/2018

Cassazione civile sez. I, 18/10/2018, (ud. 12/07/2018, dep. 18/10/2018), n.26299

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n.r.g. 11339/2012 proposto da:

Z.E., (cod. fisc. (OMISSIS)) e Z.G. (cod. fisc.

(OMISSIS)), rappresentati e difesi, giusta procura speciale apposta

a margine del ricorso, dall’Avvocato Giuseppe Favaron, nonchè,

giusta procura speciale notarile allegata alla memoria ex art.

380-bis.1 c.p.c., del 23 giugno 2018, dall’Avvocato Giovanni

Falcomer, con i quali elettivamente domiciliano in Roma, alla via

Germanico n. 107, presso lo studio dell’Avv. Nicola Bultrini.

– ricorrenti –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) s.n.c. (p. iva (OMISSIS)), nonchè dei suoi soci

illimitatamente responsabili, in persona del curatore Dott.

P.M.F., rappresentato e difeso, giusta procura speciale

apposta a margine del controricorso, dall’Avvocato Anna Elvira

Morandini, con il quale elettivamente domiciliano in Roma, alla via

Emanuele Gianturco n. 6, presso lo studio dell’Avv. Filippo Sciuto.

– controricorrente –

e nel contraddittorio di:

L.P., (cod. fisc. (OMISSIS)), residente in (OMISSIS), e

Z.L. (cod. fisc. (OMISSIS)), residente in (OMISSIS).

– intimati –

e con notifica a

UNICREDIT CREDIT MANAGEMENT BANK s.p.a. (già Capitalia Service J.V.

s.r.l., quale mandataria di Capitalia s.p.a., già denominata Banca

di Roma s.p.a.), cod. fisc. (OMISSIS), con sede in (OMISSIS), in

persona del Dirigente Dott. M.G., rappresentata e

difesa, giusta procura speciale apposta in calce al controricorso,

dagli Avvocati Alfredo Tessarolo e Marco Spadaro, con i quali

elettivamente domicilia presso lo studio di quest’ultimo in Roma, al

viale delle Milizie n. 76.

– controricorrente e ricorrente incidentale –

ed a

B.A. (cod. fisc. (OMISSIS)), residente in (OMISSIS), e

T.F. (cod. fisc. (OMISSIS)), residente in (OMISSIS).

– intimati –

avverso la sentenza della CORTE DI APPELLO DI VENEZIA depositata il

19/03/2011;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12/07/2018 dal Consigliere Dott. Eduardo Campese.

Fatto

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Z.E. e Z.G. hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a nove motivi, contro la Curatela del Fallimento della (OMISSIS) s.n.c. (OMISSIS) nonchè dei suoi soci illimitatamente responsabili, nel contraddittorio di L.P. e Z.L. e con notifica a Capitalia Service J.V. s.r.l. (oggi Unicredit Credit Management Bank s.p.a.), ad B.A. ed a T.F., avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia del 19 marzo 2011, n. 593.

2. Al ricorso ha resistito con controricorso la suddetta Curatela, ed altrettanto ha fatto la Unicredit Credit Management Bank s.p.a., proponendo, altresì, ricorso incidentale condizionato, a sua volta resistito da Z.G..

3. La trattazione del procedimento, fissata in Camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c., per l’adunanza del 14 dicembre 2017, è stata in quella sede rinviata a nuovo ruolo sull’istanza di Z.E. e Z.G., depositata in cancelleria 111 dicembre 2017 e recante la rituale adesione di tutte le altre parti costituite, finalizzata ad ottenere il differimento “ad altra data, possibilmente almeno di alcuni mesi”, dell’adunanza camerale essendo in corso una documentata trattativa, ormai avviata a definizione, per la composizione della controversia.

4. Fissata la nuova adunanza per il giorno 12 luglio 2018, in prossimità della stessa i ricorrenti, a tanto delegati anche dalle altre parti costituite, hanno depositato memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c., recante l’istanza di declaratoria di cessazione della materia del contendere, con integrale compensazione delle spese, corredata dall’atto di transazione sottoscritto da tutti i soggetti in lite (per la Unicredit Credit Management Bank s.p.a., dalla Società Augustus SPV s.r.l., ad essa medio tempore subentrata).

5. Rileva, preliminarmente, il Collegio che nessun dubbio può sorgere quanto all’ammissibilità del deposito della predetta transazione, avendo la giurisprudenza di legittimità chiarito che l’art. 372 c.p.c., in tema di deposito di documenti nuovi in sede di legittimità, nonostante il testuale riferimento alla sola inammissibilità del ricorso, consente la produzione di ogni documento incidente sulla proponibilità, procedibilità e proseguibilità del ricorso medesimo, inclusi quelli diretti ad evidenziare l’acquiescenza del ricorrente alla sentenza impugnata per comportamenti anteriori all’impugnazione, ovvero la cessazione della materia del contendere per fatti sopravvenuti che elidano l’interesse alla pronuncia sul ricorso purchè riconosciuti ed ammessi da tutti i contendenti (cfr. Cass. n. 3934 del 2016; Cass. n. 4516 del 2018).

6. L’intervenuta transazione inter partes ha determinato la cessazione della materia del contendere, la quale, come insegnato da Cass. n. 19160 del 2007, si risolve nella sopravvenienza, nel corso del giudizio, di fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, dell’interesse al ricorso (cfr., in tal senso, anche la più recente Cass. n. 15042 del 2018).

6.1. Tale modalità di composizione della controversia implica non già l’inammissibilità del ricorso stesso, bensì, in virtù della cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio (non passate in giudicato), in quanto non più attuali in ragione del venire meno del contrasto tra le parti (cfr., ex multis, Cass. n. 19160 del 2007; Cass. n. 17817 del 2016; Cass. n. 9753 del 2017; Cass. n. 15042 del 2018), nonchè la necessità della regolazione finale delle spese (cfr. Cass. n. 15042 del 2018).

7. Va, pertanto, dichiarata cessata la materia del contendere tra le parti e cassata senza rinvio la sentenza impugnata.

8. Le spese dell’intero giudizio devono interamente compensarsi, in conformità alle concordi richieste delle parti, mentre non ricorrono i presupposti per il versamento, ad opera dei ricorrenti principali e della ricorrente incidentale, di una somma pari all’importo del contributo unificato, secondo il disposto del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17. Infatti, come recentemente precisato da questa Corte, in tema di impugnazione, l’appena descritto meccanismo sanzionatorio del raddoppio del contributo unificato non è applicabile nell’ipotesi di cessazione della materia del contendere, determinandosi, in tale ipotesi, come si è già anticipato, la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non più attuali in ragione del venire meno del contrasto tra le parti (cfr. Cass. n. 3542 del 2017; Cass. n. 15042 del 2018).

9. Infine, risultando dall’allegato atto transattivo (cfr. punto 8) la concorde richiesta delle parti di “cancellazione delle trascrizioni/annotazioni delle domande e delle sentenze pregiudizievoli tutte, come specificato al successivo punto 10, con spese ad esclusivo carico dei ricorrenti sigg.ri Z.E. e Z.G.”, è possibile, per economia processuale, disporre in tale senso anche in questa sede.

9.1. Invero, la disposizione di cui all’art. 2668 c.c., prevede che la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale avvenga su accordo delle parti ovvero a seguito di sentenza, passata in giudicato, che prenda definitivamente posizione sulla domanda trascritta presso la conservatoria dei registri immobiliari.

9.1.1. In particolare, merita di essere sottolineato come, nell’ipotesi di estinzione del processo per rinuncia o per inattività delle parti (cfr. art. 2668 c.c., comma 2), l’ordinamento si preoccupi di evitare una pendenza sine die di residue trascrizioni di domande giudiziali, disponendo che in tal caso la cancellazione “deve essere giudizialmente ordinata”.

9.1.2. La giustificazione di un siffatto ordine è – appunto l’economia processuale, cioè l’intento di evitare una successiva cancellazione a carico delle parti con costose ed ulteriori domande giudiziali di mero accertamento dell’avvenuta estinzione del processo, in un giudizio ordinario o mediante la procedura camerale, evitando i possibili danni che si possono verificare per la persistente esistenza di trascrizione di domande giudiziali, rigettate o relative a processi estinti (come osservato dalla giurisprudenza di legittimità. Cfr. Cass. n. 13715 del 2013; Cass. n. 18741 del 2016).

9.1.3. Analoghi principi possono, allora, agevolmente applicarsi per evidente identità di ratio – anche nell’odierna ipotesi di dichiarazione di cessazione della materia del contendere per sopravvenuto venir meno del contrasto tra le parti, sicchè, attesa la già menzionata comune loro istanza in tal senso, va ordinata la cancellazione delle suddette trascrizioni ed annotazioni, da individuarsi in quelle analiticamente indicate alle pagine 3-5 della memoria dei ricorrenti del 23 giugno 2018, da intendersi qui integralmente riprodotte.

P.Q.M.

dichiara cessata la materia del contendere tra le parti, cassa senza rinvio la sentenza impugnata e compensa interamente le spese dell’intero giudizio.

Ordina la cancellazione delle trascrizioni ed annotazioni delle domande e delle sentenze pregiudizievoli analiticamente indicate alle pagine 3-5 della memoria dei ricorrenti del 23 giugno 2018, da intendersi qui integralmente riprodotte.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 12 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2018

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