Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26299 del 17/10/2019

Cassazione civile sez. III, 17/10/2019, (ud. 03/06/2019, dep. 17/10/2019), n.26299

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 2423-2018 proposto da:

MILANO PARQUET SRL, in persona dell’amministratore unico e legale

rappresentante O.F.A., domiciliata ex lege in ROMA,

presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’avvocato TOMMASO MARIA GIOVANNI UBERTAZZI;

– ricorrente –

contro

CAIMI INTERNATIONAL SRL, in persona dell’Amministratore Unico

C.G.A., domiciliata ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA

DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

LAURA PASSARINI;

– controricorrente –

e contro

CAIMINI SRL IN LIQUIDAZIONE, C.S., C.L., CA.SI.,

C.M.C., GESTIONI IMMOBILIARI SRL, TAGINA CERAMICHE D’ARTE

SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2388/2017 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 31/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/06/2019 dal Consigliere Dott. MARCO ROSSETTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott.

SGROI CARMELO che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato BEATRICE SISTO per delega.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La società Milano Parquet s.r.l. (d’ora innanzi, per brevità, “la MP”) con atto notificato il 13.2.2013 convenne dinanzi al Tribunale di Milano tre società commerciali (la C. s.p.a., la C. International s.r.l., la Gestioni Immobiliari s.r.l.) e quattro persone fisiche (i germani C.S., C.L., Ca.Si., C.M.C.), esponendo:

-) di essere creditrice della C. s.p.a. (che in seguito si trasformerà in C. d’ora in avanti, per brevità, “la C.”), avendole fornito merci senza ricevere il pagamento del prezzo;

-) di essere altresì creditrice dei quattro fratelli C. (rispettivamente amministratore e soci della C.), i quali, avendo malamente amministrato la società C. ed approvato il relativo bilancio, avevano causato alla società attrice un danno patrimoniale con la loro mala gestio;

-) che la C. International, affittuaria dell’azienda commerciale della C., il (OMISSIS) aveva rivolto alla C. (società ambedue riconducibili al medesimo nucleo familiare) una proposta irrevocabile di acquisto, dietro pagamento rateale ed a decorrenza differita di tre anni, di un corrispettivo di 4.000.000 di Euro, dei seguenti cespiti:

a) l’azienda commerciale di cui la C. era proprietaria;

b) la totalità delle quote di una società (Global Investments s.r.l.) detenute dalla C.;

c) i crediti vantati dalla società C. verso un terzo, la società Gestioni Immobiliari s.r.l.;

d) i crediti vantati dalla società C. verso i propri amministratori, scaturenti dalla responsabilità per mala gestio di questi ultimi;

-) la C. International, contestualmente alla suddetta proposta, aveva altresì offerto alla C. vari tipi di garanzie del pagamento del prezzo offerto di 4 milioni di Euro, ed in particolare:

a) la dazione in pegno, da parte dei quattro fratelli C., delle quote da essi detenute della società Gestioni Immobiliari s.r.l., pari all’80% del capitale sociale;

b) l’obbligo dei suddetti fratelli di far sì che anche l’altro socio della Gestioni Immobiliari, ovvero la società FIP Global Investment S.A., costituisse in pegno la sua quota del restante 20% del capitale sociale della Gestioni Immobiliari s.r.l.;

c) la costituzione di ipoteca, da parte della Gestioni Immobiliari s.r.l., su due terreni di sua proprietà;

-) la C., ricevuta tale proposta di acquisto, l’aveva recepita in una proposta di concordato preventivo sottoposta al Tribunale di Monza, e nell’ambito della quale era altresì previsto l'”azzeramento” del credito di 613.125 Euro vantato dalla C. nei confronti della C. International.

2. Esposti questi fatti, la società attrice dedusse che sia la proposta irrevocabile inviata dalla C. International alla C.; sia le garanzie offerte dai fratelli C. e dalla Gestioni Immobiliari a sostegno della stessa; sia l’azzeramento del credito vantato dalla C. verso la C. International, erano tutti atti pianificati in frode delle ragioni creditorie vantate da essa attrice nei confronti della C..

Secondo la prospettazione attorea, tali atti in sostanza sarebbero stati preordinati a svuotare il patrimonio della C., la quale si sarebbe privata della propria azienda e dei propri crediti verso amministratori e terzi in cambio di un pagamento rateale a lunghissima scadenza, e di garanzie non seriamente affidabili.

La società attrice concluse pertanto chiedendo:

a) nomine proprio, che ai sensi dell’art. 2901 c.c. fosse dichiarata l’inefficacia della proposta formulata dalla C. International alla C., e delle garanzie ad essa collegate;

b) nomine alieno, surrogandosi alla inerzia della C. ai sensi dell’art. 2900 c.c., che fosse dichiarata l’inefficacia “ex art. 2901 c.c.” della rinuncia da parte della C. all’esazione del credito vantato verso la C. International.

3. Dopo la notifica dell’atto di citazione (13.2.2013), la C. International, a seguito dei rilievi svolti sia dal Commissario Giudiziale sia dal Pubblico Ministero, sia dal Tribunale di Monza (con decreto 18.12.2012), alla proposta di concordato preventivo formulata dalla C. e nella quale era stata recepita la proposta di acquisto formulata dalla C. International, modificò la suddetta proposta di acquisto ((OMISSIS)); la C. di conseguenza modificò la proposta di concordato preventivo rivolta al Tribunale (25.6.2013); la domanda di concordato così emendata venne approvata dal comitato dei creditori (8.7.2013) ed omologata dal Tribunale di Monza (28.12.2013).

La MP non propose opposizione alla omologa del concordato.

Alla luce di tali fatti, la MP, nel precisare le proprie conclusioni all’esito del giudizio di primo grado, oltre a ribadire le proprie domande, chiese in subordine la dichiarazione di “cessazione della materia del contendere”.

4. Con sentenza 10.11.2015 n. 12616 il Tribunale di Milano dichiarò cessata la materia del contendere.

Ritenne che la materia del contendere era cessata:

-) sia perchè la C. International aveva modificato le proposte di acquisto originariamente rivolte alla C., le uniche della cui natura fraudolenta l’attrice si doleva;

-) sia, in ogni caso, perchè le proposte rivolte dalla C. International alla C., così come successivamente emendate, erano state poste da quest’ultima a fondamento della domanda di concordato, approvata dai creditori (ivi compresa la MP), ed omologata dal Tribunale, senza opposizione da parte della MP.

Quest’ultima pertanto, non “aveva interesse” (così il Tribunale) a dolersi in via autonoma della natura fraudolenta di atti e proposte recepiti in un concordato da essa approvato, in quanto avrebbe dovuto proporre le proprie doglianze attraverso l’opposizione all’omologazione del concordato, ex art. 180 L. Fall..

Stabilito ciò, il Tribunale ritenne tuttavia di condannare la MP alla rifusione delle spese di lite, in base al principio della “soccombenza virtuale”.

Il Tribunale infatti ritenne che la MP fosse “virtualmente soccombente”, poichè l’atto del quale aveva chiesto la revoca era una mera proposta, come tale priva di natura dispositiva, e non suscettibile di revoca ex art. 2901 c.c..

5. La sentenza di primo grado venne appellata dalla MP.

Con sentenza 31.5.2017 n. 2388 la Corte d’appello rigettò il gravame e condannò l’appellante alle spese.

La Corte d’appello ritenne che:

-) corrette erano le ragioni per le quali il Tribunale aveva dichiarato cessata la materia del contendere;

-) corrette erano le ragioni per le quali il Tribunale aveva ritenuto sussistere la soccombenza virtuale della MP;

-) il valore della causa, ai fini della liquidazione delle spese, doveva determinarsi in base al cumulo dei crediti che le due società attrici (una delle quali non più parte in causa) intendevano tutelare con l’azione pauliana, pari a 727.467,80 Euro.

6. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione dalla MP, con ricorso fondato su dodici motivi ed illustrato da memoria.

La ricorrente ha dichiarato di volere proporre le proprie doglianze unicamente nei confronti della C. International e della Gestioni Immobiliari.

Ha resistito con controricorso la C. International, e chiesto la condanna ex art. 96 c.p.c. della ricorrente.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo, il terzo, il quarto ed il sesto motivo di ricorso.

1.1. Il primo, il terzo, il quarto ed il sesto motivo di ricorso possono essere esaminati congiuntamente, perchè prospettano questioni o identiche, o connesse.

1.2. Coi suddetti quattro motivi di ricorso la MP lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione degli artt. 1326,1327,1329,1333,2900 e 2901 c.c..

Deduce che erroneamente la Corte d’appello, ai fini della valutazione della soccombenza virtuale, ha stimato che l’azione revocatoria da essa proposta, ove se ne fosse potuto esaminare il merito, si sarebbe dovuta dichiarare infondata, sul presupposto che l’atto del quale era stata chiesta la revoca non avesse natura dispositiva.

Osserva in contrario la società ricorrente che una proposta irrevocabile d’acquisto, quando in essa siano precisati i soggetti, l’oggetto, il prezzo ed i termini per la stipula del contratto, è assimilabile ad un contratto preliminare, ed in quanto tale può essere oggetto di azione revocatoria; che la C., recependo nella proposta di concordato preventivo la offerta di acquisto rivoltale dalla C. International, aveva per ciò solo manifestato la volontà di accettare la suddetta proposta irrevocabile; che in ogni caso avevano natura di atti dispositivi, e quindi erano revocabili, le garanzie rilasciate dai fratelli C. e dalla società Gestioni Immobiliari a favore della C. International; che del pari natura di atto dispositivo si sarebbe dovuta riconoscere alla rimessione, compiuta dalla C., del debito ad essa dovuto dalla C. International; che sussistevano, altresì, tutti gli altri elementi della azione revocatoria, e cioè la scientia fraudis del terzo e l’eventus damni; che comunque la C. International aveva modificato il contenuto della proposta di acquisto inviata alla C. ben tre mesi dopo la notifica dell’atto di citazione, con la conseguenza che, al momento in cui venne introdotto il presente giudizio, sussisteva l’interesse dell’attrice ad ottenere la declaratoria di revoca degli atti impugnati, e ciò impediva di addossare alla MP la soccombenza virtuale.

1.2. Prima di esaminare nel merito questi quattro motivi, è opportuno preliminarmente rilevare come, mentre il sesto motivo di ricorso è espressamente rivolto a contestare il giudizio di “soccombenza virtuale” compiuto dalla Corte d’appello ai fini della regolazione delle spese di lite, il terzo ed il quarto motivo di ricorso lamentano tout court la violazione, da parte della Corte d’appello, delle norme sull’azione revocatoria e sulla formazione dei contratti, come se la sentenza qui impugnata avesse statuito direttamente sulla relativa domanda.

Così, tuttavia, non fu, giacchè, come s’è detto, sull’azione pauliana la Corte d’appello dichiarò cessata la materia del contendere.

Ciò, nondimeno, non rende inammissibili i suddetti motivi di ricorso.

L’ambiguità di essi, infatti, è agevolmente superabile leggendoli in connessione col sesto motivo di ricorso, il quale ne riprende e sviluppa le censure al fine, espressamente dichiarato, di rimuovere la statuizione di condanna alle spese contenuta nella sentenza d’appello.

Deve, pertanto, trovare applicazione nel presente caso il principio, già affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui il giudice di legittimità, dinanzi ad un motivo di ricorso potenzialmente ambiguo, e suscettibile di essere interpretato tanto in modo che ne comporti la dichiarazione di inammissibilità; quanto in modo che ne comporti l’esame nel merito, deve privilegiare la seconda interpretazione (per l’affermazione di tale principio, si vedano ex multis, Sez. U, Sentenza n. 17931 del 24/07/2013, Rv. 627268 – 01; sostanzialmente nello stesso senso, più di recente, Sez. 3, Sentenza n. 17036 del 28/06/2018, Rv. 649425 – 01).

Conclusione, quest’ultima, derivante sia dai principi del giusto processo di cui all’art. 111 Cost.; sia dall’art. 6 CEDU, p. 1, (che come noto, insieme agli altri principi CEDU, costituisce canone fondamentale del diritto comunitario, ai sensi dell’art. 6 TUE), costantemente interpretato dalla Corte di Strasburgo nel senso che quando il testo d’una norma processuale (ma la regola non muta con riferimento all’interpretazione degli atti) sia suscettibile di più interpretazioni, tutte teoricamente plausibili, il giudice ha l’obbligo di adottare l’interpretazione che favorisca una decisione piena sul merito della causa, piuttosto che un’interpretazione la quale conduca ad un giudizio di inammissibilità in rito, e che pertanto non è consentito agli organi giudiziari degli Stati membri di dichiarare inammissibile un ricorso per cassazione, quando la Corte di cassazione sia comunque “messa dal ricorrente in condizione di determinare la base giuridica sulla quale deve procedere al controllo della decisione (impugnata)” (Corte EDU, sez. II, 29.3.2011, RTBF c. Belgio, in causa n. 50084/06).

1.3. Nel merito, le censure sopra riassunte sono manifestamente infondate.

Corretta fu, infatti, la decisione di merito nella parte in cui ha ritenuto che una proposta contrattuale, anche se irrevocabile, non costituisce un atto dispositivo, e che di conseguenza, se la domanda attorea fosse stata esaminata nel merito, la si sarebbe dovuta rigettare.

1.4. L’azione pauliana di cui all’art. 2901 c.c. ha infatti per effetto la privazione, nei soli confronti del creditore, dell’efficacia d’un atto dispositivo compiuto dal debitore, che a tutti gli altri fini resta valido ed efficace.

L’atto dispositivo revocabile ai sensi dell’art. 2901 c.c. può essere:

a) quello che muta la composizione quantitativa del patrimonio del debitore, come una donazione od una rimessione del debito;

b) quello che ne muta la composizione qualitativa, come la vendita di un immobile;

c) quello che impone al debitore un vincolo giuridico il quale lo obbligherà a compiere in futuro un atto dispositivo, come l’assunzione di debiti altrui o la concessione di garanzie.

1.5. Primo presupposto per l’utile esperimento dell’azione revocatoria è dunque l’accertamento della natura e del contenuto dell’atto di cui si invoca l’inefficacia relativa, che deve rientrare in una delle tre categorie suddette, e produrre una “modificazione giuridico-economica della situazione patrimoniale del debitore” (così già Sez. 3, Sentenza n. 1979 del 21/07/1966, Rv. 323844 – 01).

Questa modificazione peggiorativa può essere attuale o potenziale.

Quando è attuale (ad es. donazione d’un immobile) l’esperibilità dell’azione pauliana è in re ipsa.

Quando è potenziale l’atto va reputato dispositivo quando sono attuali e concreti i presupposti giuridici dell’impoverimento (ad esempio, nel caso di concessione di garanzie).

Quando, invece, l’atto di cui si chiede la revoca non costituisce che un segmento di una situazione in fieri, esso non ha natura dispositiva e non è revocabile: questa è la ragione per la quale, ad esempio, si è esclusa la revocabilità del contratto preliminare di vendita di un immobile, poichè non produce effetti traslativi (ex multis, Sez. 2, Sentenza n. 20310 del 15/10/2004, Rv. 577709 – 01).

Questa essendo la tassonomia degli atti revocabili ex art. 2901 c.c., è agevole rilevare che la proposta, anche irrevocabile, di stipulare un contratto non rientra in nessuna delle categorie sopra tratteggiate.

La proposta, infatti, è un atto prenegoziale destinato alla conclusione di un futuro negozio, ed il suo effetto è uno soltanto: quello di attribuire all’oblato la facoltà di accettarla.

Nel caso di specie, poi, uno dei soggetti di cui la MP si è dichiarata creditrice (la C.) era quegli che la proposta contrattuale aveva ricevuto, e non quegli che l’aveva formulata; e che quella proposta mai aveva accettato formalmente, ma solo recepito nella istanza di omologa, da parte del Tribunale, della proposta di concordato, alla quale la validità della proposta stessa era subordinata per volontà delle parti.

1.5. Fermi i rilievi che precedono, v’è ancora da aggiungere che varie ed ulteriori circostanze ostano, nel caso concreto, all’accoglimento dei motivi di ricorso qui in esame.

In primo luogo, il pacchetto di proposte rivolte dalla C. International alla C. era destinato ad essere recepito in una richiesta di concordato preventivo, ed era finalizzato ad ottenere l’approvazione e l’omologazione della relativa domanda di concordato preventivo. Quelle proposte, pertanto, sarebbero state prive di effetti persino se il destinatario le avesse accettate, e fino a quando non fosse intervenuta l’omologa da parte del Tribunale, avendo le parti espressamente subordinato la loro efficacia alla suddetta omologa.

1.6. Irrilevante, poi, è la circostanza che la C. International abbia modificato la proposta in esame soltanto dopo l’introduzione della presente lite (avvenuta, come s’è detto, il (OMISSIS)).

Ciò per due ragioni.

La prima ragione è che, per quanto detto, già la prima proposta (recepita in una domanda di concordato non omologata dal Tribunale) era insuscettibile di recare pregiudizio al creditore, con la conseguenza che la domanda attorea si sarebbe comunque dovute dichiarare infondata, anche se non vi fosse stato il mutamento di quella proposta.

La seconda ragione è che nella procedura di concordato pendente dinanzi al Tribunale di Monza, quest’ultimo già con decreto del 18 dicembre 2012 (e quindi prima dell’introduzione del presente giudizio) aveva chiesto alla C. varie integrazioni e modifiche alla proposta di concordato, sicchè è ragionevole ritenere che la modifica della proposta di acquisto da parte della C. International; la conseguente modifica della proposta di concordato nella quale quella proposta di acquisto era destinata a rifluire, e la conseguente omologazione del concordato così modificato siano state frutto dei rilievi compiuti in sede concorsuale dal Tribunale e dal commissario giudiziale, e non dell’iniziativa processuale della MP.

Ciò impedisce di condividere l’allegazione della ricorrente, secondo cui la materia del contendere nel presente giudizio ebbe a cessare sol perchè la C. e la C. International recedettero dai propri originari intenti in quanto allarmate dall’iniziativa processuale della MP; e di conseguenza impedisce di ritenere che la domanda della MP, al momento in cui venne introdotta, fu una iniziativa necessaria e necessitata, con conseguente diritto dell’attrice alla rifusione delle spese quanto meno della fase introduttiva del giudizio.

1.7. Irrilevante, ancora, è la circostanza che la proposta di acquisto rivolta dalla C. International alla C. contenesse anche la previsione di varie garanzie (pegno, ipoteca, promessa del fatto del terzo), le quali – al contrario di quanto sostenuto dalla ricorrente non furono neanch’esse “atti dispositivi” revocabili.

Quelle che la MP definisce “garanzie”, infatti, erano in realtà mere offerte di garanzie, le quali stavano e cadevano con la proposta contrattuale cui erano collegate. Sicchè, sin quando la proposta di acquisto dell’azienda commerciale della C. non avesse dato vita ad un contratto, nemmeno avrebbero acquistato efficacia nè il pegno (il quale esigeva la datio rei); nè l’ipoteca (la quale esigeva la trascrizione), nè la promessa del fatto del terzo.

1.8. Irrilevante, infine, è la circostanza che la proposta di acquisto rivolta dalla C. International alla C. contenesse anche la rinuncia, da parte di quest’ultima, al credito da essa vantato nei confronti della C. International.

Anche tale “rinuncia” infatti non costituiva affatto un atto abdicativo di un diritto (e dunque un atto revocabile), ma era soltanto uno dei punti della proposta contrattuale, insuscettibile di produrre qualsiasi effetto pregiudizievole al creditore, fintato che quella proposta non fosse stata accettata.

Accettazione la cui efficacia, per quanto detto, le parti vollero subordinare alla omologa del concordato preventivo nel quale la prima proposta della C. International era destinata a confluire, e che mai vi fu, per avere la C. International modificato, su indicazione del Tribunale fallimentare, la proposta suddetta.

2. Il secondo motivo di ricorso.

2.1. Col secondo motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, il vizio di omessa pronuncia di cui all’art. 112 c.p.c..

Sostiene che la Corte d’appello avrebbe omesso di pronunciarsi, sempre ai fini della regolazione delle spese, sulla revocabilità di tre atti diversi dalla proposta contrattuale (ritenuta atto non dispositivo non revocabile), e cioè:

-) le garanzie rilasciate dai fratelli C.;

-) le garanzie rilasciate dalla Gestioni Immobiliari;

-) la rinuncia da parte della società C. al credito da questa vantato nei confronti della società C. International.

2.2. Il motivo è infondato.

L’esame complessivo della sentenza d’appello rende palese che la Corte d’appello ha considerato la proposta contrattuale oggetto del contendere come un unicum inscindibile, e dunque composto sia dalla proposta di acquisto dell’azienda commerciale della C., sia dalla proposta di pagamento rateale, sia dalla offerta di garanzie reali e personali per l’adempimento dell’obbligo di pagamento del prezzo.

Nella valutazione della Corte d’appello, pertanto, i debitori della MP (la C. ed i fratelli C.) ed i debitores debitoris (la Gestioni Immobiliari) non compirono affatto quattro atti distinti (una proposta contrattuale da un lato, e tre atti di garanzia dall’altro), ma compirono un solo atto unitario, costituito da una proposta contrattuale contenente delle offerte di garanzia.

Tanto si desume in modo inequivoco dalla pagina 17, quarto capoverso, della sentenza impugnata, ove si fa riferimento, quale oggetto del contendere, alla “domanda di revocatoria della proposta di acquisto (…) e degli atti conseguenti (…), e segnatamente (…) le proposte di garanzia (…) e ogni atto ad essa collegato”. Omessa pronuncia, pertanto, non vi fu, in quanto le valutazioni della Corte d’appello sulla soccombenza virtuale devono intendersi riferite a tutti gli atti dei quali la società attrice aveva domandato la revoca.

3. Il quinto motivo di ricorso.

3.1. Col quinto motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione dell’art. 100 c.p.c..

Sostiene che erroneamente il Tribunale prima, e la Corte d’appello poi, hanno ritenuto che essa non avesse interesse a proporre la sua domanda, perchè avrebbe dovuto far valere le proprie doglianze nella sede concordataria.

Osserva in contrario la ricorrente che:

-) con l’atto introduttivo del presente giudizio essa aveva inteso tutelare non solo i crediti vantati nei confronti della C., ma anche quelli vantati nei confronti dei quattro fratelli C., i quali non potevano essere fatti valere in sede concordataria;

-) pretendere che la tutela in sede revocatoria dei crediti vantati nei confronti di una società commerciale ammessa al concordato preventivo debba avvenire necessariamente in sede concordataria sarebbe “una abnormità giuridica”.

3.2. Il motivo è in parte inammissibile, ed in parte infondato.

Nella parte in cui vi si sostiene che la MP non avrebbe potuto esercitare in sede concordataria l’azione revocatoria a garanzia dei crediti vantati nei confronti dei quattro fratelli C., il motivo è inammissibile: con esso, infatti, si pretende che questa Corte si pronunci in merito all’interesse ad agire della MP nei confronti di quattro persone (i fratelli C.) verso le quali per espressa volontà della ricorrente la sentenza d’appello non è stata impugnata.

Ma una eventuale affermazione della sussistenza di quell’interesse potrebbe avere per effetto la cassazione della sentenza impugnata con riferimento alla condanna alle spese nei confronti dei soli germani C., verso i quali però, come già detto, la MP ha rinunciato all’impugnazione.

E’ dunque evidente che non si può, nello stesso tempo, rinunciare ad impugnare nei confronti di una parte, e chiedere al giudice dell’impugnazione di pronunciare una sentenza che a quella stessa parte è destinata ad essere opponibile.

3.3. Nella parte restante il motivo è infondato, per tre ragioni in diritto.

La prima ragione è che colui il quale sostenga che un soggetto, il quale abbia assunto obblighi nei confronti del concordato, l’abbia fatto in frode delle sue ragioni creditorie, ha l’onere di proporre l’opposizione all’omologa del concordato: nessuna azione revocatoria individuale può inserirsi “come una lama” (secondo l’efficace metafora adottata dal Procuratore Generale nelle sue conclusioni d’udienza) nel contesto della procedura concorsuale.

Nella giurisprudenza di questa Corte, infatti, è da tempo condivisa la concezione processualistica del concordato fallimentare e di quello preventivo (ex plurimis, Sez. 1, Sentenza n. 460 del 19/01/1984, Rv. 432695 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 2655 del 23/04/1980, Rv. 406403 01; Sez. 1, Sentenza n. 4757 del 13/09/1979, Rv. 401341 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 4159 del 29/09/1977, Rv. 387806 – 01).

In virtù di tale concezione, la sentenza di omologazione del concordato si sovrappone agli accordi delle parti, che ne costituiscono soltanto il presupposto ed in essa restano assorbiti, obbligando tutti i potenziali soggetti del rapporto concorsuale, anche rimasti estranei alla relativa pronuncia, in virtù dell’efficacia erga omnes che la caratterizza (art. 184 L. Fall., comma 1, primo periodo).

Ne consegue che l’efficacia della sentenza di omologazione del concordato vincola i creditori del soggetto ammesso al concordato, a nulla rilevando che questi fossero, per avventura, anche creditori dei terzi che abbiano assunto obblighi nei confronti del concordato stesso.

Pertanto se l’atto di un terzo sia lesivo degli interessi del creditore concordatario od anche d’un terzo, e questi sia per avventura anche creditore del disponente, egli non può – in linea di principio esercitare autonomamente l’azione revocatoria, perchè la rimozione degli effetti della sentenza di omologazione è affidata dalla legge a mezzi tassativi di impugnazione nei riguardi di alcuni terzi, e non ne possono essere aggirati gli effetti attraverso l’esperimento autonomo d’una azione revocatoria.

E nel caso di specie un mezzo tassativo di impugnazione esisteva, ed era rappresentato per l’appunto dall’opposizione di cui all’art. 180 L. Fall., norma che attribuisce il potere di opposizione ai creditori ed a “qualsiasi interessato”: formula che ovviamente non si può considerare un’inutile ripetizione della prima qualifica.

Pertanto il creditore della società ammessa al concordato, quando sia nello stesso tempo anche creditore di un terzo il quale a qualunque titolo abbia assunto obblighi nei confronti della procedura, non può esperire in via autonoma l’azione revocatoria nei confronti del suddetto terzo, ma ha l’onere di impugnare la sentenza di omologa del concordato preventivo (così Sez. 1, Sentenza n. 5327 del 03/10/1988, Rv. 459981 – 01, cui si deve altresì la ricostruzione dogmatica appena riassunta; nella motivazione di tale sentenza, inoltre, si afferma che “la dichiarazione (del terzo che cede beni al concordato) in sè per sè, non ha la minima attitudine a pregiudicare i loro creditori, ex art. 2901 c.c., perchè (è) priva di qualsiasi efficacia al di fuori della omologazione del concordato, contenuta nella sentenza, la quale soltanto è l’atto pregiudizievole”).

3.3. Vi è poi, come accennato, una seconda ragione giuridica che ostava all’accoglimento della domanda proposta dalla MP, ove se ne fosse dovuto esaminare il merito.

L’azione pauliana, come noto, non tende all’annullamento del negozio affetto da frode, nè a fare rientrare il bene alienato nel patrimonio del debitore, ma ha il solo scopo di consentire ai creditori l’esecuzione sul bene stesso, che resta nel patrimonio del terzo acquirente (art. 2902 c.c.).

Tuttavia, una volta che l’azione revocatoria fosse accolta, ed il terzo acquirente costretto a subire le azioni esecutive sul bene oggetto dell’atto impugnato, il terzo evitto acquisterà una ragione di credito verso l’alienante, debitore di chi promosse l’azione revocatoria.

Da ciò consegue che, se fosse possibile esperire autonomamente l’azione revocatoria contro il terzo che abbia assunto obblighi nei riguardi del concordato, il debitore ammesso al concordato sarebbe costretto, in via indiretta, a rifondere al terzo solvens l’importo che il creditore riuscirà a riscuotere da lui attraverso la revocatoria, anche in misura eccedente la percentuale oggetto del concordato.

Un tale effetto, però, sarebbe in evidente contrasto con il principio secondo il quale il concordato omologato, quando sia stato esattamente eseguito, libera il debitore per le obbligazioni preconcordatarie, e nessuna ulteriore azione, in relazione a tali obbligazioni, è più concessa ai creditori.

In applicazione di tali principi, questa Corte ha già da tempo negato l’ammissibilità dell’azione revocatoria proposta dal creditore che, dopo l’omologazione del concordato preventivo in favore del proprio debitore, volesse realizzare nei confronti d’un terzo la parte del suo credito destinata a rimanere insoluta dopo l’esecuzione del concordato (Sez. 1, Sentenza n. 1441 del 10/06/1964, Rv. 302040 01).

3.4. La terza ragione di infondatezza in Lire del motivo di ricorso qui in esame, correttamente evocata dal Procuratore Generale nelle sue conclusioni, risiede nel fatto che, una volta formulata ed omologata la domanda di concordato preventivo, sul patrimonio del debitore opera il vincolo della c.d. “cristallizzazione della massa passiva”, per effetto del quale vi è l’impossibilità giuridica anche solo di ipotizzare un pregiudizio per il creditore suscettibile di tutela con l’azione revocatoria.

4. Il settimo motivo di ricorso.

4.1. Col settimo motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, la mancata valutazione dell’inefficacia, ai sensi degli artt. 161 e 167 L. Fall., dell’atto di rinuncia da parte della C. al credito da questa vantato verso la C. International.

Sostiene che quell’atto di rinuncia, ai sensi dell’art. 161 L. Fall., era inefficace nei confronti dei creditori in assenza di autorizzazione del giudice delegato, e conclude che per effetto di tale efficacia “tanto la sentenza di primo grado quanto la sentenza impugnata avrebbe dovuto riconoscere la soccombenza virtuale dei convenuti”.

4.2. Il motivo è inammissibile.

Infatti, essendovi state due decisioni conformi nei gradi di merito, non è consentito in questa sede invocare il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, giusta la previsione di cui all’art. 348 ter c.p.c., comma 5.

Tale norma, introdotta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, (convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 134), giusta la previsione del D.L. citato, art. 54, comma 2, si applica ai ricorsi avverso sentenze pronunciate all’esito di giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione anteriormente all’11 settembre 2012 (così già Sez. 5 -, Ordinanza n. 11439 del 11/05/2018, Rv. 648075 – 01): e nel caso di specie il giudizio di appello è iniziato nel 2015, dunque molto dopo l’introduzione della novella codicistica suddetta.

5. L’ottavo motivo di ricorso.

5.1. Con l’ottavo motivo la ricorrente lamenta (formalmente prospettando il vizio di omesso esame d’un fatto decisivo, ex art. 360 c.p.c., n. 5) che la Corte d’appello avrebbe erroneamente rigettato il motivo d’appello col quale essa appellante si era doluta della determinazione del valore della causa, per come compiuto dal giudice di primo grado, ai fini della liquidazione delle spese.

Deduce che nel caso di specie l’azione revocatoria era stata proposta a garanzia di due crediti: uno determinato (quello vantato nei confronti della C.); l’altro indeterminato (quello risarcitorio vantato nei confronti dei quattro fratelli C.).

Di conseguenza, vertendosi in un caso di cumulo di una domanda di valore determinato con un’altra di valore determinato, tutta la causa si sarebbe dovuta ritenere di valore indeterminato, ed applicare il parametro previsto per le cause di tale valore ai fini della liquidazione degli onorari.

5.2. Prima di esaminare il motivo nel merito, v’è da rilevare come il suo contenuto non sia coerente con la sua intitolazione.

La ricorrente infatti, pur prospettando formalmente un “vizio di omesso esame del fatto”, di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, nella sostanza lamenta un vero e proprio errore di diritto, e cioè la violazione delle regole processuali concernenti la regolazione delle spese, così prospettando il differente vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Questo errore nell’inquadramento della censura, tuttavia, non è di ostacolo all’esame dell’ottavo motivo di ricorso.

Infatti, nel caso in cui il ricorrente incorra nel c.d. “vizio di sussunzione” (e cioè erri nell’inquadrare l’errore commesso dal giudice di merito in una delle cinque categorie previste dall’art. 360 c.p.c.), il ricorso non può per ciò solo dirsi inammissibile, quando dal complesso della motivazione adottata dal ricorrente sia chiaramente individuabile l’errore di cui si duole, come stabilito dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, Sentenza n. 17931 del 24/07/2013).

Nel caso di specie, come accennato, l’illustrazione contenuta nelle pp. 20-23 del ricorso è sufficientemente chiara nel prospettare la violazione, da parte della Corte d’appello, dell’art. 91 c.p.c. e D.M. 10 marzo 2014, n. 55, art. 5: e dunque il motivo è ammissibile.

5.3. Nel merito, tuttavia, il motivo è infondato.

Questa Corte, infatti, ha già stabilito il principio per il quale, ove siano state proposte più domande, alcune di valore indeterminabile ed altre di valore determinato, la controversia deve essere ritenuta, nel complesso, di valore indeterminabile, opera solo laddove l’applicazione dello scaglione tariffario previsto per le cause di valore indeterminabile consenta il riconoscimento di compensi superiori rispetto a quelli che deriverebbero facendo applicazione dello scaglione applicabile in ragione del cumulo delle domande di valore determinato (Sez. 2 -, Sentenza n. 4187 del 16/02/2017, Rv. 643044 – 01).

Se così non fosse, e si ritenesse che debba sempre applicarsi il criterio di liquidazione previsto per le controversie di valore indeterminabile, anche quando ciò non rechi alcun vantaggio al professionista (il quale anzi vedrebbe liquidate le sue competenze sulla base di criteri riduttivi rispetto a quelli da seguire cumulando le sole domande di valore determinato), si perverrebbe all’irrazionale conclusione che l’attività professionale connotata da maggiore complessità (in quanto contemplante la necessità di approntare difese, oltre che per le domande di valore determinato, anche per quella di valore indeterminabile) sarebbe compensata con una somma inferiore rispetto a quella riconoscibile per l’attività difensiva relativa alle sole domande di valore determinato.

5.4. Nel caso di specie, la domanda proposta dalla società odierna ricorrente era una azione revocatoria: ed è pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che il valore delle cause aventi ad oggetto l’azione pauliana data determinato in base al valore del credito a cautela del quale è stata proposta domanda (ex multis, Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 10089 del 09/05/2014, Rv. 630692 – 01).

I crediti a cautela del quale la MP propose la sua azione revocatoria, come accennato, erano due: il primo, quello nei confronti dei fratelli C., di valore indeterminato; il secondo, nei confronti della C., pari ad Euro 407.338,47.

Andavano pertanto applicati, per la liquidazione dei compensi relativi al primo grado di giudizio, i parametri previsti dello scaglione di valore compreso tra 260.00 e 520.000 Euro.

Per tale scaglione, il ricordato D.M. n. 55 del 2014 prevede – anche al netto del compenso previsto per la fase istruttoria, come invocato dalla ricorrente – un compenso massimo di Euro 20.650. Avendo dunque il Tribunale liquidato la somma di Euro 20.000, esso non ha violato i parametri legali; lo stabilire poi se la liquidazione degli onorari professionali dovesse avvenire in misura minima, media o massima, ciò è questione riservata alla valutazione discrezionale del giudice di merito, e non sindacabile in sede di legittimità.

6. I motivi nono, decimo ed undicesimo.

6.1. Anche i motivi dal nono all’undicesimo censurano la liquidazione delle spese.

Con tutti e tre questi motivi, prospettando sia il vizio di violazione di legge di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3; sia quello di omesso esame del fatto decisivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, la ricorrente torna a ripetere che sia il Tribunale, sia la Corte d’appello, avrebbero errato nel determinare il valore della causa ai fini della liquidazione delle spese di lite; che il giudice sarebbe stato “tenuto” ad applicare i valori medi delle tabelle allegate al D.M. n. 55 del 2014; che in ogni caso il valore della causa si sarebbe dovuto determinare in base al credito a garanzia del quale venne proposta l’azione revocatoria, ma al netto della falcidia concordataria, che nella specie era pari a circa il 75%; che non vi era ragione per aumentare i compensi in considerazione della complessità della causa; che in ogni caso il giudice di primo grado non aveva affatto motivato le ragioni di tale aumento; che la sentenza d’appello ha del pari omesso di motivare il rigetto del motivo con cui la MP aveva impugnato la sentenza di primo grado in punto di regolazione delle spese; che anche la sentenza d’appello ha errato nel determinare il valore della causa, per le ragioni già più sopra indicate; che, infine, la corte d’appello aveva trascurato di condannare la società gestioni immobiliari (la quale si era opposta alla istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza di primo grado proposta ex art. 283 c.p.c. dalla MP) alla rifusione delle spese del procedimento incidentale di sospensione dell’efficacia della sentenza di primo grado, conclusosi nel senso favorevole all’odierna ricorrente.

6.2. Tutte le censure sopra riassunte sono infondate, in quanto:

a) il valore della causa, per quanto già detto, fu correttamente determinato dal Tribunale e dalla Corte d’appello;

b) la Corte d’appello ha liquidato a titolo di spese la somma di Euro 14.000, laddove in base allo scaglione da 260.000 a 520.000 Euro avrebbe potuto liquidare una somma fino a 24.408 Euro;

c) il giudice di merito non è affatto “tenuto” a liquidare le spese di lite in base ai valori medi risultante dai parametri di legge;

d) la valutazione della complessità o difficoltà della causa, ai fini della determinazione delle spese di lite, è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito non sindacabile in sede di legittimità;

e) non andava applicata, ai fini della determinazione del valore della causa, la falcidia concordataria, avendo la società attrice convenuto, fra gli altri, i quattro fratelli C., nei confronti dei quali non operava ovviamente la suddetta falcidia (ovviamente è irrilevante, ai fini della determinazione del valore della controversia, la circostanza che quella pretesa fosse infondata od inammissibile);

f) le spese del subprocedimento incidentale di sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza impugnata con l’appello, formulata ai sensi dell’art. 283 c.p.c., seguono la soccombenza finale e complessiva, al pari di quelle del procedimento principale (Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 2671 del 05/02/2013, Rv. 624920 – 01). Pertanto, nel caso di rigetto del gravame, legittimamente sono poste a carico della parte appellante anche le spese del suddetto subprocedimento incidentale, a nulla rilevando che esso si fosse concluso con l’accoglimento dell’istanza di sospensione.

7. Il dodicesimo motivo.

7.1. Col dodicesimo motivo la ricorrente censura la scelta della Corte d’appello di non compensare, anche parzialmente le spese di lite del giudizio di appello.

Deduce che vi era, nella specie, soccombenza parziale, in quanto varie eccezioni preliminari sollevate dagli appellanti erano state rigettate; la domanda riconvenzionale di condanna dell’appellante ex art. 96 c.p.c. era stata rigettata; l’odierna ricorrente era risultata vittoriosa nel subprocedimento incidentale di sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza di primo grado.

7.2. Il motivo è inammissibile, in quanto la scelta di compensare o non compensare le spese di lite è frutto di una valutazione discrezionale riservata al giudice di merito, e non censurabile in sede di legittimi.

Nè sussisteva, nel caso di specie, alcuna soccombenza parziale, dal momento che il rigetto di eccezioni pregiudiziali o preliminari sollevate dalla parte appellata non costituisce in senso tecnico una “soccombenza” di quest’ultimo, nel caso in cui il gravame sia comunque rigettato.

8. La responsabilità aggravata.

8.1. Il giudizio concluso della presente sentenza è iniziato in primo grado il (OMISSIS).

Ad esso, pertanto, è applicabile l’art. 96 c.p.c., comma 3, nel testo aggiunto dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 45, comma 12, il quale stabilisce che “in ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell’art. 91, il giudice, anche d’ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata”. Norma che, per espressa previsione della testè L. citata, art. 58, comma 1, si applica “ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore”.

8.2. Ciò posto circa la disciplina applicabile, questa Corte ritiene che agire o resistere in giudizio con mala fede o colpa grave vuol dire azionare la propria pretesa, o resistere a quella avversa, con la coscienza dell’infondatezza della domanda o dell’eccezione; ovvero senza aver adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza dell’infondatezza della propria posizione.

Nel caso di specie, la ricorrente ha proposto un ricorso sostenendo molteplici tesi insostenibili: che una proposta contrattuale costituirebbe un atto revocabile; che la sentenza impugnata per cassazione aveva omesso di pronunciarsi su una parte della domanda, ad onta del suo chiaro tenore letterale in senso contrario; che il creditore di soggetto ammesso al concordato preventivo possa promuovere un’azione revocatoria al di fuori del concordato e nonostante la prestata acquiescenza all’omologa di esso.

Tesi così distanti da principi giuridici pacifici e risalenti, e ripetutamente affermati da questa Corte, ad avviso del Collegio costituiscono un’ipotesi (almeno) di colpa grave, consistente nel non intelligere quod omnes intelligunt.

La ricorrente va di conseguenza condannata d’ufficio, ai sensi dell’art. 96 c.p.c., comma 3, al pagamento in favore delle parti intimate, in aggiunta alle spese di lite, d’una somma equitativamente determinata a titolo di risarcimento del danno.

Tale somma viene stabilita assumendo a parametro di riferimento l’importo delle spese dovute alla parte vittoriosa per questo grado di giudizio, e nella specie può essere fissata in via equitativa ex art. 1226 c.c. nell’importo di Euro 5.000, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente ordinanza.

9. Le spese.

9.1. Le spese del presente giudizio di legittimità vanno a poste a carico della ricorrente, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1, e sono liquidate nel dispositivo.

9.2. Il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17).

P.Q.M.

la Corte di cassazione:

(-) rigetta il ricorso;

(-) condanna Milano Parquet s.r.l. alla rifusione in favore di C. International s.r.l. delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di Euro 10.200, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 2, comma 2;

(-) condanna Milano Parquet s.r.l. al pagamento in favore di C. International s.r.l. della somma di Euro 5.000, oltre interessi come in motivazione;

(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte di Milano Parquet s.r.l. di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, il 3 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA