Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26298 del 20/12/2016
Cassazione civile, sez. VI, 20/12/2016, (ud. 13/10/2016, dep.20/12/2016), n. 26298
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 21022-2015 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende;
– ricorrente –
contro
LA MARGHERITA IMMOBILIARE SRL, R.R.;
– intimate –
avverso la sentenza n. 1387/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 09/04/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
13/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA CRUCITTI.
Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in
data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in
forma semplificata.
Fatto
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Nella controversia avente ad origine l’impugnazione da parte di La margherita immobiliare s.r.l., in persona di Raffaella Rocca, legale rappresentante pro tempore, di avviso di liquidazione con il quale era stato rettificato, ai fini delle imposte indirette il valore di un immobile acquistato dalla contribuente, la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, con la sentenza indicata in epigrafe, dichiarava l’appello, proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la decisione di primo grado, inammissibile perchè carente di alcuna censura avverso l’iter logico argomentativo della decisione impugnata e di denuncia circa gli errori procedurali nei quali il primo Giudice sarebbe incorso.
Avverso la sentenza ricorre l’Agenzia delle Entrate affidandosi ad unico motivo.
Le intimate non hanno svolto attività difensiva.
A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c. è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione.
La controversia trova soluzione per ragioni di mero rito.
Il ricorso, infatti, è inammissibile per non essere stato prodotto in atti l’avviso di ricevimento prescritto dalla legge in caso di notificazione, come nella specie, a mezzo posta.
La notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce, invero, con la spedizione dell’atto, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario e l’avviso di ricevimento prescritto dall’art. 149 c.p.c. è il solo documento idoneo a provare sia l’intervenuta consegna, sia la data di essa, sia l’identità della persona a mani della quale è stata eseguita; ne consegue che, ove tale mezzo sia stato adottato per la notifica del ricorso per cassazione, la mancata produzione dell’avviso di ricevimento comporta non la mera nullità, bensì l’inesistenza della notificazione (della quale, pertanto, non può essere disposta la rinnovazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c.) e la dichiarazione di inammissibilità del ricorso medesimo.
Non vi è pronuncia sulle spese per la mancanza di attività difensiva da parte delle intimate.
PQM
La Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2016.
Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2016