Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26298 del 18/10/2018
Cassazione civile sez. I, 18/10/2018, (ud. 12/07/2018, dep. 18/10/2018), n.26298
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –
Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –
Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –
Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 7942/2012 proposto da:
V.A., Vi.An., V.C., elettivamente
domiciliati in Roma, Via Alessandro Serpieri n. 11, presso lo studio
dell’avvocato Mete Alessandro, rappresentati e difesi dall’avvocato
Florio Fabio, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrenti –
contro
Fallimento della (OMISSIS) S.p.a., in persona del Curatore avv.
F.E., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la
Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso
dall’avvocato Maccari Raffaele, giusta procura a margine del
controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 62/2011 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,
depositata il 03/02/2011;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
12/07/2018 dal Cons. Dott. TERRUSI FRANCESCO;
lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto
Procuratore Generale Dott. VITIELLO Mauro, che ha chiesto che la
Corte di Cassazione, in Camera di consiglio, voglia rigettare il
ricorso.
Fatto
RILEVATO
che:
la curatela del fallimento di (OMISSIS) s.p.a., sulla premessa di essere creditrice di Vi.Al., amministratore unico della società fallita, e di avere intrapreso azione di responsabilità L. Fall., ex art. 146, convenne in giudizio il predetto e i figli – V.A., C. e An. – agendo in surrogazione per un rilevante credito restitutorio del primo;
Vi.Al. rimase contumace, mentre gli altri convenuti eccepirono la carenza di legittimazione della curatela e comunque l’infondatezza della domanda, essendosi trattato di donazione indiretta delle quote del capitale di una società, acquisite mediante l’impiego della somma, e sostenendo di aver già provveduto alla restituzione come da quietanze liberatorie sottoscritte dal padre;
l’adito tribunale di Messina rigettò la domanda, ma la corte d’appello ribaltò la decisione e condannò i fratelli V. a pagare ciascuno a favore di Vi.Al. la somma di Euro 361.519,82, oltre interessi di legge dal 27-3-97 al saldo, nonchè a rifondere le spese del secondo grado di giudizio;
avverso la sentenza d’appello hanno proposto ricorso per cassazione V.A., C. e An., e la curatela ha resistito con controricorso.
Diritto
CONSIDERATO
che:
questa Corte, con ordinanza interlocutoria n. 1449 del 2018, rilevato che il ricorso non era stato notificato ad Vi.Al., litisconsorte necessario, ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei suoi confronti;
l’ordinanza risulta comunicata in data 19-1-2018, con termine di giorni 60 per l’adempimento;
l’integrazione del contraddittorio – come attestato dalla cancelleria – non è stata effettuata;
consegue l’inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 331 c.p.c.; l’inerzia di entrambe le parti induce a compensare le spese processuali.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 12 luglio 2018.
Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2018