Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26297 del 25/11/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 26297 Anno 2013
Presidente: ROSELLI FEDERICO
Relatore: D’ANTONIO ENRICA

SENTENZA
sul ricorso 20838-2008 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585, in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo
studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la
rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– ricorrente –

2013
3029

contro

PERSIANI SERENA C.F. PRSSRN74M60H501H, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA RENO 21, presso lo studio
dell’avvocato RIZZO ROBERTO, che la rappresenta e

Data pubblicazione: 25/11/2013

difende, giusta delega in atti;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 939/2007 della CORTE D’APPELLO
di ROMA, depositata il 16/08/2007 R.G.N. 9713/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

D’ANTONIO;
udito l’Avvocato BUTTAFOCO ANNA per delega FIORILLO
LUIGI;
udito l’Avvocato RIZZO ROBERTO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARCELLO MATERA ) che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

udienza del 24/10/2013 dal Consigliere Dott. ENRICA

RG n 20838/2008

Poste Italiane/ Persiani Serena

Svolgimento del processo
Con sentenza depositata il 17/8/2007 la Corte d’Appello di Roma , per quel che qui rileva, ha
dichiarato la nullità del termine apposto al contratto stipulato tra Poste Italiane e Persiani Serena per
il periodo 1/6/99-30/9/99 per” esigenze eccezionali conseguenti alla fase di ristrutturazione e
rimodulazione degli assetti occupazionali in corso, quale condizione per la trasformazione della
natura giuridica dell’ente ed in ragione della graduale introduzione di nuovi processi produttivi , di

sul territorio delle risorse umane”ai sensi dell’art 8 del CCN L , dell’accordo del 25/9/97 e
successive integrazioni .
La Corte territoriale ha rilevato l’illegittimità del termine in quanto tale causale era da ritenere
ammessa solo per le assunzioni disposte fino alla data del 30.4.98.
Circa le conseguenze risarcitorie ha limitato il danno alle retribuzioni perse dalla costituzione in
mora del 7/12/2000 e per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto ( 1/10/99).
Avverso la sentenza propone ricorso in cassazione Poste formulando 3 motivi .
Si costituisce la Persiani con controricorso .
Motivi della decisione
I motivi dedotti da Poste Italiane s.p.a. possono essere così sintetizzati:
violazione dell’art. 23 della legge 28.2.87 n. 56, dell’art 8 del ceni 26.11.94, nonché degli
accordi sindacali del 25.9.97, 16.1.98 e 27.4.98, 2.7.98, del 24.5.99 e del 18.1.2001 in connessione
con gli artt 1362 e seg contestandosi l’interpretazione della contrattazione collettiva cui è pervenuto
il giudice di merito che ha ritenuto di individuare nella data del 30/4/98 il termine ultimo di validità
ed efficacia temporale dell’accordo integrativo del 25/9/97 (motivo 1);
insufficienza della motivazione della sentenza impugnata quando afferma che l’accordo
25.9.97 deroga alla disciplina generale del contratto a termine e poi sostiene che l’ipotesi pattizia
derogatoria sarebbe soggetta ad un limite temporale di efficacia non previsto né dal contratto
collettivo né dall’Accordo sindacale del 25/9/1997 ,ma soltanto dai cosiddetti accordi
attuativi(motivo 2);
violazione e falsa applicazione degli arti. 1217, 1223 c.c. delle norme sulla messa in mora
e sulla corrispettività delle prestazioni sostenendosi che erroneamente il giudice di merito aveva
ritenuto costituire atto di messa in mora una scrittura che non conteneva alcuna offerta della
prestazione di lavoro nonché contraddittorietà di motivazione sul punto ( motivo 3)
I primi due motivi ,congiuntamente esaminati , sono infondati.

1

sperimentazione di nuovi servizi ed in attesa dell’attuazione del progressivo e completo equilibrio

Deve richiamarsi quanto già affermato da questa Corte, sulla scia di Cass. S.U. 2/3/2006 n. 4588,
secondo cui “l’attribuzione alla contrattazione collettiva, della L. n. 56 del 1987, ex art. 23, del
potere di definire nuovi casi di assunzione a termine rispetto a quelli previsti dalla L. n. 230 del
1962, discende dall’intento del legislatore di considerare l’esame congiunto delle parti sociali sulle
necessità del mercato del lavoro idonea garanzia per i lavoratori ed efficace salvaguardia per i loro
, diritti (con l’unico limite della predetenninazione della percentuale di lavoratori da assumere a
termine rispetto a quelli impiegati a tempo indeterminato) e prescinde, pertanto, dalla necessità di

condizioni oggettive di lavoro o soggettive dei lavoratori ovvero di fissare contrattualmente limiti
temporali all’autorizzazione data al datore di lavoro di procedere ad assunzioni a tempo
determinato” (v. Cass. 4- 8-2008 n. 21063,v. anche Cass. 20-4-2006 n. 9245, Cass. 7-3-2005 n.
4862, Cass. 26-7-2004 n. 14011). “Ne risulta, quindi, una sorta di “delega in bianco” a favore dei
contratti collettivi e dei sindacati che ne sono destinatari, non essendo questi vincolati alla
individuazione di ipotesi comunque omologhe a quelle previste dalla legge, ma dovendo operare sul
medesimo piano della disciplina generale in materia ed inserendosi nel sistema da questa delineato”
(v., fra le altre, Cass. 4-8-2008 n. 21062, Cass. 23-8-2006 n. 18378).
In tale quadro, ove però un limite temporale sia stato previsto dalle parti collettive, la sua
inosservanza determina la nullità della clausola di apposizione del termine (v. fra le altre Cass.
23/8/2006 n. 18383, Cass. 14-4-2005 n. 7745, Cass. 14-2-2004 n. 2866).
In particolare, come questa Corte ha più volte rilevato, “in materia di assunzioni a termine di
dipendenti postali, con l’accordo sindacale del 25 settembre 1997, integrativo dell’art. 8 del c.c.n.l.
26 novembre 1994, e con il successivo accordo attuativo, sottoscritto in data 16 gennaio 1998, le
parti hanno convenuto di riconoscere la sussistenza della situazione straordinaria, relativa alla
trasformazione giuridica dell’ente ed alla conseguente ristrutturazione aziendale e rimodulazione
degli assetti occupazionali in corso di attuazione, tino alla data del 30 aprile 1998; ne consegue che
deve escludersi la legittimità delle assunzioni a termine cadute dopo il 30 aprile 1998, per carenza
del presupposto normativo derogatorio, con la ulteriore conseguenza della trasformazione degli
stessi contratti a tempo indeterminato, in forza della L. 18 aprile 1962, n. 230, art. 1″ (v., fra le altre,
Cass. 1/10/2007 n. 20608, Cass. 27-3-2008 n. 7979, Cass. 18-3-2011 n. 6294, Cass. 31-3-2011 n.
7502).Nella specie, pertanto, la sentenza impugnata non è censurabile per aver dichiarato la nullità
del termine apposto al contratto stipulato in data 1/6/99 e l’esistenza di un rapporto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato fin da detto contratto.
Con il terzo motivo la ricorrente denuncia violazione falsa applicazione di norme di
diritto in relazione agli articoli 1217 e 1233 c.c. (360 n 3 cpc) . Osserva che a seguito
2

individuare ipotesi specifiche di collegamento fra contratti ed esigenze aziendali o di riferirsi a

dell’accertamento giudiziale dell’illegittimità del contratto a termine il dipendente ha diritto al
pagamento delle retribuzioni soltanto dalla data di riammissione in servizio, salvo che abbia
costituito in mora il datore di lavoro ,offrendo espressamente la prestazione lavorativa
determinando una situazione di mora accipiendi del datore di lavoro ,situazione questa che non è
integrata dall’istanza per il tentativo obbligatorio di conciliazione , esclusivamente prodromica
all’instaurazione della controversia..
La ricorrente formula ex art 366 bis èpc ,che va applicato nella fattispecie ratione temporis , il

lavoratore — a seguito dell’accertamento giudiziale dell’illegittimità del contratto a termine
stipulato- ha diritto al pagamento delle retribuzioni soltanto dalla data di riammissione in servizio,
salvo che abbia costituito in mora il datore di lavoro , offrendo espressamente la prestazione
lavorativa nel rispetto della disciplina di cui all’art 1206 e seg cc”
Osserva il Collegio che il quesito riguardante la mora credendi risulta del tutto generico e non
pertinente rispetto alla fattispecie, in quanto si risolve nell’enunciazione in astratto delle regole
vigenti nella materia, senza enucleare il momento di conflitto rispetto ad esse del concreto
accertamento operato dai giudici di merito ( cfr in tal senso tra le tante, Cass. n 80/2011, n
9583/2011).
Il quesito di diritto, richiesto a pena di inammissibilità del relativo motivo, in base alla
giurisprudenza consolidata di questa Corte, deve infatti essere formulato in maniera specifica e deve
essere chiaramente riferibile alla fattispecie dedotta in giudizio (v. ad es. Cass. S.U. 5-1-2007 n. 36),
dovendosi pertanto ritenere come inesistente un quesito generico e non pertinente. In particolare
“deve comprendere l’indicazione sia della “regola iuris” adottata nel provvedimento impugnato, sia
del diverso principio che il ricorrente assume corretto e che si sarebbe dovuto applicare in
sostituzione del primo” e “la mancanza anche di una sola delle due suddette indicazioni rende il
ricorso inammissibile” (v. Cass. 30-9-2008 n. 24339).
Così risultato inammissibile detto motivo , riguardante le conseguenze economiche della nullità del
termine, neppure potrebbe incidere in qualche modo nel presente giudizio lo ius superveniens,
rappresentato dall’art. 32, commi 50,60 e 7° della legge 4 novembre 2010 n. 183, in vigore dal 24
novembre 2010.
In proposito, infatti, come questa Corte ha più volte affermato, in via di principio, costituisce
condizione necessaria per poter applicare nel giudizio di legittimità lo ius superveniens che abbia
introdotto, con efficacia retroattiva, una nuova disciplina del rapporto controverso, il fatto che
quest’ultima sia in qualche modo pertinente rispetto alle questioni oggetto di censura nel ricorso, in

3

seguente quesito di diritto: dica la SC se per il principio di corrispettività della prestazione il

ragione della natura del controllo di legittimità, il cui perimetro è limitato dagli specifici motivi di
ricorso (cfr. Cass. 8 maggio 2006 n. 10547, Cass. 27-2-2004 n. 4070).
In tale contesto, è altresì necessario che il motivo di ricorso che investe, anche indirettamente,
il tema coinvolto dalla disciplina sopravvenuta, oltre ad essere sussistente, sia altresì ammissibile
secondo la disciplina sua propria (v. fra le altre Cass. 4-1-2011 n. 80 cit.).
Orbene tale condizione non sussiste nella fattispecie.

PQM
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a pagare le spese processuali liquidate in € 100,00 per
esborsi ed € 3.500,00 per compensi, professionali ,oltre accessori di legge.
Roma 24/10/2013
Il Presidente

L’estensore
E ca4 I ARtonio

Federico Roselli

w-;

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Donatella CO

Le spese processuali seguono la soccombenza.

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