Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26297 del 18/11/2020

Cassazione civile sez. VI, 18/11/2020, (ud. 29/10/2020, dep. 18/11/2020), n.26297

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 31071-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

A.A., A.E.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2975/1/2018 della COMMISSIONE TRBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 09/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 29/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. LORENZO

DELLI PRISCOLI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

il contribuente proponeva ricorso avverso l’avviso di accertamento catastale emesso dall’Agenzia delle entrate col quale si disponeva la variazione di classamento relativo ad immobili siti in (OMISSIS), L. n. 311 del 2004, ex art. 1, comma 335;

la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso della contribuente in relazione all’insufficienza della motivazione dell’accertamento catastale;

la Commissione Tributaria Regionale dichiarava inammissibile l’appello dell’Agenzia delle entrate per vizio insanabile della notifica che deve intendersi come giuridicamente inesistente, posto che l’atto risulta essere inviato al contribuente a mezzo posta per mezzo di un operatore privato (Nexive s.p.a.), mentre l’unico soggetto abilitato all’epoca della notifica era Poste s.p.a., dal momento che l’abrogazione – non avente efficacia retroattiva – dell’attribuzione in esclusiva a quest’ultima dei servizi inerenti le notifiche degli atti giudiziari è avvenuta solo a partire dal 10 settembre 2017, mentre l’appello è stato proposto in data antecedente;

l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso affidato ad un motivo mentre la parte contribuente non si costituiva; con ordinanza interlocutoria n. 34423 del 2019 questa Corte – ritenuta la necessità di attendere il deposito della sentenza delle Sezioni Unite in merito alla validità della notifica degli atti tramite servizi di posta gestiti da licenziatario privato rinviava la causa a nuovo ruolo; in prossimità dell’udienza l’Agenzia delle Entrate depositava memoria insistendo per l’accoglimento del ricorso; con ordinanza interlocutoria n. 13460 del 2020 questa Corte rinviava la causa a nuovo ruolo sollecitando la cancelleria ad una pronta trasmissione del fascicolo di merito.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che con il motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, l’Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 58 del 2011, art. 1, comma 2, lett. o), in quanto con il D.Lgs. n. 261 del 1999, art. 3 i servizi relativi agli invii raccomandati non sono più esercitati in regime di monopolio;

considerato che con il secondo motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, l’Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 156 c.p.c. in quanto la costituzione in giudizio dell’appellato ha dimostrato come l’atto abbia raggiunto lo scopo al quale era destinato.

I motivi, che in quanto strettamente connessi attenendo entrambi alla regolarità della notifica possono essere affrontati congiuntamente, sono entrambi inammissibili.

Infatti, secondo le Sezioni unite della Cassazione n. 299 del 2020:

“in tema di notificazione di atti processuali, posto che nel quadro giuridico novellato dalla direttiva n. 2008/6/CE del Parlamento e del Consiglio del 20 febbraio 2008 è prevista la possibilità per tutti gli operatori postali di notificare atti giudiziari, a meno che lo Stato non evidenzi e dimostri la giustificazione oggettiva ostativa, è nulla e non inesistente la notificazione di atto giudiziario eseguita dall’operatore di posta privata senza relativo titolo abilitativo nel periodo intercorrente fra l’entrata in vigore della suddetta direttiva e il regime introdotto dalla L. n. 124 del 2017”;

“la sanatoria della nullità della notificazione di atto giudiziario, eseguita dall’operatore di poste private per raggiungimento dello scopo dovuto alla costituzione della controparte, non rileva ai fini della tempestività del ricorso, a fronte della mancanza di certezza legale della data di consegna del ricorso medesimo all’operatore, dovuta all’assenza di poteri certificativi dell’operatore, perchè sprovvisto di titolo abilitativo” (Cass. SU n. 299 del 2020).

Si impone dunque preliminarmente, a prescindere dalla circostanza che l’appellato si sia costituito o meno in appello (secondo costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità infatti, l’inammissibilità dell’impugnazione derivante dall’inosservanza dei termini stabiliti a pena di decadenza è correlata alla tutela d’interessi indisponibili e, come tale, è rilevabile d’ufficio e non sanabile per effetto della costituzione dell’appellato: Cass. SU n. 6983 del 2005; Cass. n. 11666 del 2015; Cass. n. 23907 del 2009; Cass. n. 4206 del 2020), una verifica relativa alla tempestività o meno dell’appello (che va proposto, quando – come nel caso di specie – non sia notificata la sentenza di primo grado, entro sei mesi dal deposito della stessa: cfr. art. 327 c.p.c. e Cass. n. 30850 del 2019 e Cass. n. 33168 del 2018) che prenda sì naturalmente in considerazione come termine a quo il giorno del deposito della sentenza della Commissione tributaria provinciale (Cass. SU n. 18569 del 2016; Cass. 4206 del 2020) ma che consideri quale termine ad quem non già in ossequio al dettato delle predette sezioni unite n. 299 del 2020 – il momento della spedizione da parte dell’appellante (ossia quello della consegna del plico da notificare all’operatore della posta privata) bensì il diverso e successivo momento in cui si abbia la certezza legale che l’appello sia stato ricevuto dall’appellato.

Tale verifica, consentita anche d’ufficio a questa Corte (cfr. ex plurimis, da ultimo Cass. SU n. 19769 del 2019 e Cass. n. 1654 del 2020, secondo cui la mancata prospettazione, nel giudizio di secondo grado, della questione della tempestività o meno dell’appello incidentale, non determina una preclusione processuale nella deduzione della stessa con il ricorso per cassazione, potendo essere eccepita o rilevata d’ufficio per la prima volta anche in sede di legittimità), ha consentito nel caso di specie di verificare il mancato raggiungimento della prova della tempestività dell’appello, con conseguente declaratoria di inammissibilità sotto il profilo della tardività, D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 51 spettando l’onere della prova della suddetta tempestività della notifica a chi propone l’azione secondo gli ordinari e generali criteri di distribuzione dell’onere probatorio (Cass. SU n. 22438 del 2018; Cass. n. 27722 del 2019).

Infatti, a seguito dell’acquisizione del fascicolo di merito, si è potuta constatare l’assenza di atti potenzialmente utili a ricostruire la tempestività o meno dell’appello (essendo presente soltanto al documentazione relativa al procedimento davanti alla CTP e mancando invece la sentenza di quest’ultima e tutta la documentazione relativa al processo davanti alla CTR). Peraltro, anche a voler tenere fede a quanto affermato dall’Agenzia delle entrate nel suo ricorso in Cassazione, la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale sarebbe stata depositata il 21 luglio 2016 (termine che costituisce dunque il termine ad quem) e l’operatore Nexive avrebbe rilasciato una distinta di spedizione in data 21 febbraio 2017 che per quanto sopra detto non ha giuridicamente valore. Poichè il 21 febbraio 2017 era l’ultimo giorno utile, è del tutto irragionevole credere che nella stessa data l’appello sia stato consegnato alla parte contribuente e quest’ultima si sia costituita in giudizio, circostanza quest’ultima attestata dalla CTR e che costituirebbe la prima data utile a rappresentare un sicuro termine a quo ai fini della verifica della tempestività dell’appello.

Il ricorso va pertanto rigettato, nulla va statuito in merito alle spese non essendosi costituita la parte contribuente.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 29 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2020

 

 

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