Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26297 del 17/10/2019

Cassazione civile sez. III, 17/10/2019, (ud. 06/05/2019, dep. 17/10/2019), n.26297

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1881-2017 proposto da:

SO.PE.TI. SRL, in persona del legale rappresentante Dott.

T.F., elettivamente domiciliata in ROMA, difesa dall’avvocato

CRISTIANA FELIZIANI;

– ricorrente –

contro

ESSO ITALIANA SRL;

– intimata –

Nonchè da:

ESSO ITALIANA SRL, in persona del Presidente e legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GERMANICO 197,

presso lo studio dell’avvocato MARIA CRISTINA NAPOLEONI,

rappresentata e difesa dall’avvocato LUIGI SANGUINETI;

– ricorrente incidentale –

contro

SO.PE.TI. SRL, in persona del legale rappresentante Dott.

T.F., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FRANCESCO DENZA 27,

presso lo studio dell’avvocato PATRIZIO VANNUTELLI, rappresentata e

difesa dall’avvocato CRISTIANA FELIZIANI;

– controricorrente all’incidentale –

avverso la sentenza n. 713/2016 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 27/06/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/05/2019 dal Consigliere Dott. STEFANO GIAIME GUIZZI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La società SO.PE.TI. S.r.l. (d’ora in poi, Sopeti) ricorre, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza n. 713/16, del 27 giugno 2016, della Corte di Appello di Genova, che – accogliendo parzialmente il gravame principale esperito dalla società Esso Italiana S.r.l. contro la sentenza n. 69/09, del 7 gennaio 2009, del Tribunale di Massa, e rigettando quello incidentale dell’odierna ricorrente – ha respinto la domanda con cui Sopeti chiedeva condannarsi la società Esso Italiana a trasferirle, in esecuzione dell’accordo contrattuale risultante da missiva del 14 maggio 1987, la titolarità dell’impianto di distribuzione carburanti sito in (OMISSIS), revocando, per l’effetto, la condanna al pagamento delle somme dovute sia quale mancato guadagno, conseguente al colpevole inadempimento dell’accordo suddetto, sia titolo di risarcimento danni.

2. Riferisce, in punto di fatto, la ricorrente di aver adito il Tribunale di Massa, convenendo in giudizio la Esso Italiana, chiedendone la condanna ad adempiere il suddetto contratto, la cui validità ed efficacia è stata riconosciuta da sentenza resa dal Tribunale di Genova, con statuizione passata in giudicato (atteso il rigetto del ricorso per cassazione – sentenza n. 4182/01, di questa Corte – esperito avverso la decisione della Corte di Appello di Genova che l’aveva confermata).

In particolare, l’allora attrice chiedeva che la convenuta fosse condannata a pagarle quanto ancora dovutole in forza di quel contratto, nonchè a “volturare” la concessione relativa all’impianto di distribuzione sopra meglio identificato e, infine, a risarcirle il danno da ritardato adempimento.

Istruita la causa anche mediante lo svolgimento di una CTU, la domanda attorea veniva accolta, con condanna di Esso Italiana a pagare la somma di Euro 43.091,57, quali corrispettivi previsti nel terzo capoverso dell’accordo contrattuale e maturati nel periodo dal 1 gennaio 1996 al 21 ottobre 1997, compresi gli interessi fino alla data di deposito della relazione del CTU, ovvero il 13 settembre 2005, oltre interessi legali dalla stessa data al saldo. Inoltre, la convenuta era condannata a pagare l’importo di Euro 481.568,78, determinato all’esito della medesima CTU contabile, quale mancato guadagno per l’omesso colpevole trasferimento, in favore di Sopeti, della titolarità dell’impianto, a far data dal 21 ottobre 1997. Infine, la convenuta era pure condannata a pagare l’importo, da determinarsi in applicazione dei criteri matematici stabiliti dal consulente tecnico d’ufficio, a titolo di risarcimento danni da inadempimento, a far data dal 14 settembre 2005 e fino alla esecuzione dell’accordo che sanciva il passaggio della titolarità dell’impianto di distribuzione dalla società Esso Italiana all’odierna ricorrente.

Proposto gravame dalla convenuta soccombente (la quale, peraltro, provvedeva, nelle more del giudizio di appello, al pagamento della somma di Euro 43.091,57, determinata dal primo giudice quale corrispettivo dell’accordo contrattuale per il periodo compreso dal 1 gennaio 1996 al 21 ottobre 1997), lo stesso veniva accolto dalla Corte genovese dopo aver disposto la sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata, essendo, invece, rigettato l’appello incidentale, proposto dall’odierna ricorrente, volto a conseguire, ex art. 2932 c.c., una sentenza che producesse gli effetti del contratto definitivo non concluso.

3. Avverso la decisione della Corte di Appello di Genova ha proposto ricorso per cassazione la società Sopeti, sulla base di due motivi.

3.1. Con il primo motivo – proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) – si deduce violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4), e dell’art. 118 disp. att. c.p.c., comma 1 “in relazione alla statuizione avente ad oggetto l’interpretazione dell’accordo riprodotto nella lettera datata 14 maggio 1987”.

La ricorrente contesta l’interpretazione che la Corte territoriale ha dato dell’accordo contrattuale intercorso tra le parti.

Osserva, preliminarmente, che – in forza di tale pattuizione – era stato previsto il concentramento di un impianto di distribuzione di carburanti, del quale Sopeti aveva la piena disponibilità (per averlo acquistato dalla Euromarket S.a.s.), con altro la cui titolarità apparteneva, invece, alla società Esso Italiana. In particolare, per effetto della demolizione dell’impianto gestito da Sopeti, ed il potenziamento di quello gestito dalla società Esso Italiana, si era realizzata la nascita di un nuovo impianto, la cui gestione esclusiva da parte di Esso Italiana, dopo 10 anni (nel corso dei quali l’odierna ricorrente avrebbe dovuto percepire un compenso, convenuto in 15 Lire per litro di carburanti venduti), avrebbe dovuto esserle, poi, trasferita.

Tuttavia, mentre Esso italiana aveva adempiuto, seppur in esecuzione della sentenza di condanna adottata dal primo giudice, all’obbligo di versare all’odierna ricorrente quanto ad essa spettante a titolo di corrispettivo, l’accordo contrattuale era rimasto, invece, ancora inadempiuto in relazione obbligazione economicamente più rilevante, ovvero quella di “volturare” a Sopeti, dopo dieci anni, la concessione.

La Corte territoriale riformando, sul punto, la sentenza impugnata ha ritenuto che la voltura della concessione non dovesse avvenire automaticamente, costituendo, piuttosto, una semplice eventualità, e ciò sul rilievo che quello attribuito a Sopeti fosse un semplice diritto di prelazione convenzionale, previsto per l’ipotesi in cui Esso Italiana avesse deciso di vendere l’impianto.

Orbene, ritiene la ricorrente che la Corte genovese, nel pervenire a tale conclusione, abbia reso una motivazione puramente apparente, nella sua apoditticità e lapidarietà, avendo, inoltre, richiamato indistintamente tutti i criteri di ermeneutica contrattuale dettati dal c.c..

3.2. Con il secondo motivo – proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) – si ipotizza violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362,1363 e 1367 c.c., quanto all’interpretazione dell’accordo suddetto.

Si assume, in questo caso, che l’interpretazione data dalla sentenza impugnata, oltre a non essere sorretta da alcun criterio ermeneutico legale, sia pure assolutamente e gravemente illogica e irrazionale.

In particolare, la Corte genovese avrebbe disatteso il criterio dell’interpretazione letterale, in quanto il testo dell’accordo non lascerebbe dubbi sul fatto che la volturazione dovesse avvenire automaticamente. In queste condizioni, dunque, la sentenza impugnata non avrebbe dovuto utilizzare gli altri e sussidiari canoni ermeneutici, l’uso dei quali deve ritenersi consentito soltanto in caso di mancanza di chiarezza, precisione e univocità delle espressioni letterali adottate dalle parti.

La lettera dell’accordo contrattuale, infatti, non lascerebbe dubbi sul fatto che, decorsi dieci anni, la società Esso Italiana avrebbe dovuto automaticamente procedere alla volturazione dell’impianto. Nè potrebbe, in senso contrario, richiamarsi la previsione del diritto di prelazione in favore di Sopeti, la quale, anzi, alla luce del criterio sancito dall’art. 1363 c.c., confermerebbe la necessità dell’automatica volturazione. Si tratterebbe, infatti, di previsione sancita a maggior tutela dell’odierna ricorrente, giacchè attraverso di essa si sarebbe voluto evitare l’inserimento di estranei nel rapporto, qualora la società Esso Italiana avesse inteso cedere a terzi, ovviamente durante il periodo di dieci anni nel quale aveva la titolarità dell’impianto, il suo diritto sull’impianto stesso.

D’altra parte, il carattere solo eventuale della volturazione neppure potrebbe desumersi, come sostenuto nella sentenza impugnata, dalla mancata determinazione dell’elemento essenziale costituito dal corrispettivo della cessione dell’impianto. A prescindere, infatti dal rilievo che siffatta affermazione viola l’art. 1363 c.c., operando un’interpretazione di una clausola contrattuale sulla base, non delle altre clausole, bensì della mancanza di un elemento del contratto, essa dovrebbe ritenersi, secondo la ricorrente, palesemente infondata.

Difatti, la controprestazione a carico di Sopeti è consistita, nel caso di specie, nel compimento delle attività necessarie a permettere la concentrazione dell’impianto di distribuzione di carburanti, tra le quali anche quelle sostanziatesi nell’aver procurato il consenso della società terza, titolare della concessione, alla domanda di concentrazione, oltre che nel compimento delle operazioni necessarie allo smantellamento dell’impianto gestito dall’odierna ricorrente.

4. Ha resistito Esso Italiana, con controricorso, all’avversaria impugnazione, chiedendone la declaratoria di inammissibilità ovvero, in subordine, di infondatezza, nonchè svolgendo ricorso incidentale sulla base di un unico motivo.

4.1. Rileva la controricorrente l’intima contraddittorietà dei motivi posti alla base dell’avversario ricorso, giacchè, o la sentenza impugnata risulta priva di motivazione, non permettendo di comprendere quali siano i criteri seguiti nell’interpretazione del contratto, oppure, violando le regole codicistiche sull’ermeneutica contrattuale, ha esplicato quale sia stato il ragionamento seguito.

In ogni caso, Esso Italiana assume l’infondatezza di entrambe le censure rilevando, per un verso, come il difetto di motivazione sia ormai prospettabile solo in caso di irriducibile contraddittorietà della stessa, nonchè, per altro verso, come l’interpretazione del contratto costituisca operazione rimessa alla discrezionalità del giudice di merito.

4.2. Quanto, invece, al ricorso incidentale, viene ipotizzata violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), in relazione all’erronea determinazione del valore della causa e alla violazione del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, nonchè dell’art. 91 c.p.c., quanto all’erronea statuizione sulla soccombenza e alla, del pari, erronea liquidazione delle spese di lite, anche sotto il profilo della mancata motivazione.

In sostanza, si assume che l’appello da essa proposto risulterebbe essere stato integralmente accolto dalla Corte territoriale, dal momento che la riforma della sentenza impugnata ha riguardato tutti i capi della stessa, tranne quello relativo ai compensi dovuti alla Sopeti, al quale l’odierna controricorrente, e allora appellante, aveva dato volontaria esecuzione.

La Corte territoriale, pertanto, non avrebbe dovuto operare alcuna rilevante riduzione delle competenze di lite, richieste e quantificate sulla scorta del D.M. n. 55 del 2014, o quantomeno motivare la stessa.

Inoltre, la liquidazione effettuata – risultata pari a complessivi Euro 7.200,00, oltre IVA e CPA – costituirebbe frutto dell’erronea determinazione del valore della causa, considerato che lo stesso era stato indicato dalla odierna ricorrente in oltre Euro 1.000.000,00. Di conseguenza, avrebbe dovuto trovare applicazione, nel caso di specie, l’art. 6 citato D.M., che per le cause di valore superiore a Euro 520.000,00, come per quelle con valore compreso tra Euro 1.000.000,00 e Euro 2.000.000,00, prevede la possibilità di un incremento percentuale fino al 30%.

Ci si duole, infine, anche della mancata liquidazione degli esborsi, oltre che della mancata statuizione sulle spese generali, e ciò in violazione dell’art. 2 medesimo D.M..

5. Ha resistito Sopeti, con controricorso, al ricorso incidentale, chiedendone la declaratoria di inammissibilità, soprattutto in relazione al difetto di autosufficienza, ovvero, in subordine, di infondatezza.

6. Hanno presentato memoria entrambe le parti, insistendo nelle rispettive argomentazioni.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

7. Il ricorso principale va rigettato.

7.1. Ai fini dello scrutinio dei due motivi in cui esso si articola appare utile evidenziare, in via preliminare, in quali termini questa Corte – nella già menzionata sentenza n. 4182/01, che ha riconosciuto la validità ed efficacia dell’accordo contrattuale del 14 maggio 1987 – ha ricostruito il contenuto dello stesso.

In particolare, la citata pronuncia muove dalla constatazione che l’accordo “de quo” fosse collegato ad altro, intercorso tra Sopeti ed Euromarket, ed in forza del quale “è stato trasferito dalla prima alla seconda il distributore di (OMISSIS) con le relative autorizzazioni, e quindi tra le stesse parti si è convenuta la concentrazione di questo impianto in quello di (OMISSIS)”, di cui “era titolare la società Euromarket”, ma gestito da Esso Italiana. A tale contratto, come detto, si è ritenuto collegato quello del 14 maggio 1987 intercorso tra Sopeti e Esso Italiana, con il quale “quest’ultima si è impegnata a versare una somma per ogni litro di benzine o gasolio venduto nell’impianto potenziato, alla Sopeti, con un obbligo che non scaturisce dalla cessione alla Esso di alcuna concessione senza il relativo impianto, ma che intende compensare il sacrificio per l’eliminazione dell’impianto della controricorrente a favore di un terzo, il cui distributore si è invece potenziato, in una linea di concentrazione e ampliamento del punto vendita largamente diffusa per la c.d. grande distribuzione, con conseguente vantaggio della stessa Esso”, che lo gestiva.

Su tali basi, pertanto, la sentenza suddetta ha confermato il rigetto dell’azione con cui, allora, Esso Italiana aveva inteso far valere la nullità dell’accordo (per violazione del D.L. 18 dicembre 1970, n. 745, art. 16 convertito in L. 18 dicembre 1970, n. 1034), rilevando che tale norma – secondo cui, nel testo “ratione temporis” applicabile, “la concessione può essere trasferita a terzi solo unitamente alla proprietà del relativo impianto, previa autorizzazione dell’autorità che ha rilasciato la concessione stessa” non era stata violata, visto che l’atto “che validamente ha dato luogo al conferimento dell’azienda costituita dall’impianto della Sopeti alla Euromarket” era, appunto, quello tra di esse intervenuto, cui era, invece, estranea Esso Italiana.

Ciò detto, la questione oggi all’esame di questa Corte consiste nello stabilire se l’accordo tra Sopeti ed Esso Italiana includesse un’automatica “volturazione” della concessione, relativa all’impianto “potenziato”, ovvero (come ritenuto dal giudice di appello), contemplasse tale eventualità solo per l’ipotesi in cui Sopeti si fosse avvalsa della prelazione accordatale da Esso Italiana, qualora quest’ultima avesse deciso di vendere l’impianto.

Ciò detto, a conferma della tesi, espressa dalla Corte territoriale, che ricollega la “volturazione” della concessione alla vendita dell’impianto, reputa questa Corte che – al netto delle considerazioni pure svolte, sul punto, la sentenza impugnata (e che risultano esenti, come si dirà di seguito, dai denunciati vizi di legittimità) – si debba valorizzare, come meglio si dirà di seguito, proprio la circostanza che la normativa vigente al tempo della conclusione dell’accordo non consentisse, per l’appunto, di “separare” concessione e titolarità dell’impianto.

7.2. Su tali basi, dunque, i due motivi del ricorso principale vanno rigettati.

7.2.1. Il primo motivo, in particolare, non è fondato.

7.2.1.1. Nessuna motivazione “apparente” è, infatti, riscontrabile nel caso di specie.

Secondo la sentenza impugnata “risulta evidente che “la volturazione” dell’impianto di (OMISSIS) alla SO.PE.TI. fosse stata intesa in termini di eventualità, come chiarito senza alcun possibile dubbio dall’ultimo periodo della lettera del 14 maggio 1987, che recita: “in caso di vendita da parte vostra dell’impianto carburanti di (OMISSIS) la nostra società avrà diritto di prelazione””, giacchè da tale previsione emerge che “alla scadenza del decennio in questione la voltura della concessione in questione, lungi dall’essere stata già concordata con effetto vincolante, avrebbe invece richiesto per la sua attuazione un nuovo accordo previa manifestazione di volontà di vendere l’impianto da parte della Esso (“in caso di vendita”), volontà che, nel caso di specie, non risulta invece mai espressa”. D’altra parte, tale interpretazione, sempre ad avviso della sentenza impugnata, è “definitivamente confermata dalla mancata determinazione dell’elemento essenziale costituito da corrispettivo della cessione, che neppure risulta nella specie determinabile”, e ciò “anche tenuto conto della natura di “genus limitatum” dei beni vertiti”.

La sentenza, dunque, esplicita su quali basi è pervenuta alla raggiunta conclusione di escludere il carattere automatico della “volturazione”.

Tanto basta, all’evidenza, ad escludere il dedotto vizio motivazionale.

Al riguardo, infatti, deve ribadirsi che ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) – nel testo “novellato” dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, 134 (applicabile “ratione temporis” al presente giudizio) – il sindacato di questa Corte è destinato ad investire la parte motiva della sentenza solo entro il “minimo costituzionale” (cfr. Cass. Sez. Un., sent. 7 aprile 2014, n. 8053, Rv. 629830-01, nonchè, “ex multis”, Cass. Sez. 3, ord. 20 novembre 2015, n. 23828, Rv. 637781-01; Cass. Sez. 3, sent. 5 luglio 2017, n. 16502, Rv. 637781-01).

Lo scrutinio di questa Corte è, dunque, ipotizzabile solo in caso di motivazione “meramente apparente”, configurabile, oltre che nell’ipotesi di “carenza grafica” della stessa, quando essa, “benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento” (Cass. Sez. Un., sent. 3 novembre 2016, n. 22232, Rv. 641526-01), in quanto affetta da “irriducibile contraddittorietà” (cfr. Cass. Sez. 3, sent. 12 ottobre 2017, n. 23940, Rv. 645828-01), ovvero connotata da “affermazioni inconciliabili” (da ultimo, Cass. Sez. 6-Lav., ord. 25 giugno 2018, n. 16111, Rv. 649628-01), o perchè “perplessa ed obiettivamente incomprensibile” (Cass. Sez. 6-3, ord. 25 settembre 2018, n. 22598, Rv. 650880-01), mentre “resta irrilevante il semplice difetto di “sufficienza” della motivazione” (Cass. Sez. 2, ord. 13 agosto 2018, n. 20721, Rv. 650018-01).

Nel caso in esame, per contro, la Corte genovese risulta aver motivato la raggiunta conclusione in modo tutt’altro che contraddittorio o imperscrutabile.

7.2.2. Il secondo motivo di ricorso principale – che contesta proprio l’interpretazione che la sentenza impugnata ha compiuto del contenuto dell’accordo “de quo” – non è, del pari, fondato.

7.2.2.1. Nello scrutinarlo, si deve muovere dalla preliminare constatazione che – al contrario di quanto sostenuto dalla ricorrente nell’interpretazione del contratto “il carattere prioritario dell’elemento letterale non va inteso in senso assoluto, atteso che il richiamo nell’art. 1362 c.c. alla comune intenzione delle parti impone di estendere l’indagine ai criteri logici, teleologici e sistematici anche laddove il testo dell’accordo sia chiaro ma incoerente con indici esterni rivelatori di una diversa volontà dei contraenti” (Cass. Sez. 5, sent. 28 giugno 2017, n. 16181, Rv. 644669-01), dovendo, in particolare, privilegiarsi – nell’utilizzazione di tali ulteriori criteri diretti alla “ricerca della reale volontà delle parti” – segnatamente “quello funzionale, che attribuisce rilievo alla “ragione pratica” del contratto, in conformità agli interessi che le parti hanno inteso tutelare mediante la stipulazione negoziale” (Cass. Sez. 3, sent. 22 novembre 2016, n. 23701, Rv. 642983-01).

Difatti, “il significato delle dichiarazioni negoziali non è un “prius”, ma l’esito di un processo interpretativo che non può arrestarsi al tenore letterale delle parole, ma deve considerare tutti gli ulteriori elementi, testuali ed extratestuali, indicati dal legislatore” (Cass. Sez. 3, sent. 15 luglio 2016, n. 14432, Rv. 640528-01), sicchè lo stesso principio “in claris non fit interpretatio”, operante quando “la comune intenzione delle parti risulti in modo certo ed immediato dalla dizione letterale del contratto”, va pur sempre apprezzato “attraverso una valutazione di merito che consideri il grado di chiarezza della clausola contrattuale mediante l’impiego articolato dei vari canoni ermeneutici”, in quanto essi risultano “legati da un rapporto di implicazione necessario” (Cass. Sez. Lav., sent. 3 giugno 2014, n. 12360, Rv. 631051-01).

Sotto questo profilo, dunque, non è fondata la censura di violazione dell’art. 1362 c.c., per non essersi la Corte genovese “arrestata” al senso letterale della previsione contrattuale con cui Sopeti, alla scadenza del termine decennale di durata del contratto, faceva carico ad Esso Italiana di “volturare” la concessione (“L’accordo tra le nostre Società, come stabilito, avrà la durata di dieci anni al termine del quale periodo Voi provvederete a volturare a nome della nostra società la nuova concessione sopradetta”), ponendola, invece, in correlazione con altre parti di quello stesso accordo.

D’altra parte, neppure sembra ipotizzabile la violazione dell’art. 1363 c.c., da ravvisare, secondo il costante indirizzo di questa, allorchè il giudice, nella interpretazione dei contratti, abbia ad “arrestarsi ad una considerazione “atomistica” delle singole clausole”, da ritenersi preclusa anche “quando la loro interpretazione possa essere compiuta, senza incertezze, sulla base del “senso letterale delle parole”, poichè anche questo va necessariamente riferito all’intero testo della dichiarazione negoziale, onde le varie espressioni che in essa figurano vanno coordinate fra loro e ricondotte ad armonica unità e concordanza” (da ultimo, Cass. Sez 5, ord. 30 gennaio 2018, n. 2267, Rv. 649602-01).

Più in particolare, si è precisato, che il criterio dell’interpretazione complessiva delle clausole contrattuali risulta disatteso solo “nell’ipotesi della loro omessa disamina”, ovvero “quando il giudice utilizza esclusivamente frammenti letterali della clausola da interpretare e ne fissa definitivamente il significato sulla base della sola lettura di questi, per poi esaminare “ex post” le altre clausole, onde ricondurle ad armonia con il senso dato aprioristicamente alla parte letterale, oppure espungerle ove con esso risultino inconciliabili” (Cass. Sez. 1, sent. 4 maggio 2001, n. 9755, Rv. 617805-01).

Orbene, nessuna di tali evenienze ricorre nel caso in esame: non la prima, perchè tutte le clausole sono state valutate (tra l’altro, nella loro interazione e non “atomisticamente”) dalla Corte genovese, ma neppure la seconda, per le ragioni di seguito meglio illustrate.

Difatti, la sentenza impugnata – diversamente da quanto dedotto dalla ricorrente – si è anche fatta carico di chiarire perchè la previsione del diritto di prelazione non possa ritenersi alla stregua di un “favor” verso Sopeti, nel senso che, attraverso di essa, si sarebbe voluto evitare “l’inserimento di estranei nel rapporto, qualora la società Esso avesse inteso cedere a terzi il suo diritto prima dei dieci anni”. La Corte genovese, infatti, ha rilevato come nella scrittura della 14 maggio 1987 “non si faccia alcuna menzione di un possibile acquisto infradecennale da parte di terzi”, non essendo, inoltre, “tale eventualità desumibile dal complesso delle risultanze” di causa.

Del resto, come si notava in premessa (cfr. p. 7.1.), ai sensi del D.L. 18 dicembre 1970, n. 745, art. 16 convertito in L. 18 dicembre 1970, n. 1034, nel testo applicabile “ratione temporis” applicabile al contratto del 14 maggio 1987, non era consentito di “separare” concessione e titolarità dell’impianto, ciò che conferma vieppiù in necessario collegamento esistente – secondo l’ermeneusi fatta propria dalla Corte territoriale – tra vendita dell’impianto e “vulturazione” della concessione.

In conclusione, il motivo va rigettato per le ragioni illustrate, non senza, peraltro, anche rilevare che la ricorrente, nella formulazione del presente motivo, ha disatteso il principio secondo cui la violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale “non può dirsi esistente sul semplice rilievo che il giudice di merito abbia scelto una piuttosto che un’altra tra le molteplici interpretazioni del testo negoziale, sicchè, quando di una clausola siano possibili due o più interpretazioni, non è consentito alla parte, che aveva proposto l’interpretazione disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità del fatto che ne sia stata privilegiata un’altra” (così, da ultimo, tra le innumerevoli, Cass. sez. 3, ord. 10 maggio 2018, n. 11254, Rv. 648602-01).

8. Anche il ricorso incidentale va rigettato.

8.1. Non fondata è, innanzitutto, la censura tesa ad evidenziare la violazione dell’art. 91 c.p.c., in relazione al fatto che, nella liquidazione delle spese processuali, sarebbe stato disatteso il criterio della soccombenza.

8.1.1. Vero è, infatti, che “in caso di rigetto della domanda, nei giudizi per pagamento di somme o risarcimento di danni, il valore della controversia, ai fini della liquidazione degli onorari di avvocato a carico dell’attore soccombente, è quello corrispondente alla somma da quest’ultimo domandata, dovendosi seguire soltanto il criterio del “disputatum”, senza che trovi applicazione il correttivo del “decisum”” (da ultimo, Cass. Sez. 2, sent. 7 novembre 2018, n. 28417, Rv. 651045-02).

Nondimeno, nel caso in esame – posto che la condizione di parte (integralmente) vittoriosa o soccombente va valutata in relazione all’intero esito del giudizio, giacchè “non si fraziona a seconda dell’esito delle varie fasi del giudizio, ma va riferito unitariamente all’esito finale della lite” (tra le tante, Cass. Sez. 6-3, ord. 13 marzo 2013, n. 6369, Rv. 625486-01) – deve rilevarsi che Esso Italiana non è stata integralmente vittoriosa, visto che, quantomeno in relazione al pagamento della somma di Euro 43.091,57, quali corrispettivi previsti nel terzo capoverso dell’accordo contrattuale e maturati nel periodo dal 1 gennaio 1996 al 21 ottobre 1997, l’attrice Sopeti ha visto accogliere la propria domanda.

Di conseguenza, non ricorre, nella specie, l’ipotesi del rigetto integrale della domanda attorea, sicchè per la determinazione del valore della controversia occorre fare riferimento al criterio del “decisum”, restando, pertanto, tale valore determinato in Euro 48.000,00.

8.2. Inammissibile è, invece, la censura di violazione del D.M. 10 marzo 2014, n. 55.

8.2.1. Al riguardo, deve premettersi che la disciplina di cui al decreto ministeriale suddetto è certamente applicabile al giudizio celebrato innanzi alla Corte genovese, se è vero che disposizioni di cui al D.M. n. 55 del 2014 “trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorchè la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione, purchè a tale data la prestazione professionale non sia stata ancora completata”, ipotesi ravvisata anche “in caso di riforma della decisione”, visto che “il giudice dell’impugnazione, investito ai sensi dell’art. 336 c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d’appello, atteso che l’accezione omnicomprensiva di “compenso” evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l’opera prestata nella sua interezza” (Cass. Sez. 6-Lav., ord. 11 dicembre 2018, n. 31884, Rv. 651920-01).

Ciò detto, tuttavia, deve evidenziarsi che il ricorrente, non individua – almeno in modo chiaro ed intellegibile – quale sarebbe stato il diverso importo che avrebbe potuto conseguire in applicazione della disciplina di cui al suddetto decreto ministeriale, ciò che rende la censura inammissibile in applicazione del principio secondo cui “i parametri di determinazione del compenso per la prestazione defensionale in giudizio e le stesse soglie numeriche di riferimento previste dal D.M. n. 55 del 2014, con i relativi aumenti e diminuzioni, costituiscono criteri di orientamento della liquidazione del compenso, individuando, al contempo, la misura economica standard (quella media) del valore della prestazione professionale”, sicchè, “solo in caso di scostamento apprezzabile dai valori medi della tabella allegata al D.M. n. 55 del 2014 il giudice è tenuto ad indicare i parametri che hanno guidato la liquidazione del compenso; scostamento che può anche superare i valori massimi o minimi determinati in forza delle percentuali di aumento o diminuzione, ma in quest’ultimo caso fermo restando il limite di cui all’art. 2233 c.c., comma 2, che preclude di liquidare, al netto degli esborsi, somme praticamente simboliche, non consone al decoro della professione” (così, in motivazione, Cass. Sez. 6-3, ord. 15 dicembre 2017, n. 30286, Rv. 647179-01).

8.3. Infine, inammissibile è la censura relativa alla mancata statuizione su esborsi e spese generali.

8.3.1. Si tratta, invero, di accessori di legge, che competono automaticamente al difensore (quanto alle spese generali, cfr., da ultimo, Cass. Sez. 1, ord. 30 maggio 2018, ord. n. 13693, Rv. 648785-02) di talchè il loro riconoscimento deve ritenersi implicito nella statuizione della Corte genovese, potendo l’omissione, se del caso, essere corretta dallo stesso giudice “a quo” all’esito di procedura ex art. 287 c.p.c. (sempre per le spese generali, ma con “ratio” estensibile agli esborsi, Cass. Sez. 3, sent. 2 agosto 2013, n. 18518, Rv. 627471-01).

9. Le spese del presente giudizio vanno integralmente compensate tra le parti, in ragione della reciproca soccombenza.

10. A carico sia della ricorrente principale, che di quella incidentale, sussiste l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale e quello incidentale, compensando integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale e di quella incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, all’esito di adunanza camerale della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 6 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA