Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26297 del 07/12/2011

Cassazione civile sez. lav., 07/12/2011, (ud. 10/11/2011, dep. 07/12/2011), n.26297

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. MAISANO Giulio – rel. Consigliere –

Dott. FILABOZZI Antonio – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 29894/2007 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati FABIANI

Giuseppe, STUMPO VINCENZO, TADRIS PATRIZIA, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

D.D.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DI

VILLA PAMPHILI 59, presso lo studio dell’avvocato SALAFIA Antonio,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato CARBONE

LEONARDO, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 191/2007 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 24/05/2007 R.G.N. 490/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/11/2011 dal Consigliere Dott. ANTONIO IANNIELLO;

udito l’Avvocato CALIULO LUIGIper delega TADRIS PATRIZIA;

udito l’Avvocato SALAFIA ANTONIO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FRESA Mario, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso notificato il 22 novembre 2007, l’INPS chiede la cassazione della sentenza pubblicata il 24 maggio 2007 e notificata il 17 ottobre successivo, con la quale la Corte d’appello di Ancona ha confermato, per quanto interessa in questa sede, la decisione di primo grado di accoglimento della domanda di D.D.A., titolare di pensione privilegiata (riconosciuta a seguito di infortunio dipendente da causa di servizio occorsogli il 19 giugno 1966 quando svolgeva, come militare, i compiti di agente di custodia presso il Ministero di grazia e giustizia) a carico prima del Ministero del tesoro e poi, dal 1997, dell’INPDAP, diretta ad ottenere l’erogazione dall’INPS dell’indennità di mobilità in quanto posto in mobilità dal 1 gennaio 2004 dalla Telecom Italia s.p.a., presso la quale aveva lavorato a partire dal 1978, percependo contestualmente la pensione privilegiata.

In proposito, l’ente ricorrente deduce la violazione del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, art. 64 e art. 67, comma 2, con riferimento al D.L. 20 maggio 1993, n. 148, art. 6, comma 7, convertito nella L. 19 luglio 1993, n. 236 e successive modificazioni, per avere la Corte territoriale ritenuto compatibile l’erogazione da parte dell’INPS dell’indennità di mobilità con la percezione di una pensione privilegiata ordinaria dello Stato, concludendo il ricorso con la formulazione del seguente quesito di diritto:

“Voglia… dichiarare se la pensione privilegiata ordinaria militare non tabellare ha carattere reddituale di retribuzione differita, al pari delle pensioni normali di quiescenza e dunque natura di pensione diretta a carico dello Stato con conseguente applicabilità della disciplina di cui al D.L. n. 148 del 1993, art. 6, comma 7, concernente l’incompatibilità tra indennità di mobilità e i trattamenti pensionistici erogati dagli ordinamenti esclusivi della A.G.O.”.

D.D.A. ha resistito alle domande con rituale controricorso, deducendo l’inammissibilità del ricorso per inadeguatezza del quesito di diritto e, in via subordinata, l’infondatezza dello stesso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va anzitutto disattesa la deduzione di inadeguatezza del quesito di diritto, che pone in maniera pertinente il problema (che nel caso sottoposto all’esame di questa Corte non necessita di ulteriori specificazioni in fatto) della qualificazione della pensione privilegiata ordinaria militare ritenuta non tabellare goduta dal D. D. in termini di pensione diretta a carico dello Stato, quindi di natura retributiva, con la conseguente applicazione, in caso affermativo, del D.L. n. 148 del 1993, art. 6, comma 7, concernente l’incompatibilità tra indennità di mobilità e i trattamenti pensionistici erogati dagli ordinamenti esclusivi della A.G.O., come notoriamente qualificabile quello dei dipendenti militari dello Stato.

Nel merito, il ricorso è infondato.

A norma del D.L. 20 maggio 1993, n. 148, art. 6, comma 7, convertito nella L. 19 luglio 1993, n. 236, recante interventi urgenti a sostegno dell’occupazione, “a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i trattamenti ordinari e speciali di disoccupazione e l’indennità di mobilità sono incompatibili con i trattamenti pensionistici diretti a carico dell’Assicurazione generalo obbligatoria per invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, degli ordinamenti sostitutivi, esonerativi ed esclusivi dell’Assicurazione medesima nonchè delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi”.

Aderendo alla tesi interpretativa dell’appellato, la Corte d’appello di Ancona ha affermato la natura risarcitoria della pensione privilegiata ordinaria militare (prevista dall’art. 64 e segg. T.U. delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato approvato con D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092) goduta dal D.D. in relazione all’infortunio occorsogli negli anni ’70 nello svolgimento dei compiti di agente di custodia alle dipendenze del Ministero di Grazia e giustizia, escludendo pertanto l’applicabilità del regime di incompatibilità del relativo trattamento con l’indennità di mobilità da lui richiesta in quanto posto in mobilità a partire dal 1 gennaio 2004, dalla s.p.a. Telecom Italia, di cui era stato dipendente fino al 31 dicembre 2003.

In proposito, va peraltro rilevato che questa Corte ha ripetutamente chiarito, con orientamento ormai consolidato (cfr., recentemente, Cass. 30 dicembre 2009 n. 27938, nella cui motivazione sono indicati altresì i numerosi precedenti), che in tema di pensioni erogate ai militari per infermità, lesioni o menomazioni riportate in servizio, occorre distinguere la pensione di guerra da quella privilegiata ordinaria e da quella privilegiata ordinaria tabellare e che solo la prima e l’ultima (erogata in caso di menomazioni riportate a causa del servizio militare di leva) hanno natura e funzione risarcitorie, mentre la pensione privilegiata ordinaria non tabellare presenta carattere redditual-retributivo.

Orbene nel caso in esame, la Corte territoriale, avendo qualificato come di natura risarcitoria la pensione privilegiata del D.D. ha evidentemente ritenuto che l’infortunio che aveva causato l’inabilità permanente del D.D. fosse avvenuto durante il servizio militare, quando egli ricopriva la qualifica di allievo agente di custodia – in ordine alla quale cfr. il D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, art. 67, u.c. – godendo quindi della pensione privilegiata di cui alla tabella n. 3 annessa a tale ultimo decreto (poi modif. dalla L. 29 aprile 1076, n. 77).

Un tale accertamento, esplicitamente richiamato in questa sede dalla difesa del D.D., viene contestato solo genericamente dall’INPS che inoltre non indica la documentazione utile per porne in dubbio la correttezza nè deduce di averne fatto inutile richiesta ai giudici di merito.

Acquisita pertanto definitivamente la natura risarcitoria della pensione privilegiata di cui gode D.D.A. e quindi l’inapplicabilità ad essa della regola di incompatibilità stabilita dal D.L. 20 maggio 1993, n. 148, art. 6, comma 7, convertito nella L. 19 luglio 1993, n. 236, il ricorso dell’INPS va respinto, con le normali conseguenze in ordine al regolamento delle spese di questo giudizio, effettuato, con la relativa liquidazione, in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna l’INPS a rimborsare al D. D. le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 40,00 per esborsi ed Euro 2.500,00, oltre spese generali del 12,50%, I.V.A. e C.P.A., per onorari.

Così deciso in Roma, il 10 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2011

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