Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26296 del 25/11/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 26296 Anno 2013
Presidente: ROSELLI FEDERICO
Relatore: D’ANTONIO ENRICA

SENTENZA
sul ricorso 20735-2008 proposto da:
DE

LAURENTIIS

FABIO

C.F.

DLRFBA75B15F839L,

elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO TRIESTE 185,
presso lo studio dell’avvocato VERSACE RAFFAELE,
rappre sentato

e difeso dall’avvocato

DI PALMA

_a >eug. ín

– ricorrente –

2013
3026

contro

POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585, in persona
del legale rappresentante pro

trileore,

elettivamente

domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo

Data pubblicazione: 25/11/2013

studio

dell’avvocato

FIORILLO

LUIGI,

che

la

rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 3990/2007 della CORTE
D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 07/08/2007 R.G.N.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 24/10/2013 dal Consigliere Dott. ENRICA
D’ANTONIO;
udito l’Avvocato BUTTAFOCO ANNA per delega FIORILLO
LUIGI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARCELLO MATERA 2 che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

10336/2005;

RG n 20735/2008

De Laurentiis Fabio / Poste Italiane
Svolgimento del processo

Con sentenza depositata il 7/8/ 2007 la Corte d’Appello di Napoli ha confermato la sentenza del
Tribunale di rigetto della domanda di Fabio De Laurentiis volta a ottenere la declaratoria di nullità
del termine apposto al contratto stipulato ai sensi dell’articolo 25 del C.C.N.L. del 2001 con la
società Poste Italiane dal 20/2/2001 al 31/5/2001 “per esigenze di carattere straordinario
conseguenti ai processi di riorganizzazione, ivi ricomprendendo un più funzionale

conseguenti all’introduzione e/o sperimentazione di nuove tecnologie , prodotti o servizi “.
La Corte territoriale ha rilevato che l’art 23 della L n 56/1987 demandava alla contrattazione
collettiva la possibilità di individuare, oltre alle ipotesi previste dalla L n 230/1962, nuove ipotesi
di apposizione del termine configurandosi la norma quale delega in bianco a favore dei sindacati i
quali pertanto potevano legittimare il ricorso al contratto di lavoro a termine per causali di carattere
oggettivo o soggettivo atteso che l’esame congiunto delle parti sociali costituiva idonea garanzia per
i lavoratori ; che la stipula del contratto tra le parti era avvenuta in base all’art 25 del CCNL 2001
che espressamente prevedeva l’ipotesi riportata nel contratto stipulato tra le parti con la
conseguenza della sua piena legittimità.
Avverso la sentenza ricorre in cassazione il De Laurentiis formulando tre motivi .
Si costituisce Poste Italiane con controricorso Motivi della decisione
Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione della L n 230/1962 e dell’art 23 della L
n 56/1987.
Lamenta che le giustificazioni dell’assunzione a termine erano del tutto generiche.
Con il secondo motivo denuncia omessa, insufficiente motivazione circa l’assolvimento da
parte di Poste dell’onere probatorio . Rileva che la società non aveva provato le esigenze di
carattere straordinario ed il nesso di causalità tra queste esigenze non fronteggiabili con il ricorso ai
dipendenti a tempo indeterminato e l’assunzione a termine. Contesta l’affermazione della Corte
secondo cui Poste aveva offerto prova documentale delle esigenze ; che infatti egli era stato assunto
per far fronte all’attività ordinaria dell’azienda presso l’ufficio di Monteruscello
Con il terzo motivo denuncia omessa motivazione circa il rispetto della procedura di confronto
tra le parti prevista dall’art 25 del CCNL .
Le censure sono infondate
Deve , in primo luogo, precisarsi che il contratto di cui è causa è stato stipulato, ai sensi dell’art. 25
del ceni del 2001. In base al disposto dell’art Il del dlgs n 368 /2001 in via transitoria è stato
1

riposizionamento di risorse sul territorio, anche derivanti da innovazioni tecnologiche,ovvero

disposto che le clausole dei contratti collettivi stipulate ai sensi dell’art 23 1 n 56 del 1987 e vigenti
alla data di entrata in vigore del dlge ( pubblicato sulla G.U. del 9-10-2001 ed entrato in vigore il
16-10-2001) manterranno la loro efficacia fino alla data di scadenza dei ceni.
La norma citata, inoltre, stabilisce che “I contratti individuali definiti in attuazione della normativa
previgente, continuano a dispiegare i loro effetti fino alla scadenza”.
Nel regime, quindi, anteriore al citato d.lgs., in base all’indirizzo ormai consolidato affermato da
questa Corte con riferimento ai contratti a termine conclusi ai sensi dell’art. 25 del ceni del 2001, le

In particolare questa Corte (v. fra le altre Cass. 26 settembre 2007 n. 20162, Cass. 1-10-2007
n. 20608) decidendo in casi analoghi, ha osservato , in linea generale, che l’art. 23 della legge 28

censure del ricorrente risultano infondate.

febbraio 1987 n. 56, nel demandare alla contrattazione collettiva la possibilità di individuare – oltre
le fattispecie tassativamente previste dall’art. 1 della legge 18 aprile 1962 n. 230 e successive

modifiche nonché dall’art. 8 bis del d.l. 29 gennaio 1983 n. 17, convertito con modificazioni dalla
legge 15 marzo 1983 n. 79 – nuove ipotesi di apposizione di un termine alla durata del rapporto di

lavoro, configura una vera e propria delega in bianco a favore dei sindacati, i quali, pertanto, non
sono vincolati all’individuazione di figure di contratto a termine comunque omologhe a quelle

previste per legge (principio ribadito dalle Sezioni Unite di questa Suprema Corte con sentenza 2

marzo 2006 n. 4588), e che in forza della sopra citata delega in bianco le parti sindacali hanno
individuato, quale ipotesi legittimante la stipulazione di contratti a termine, quella di cui al citato
art. 25, secondo comma, del c.c.n.l. Il gennaio 2001.

In specie, quale conseguenza della suddetta delega in bianco conferita dal citato art. 23, questa
Corte ha precisato che i sindacati, senza essere vincolati alla individuazione di figure di contratto a
termine comunque omologhe a quelle previste per legge, possono legittimare il ricorso al contratto

di lavoro a termine per causali di carattere oggettivo ed anche – alla stregua di esigenze riscontrabili
a livello nazionale o locale – per ragioni di tipo meramente “soggettivo”, costituendo l’esame

congiunto delle parti sociali sulle necessità del mercato idonea garanzia per i lavoratori e per
un’efficace salvaguardia dei loro diritti.
Tale orientamento va confermato in questa sede, essendo, del resto, la tesi sostenuta dal
ricorrente (circa la “completa genericità” della clausola collettiva) fondata sull’erroneo presupposto
che il legislatore non avrebbe conferito una “delega in bianco” ai soggetti collettivi ed avrebbe
imposto al potere di autonomia i limiti ricavabili dal sistema di cui alla legge n. 230 del 1962.
Del pari, nel quadro delineato, neppure era necessario che il contratto individuale contenesse
specificazioni ulteriori rispetto a quelle menzionate nella nonna collettiva (v. fra le altre Cass. 14-32008 n. 6988).
2

Pertanto le ragioni opposte dal ricorrente con i primi due motivi di censura sono infondate
Deve rilevarsi , altresì, l’infondatezza del terzo motivo .
La questione del rispetto della procedura di confronto prevista dall’art 25 del CCNL non risulta
trattata in alcun modo nella sentenza impugnata. Secondo giurisprudenza consolidata di questa
Corte qualora una determinata questione giuridica, che implichi un accertamento di fatto, come
nella specie, non risulti trattata nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga la suddetta
questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità, per novità della

merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale
atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di controllare “ex actis” la
veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa (Cass. 2 aprile 2004
n. 6542, Cass. Cass. 21 febbraio 2006 n.3664 e Cass. 28 luglio 2008 n. 20518).Nella specie il
ricorrente ha omesso di indicare l’atto nel quale aveva sollevato la questione.
In ogni caso deve rilevarsi l’infondatezza del motivo .
Questa Corte ha affermato in precedenti pronunce ( cfi – Cass n 20608/2007) che l’accordo del
18 gennaio 2001 costituisce espletamento della procedura di confronto sindacale prevista dallo
stesso art. 25 del contratto collettivo – a nonna del quale, infatti, prima dì dare corso alle
conseguenti a ssunzioni, la m ateria formerà o ggetto di c onfronto: a) a livello nazionale, qua lora
risultino interessate più regioni … . Nel testo del suddetto accordo si legge che le 00.SS.
convengono ancora che i citati processi, tuttora in corso, saranno fronteggiati in futuro anche con il
ricorso a contratti a tempo determinato, stipulati nel rispetto della nuova disciplina pattizia delineata
dal c.c.n.l. 11.1.2001.
11 significato letterale delle espressioni usate è così evidente e univoco che non necessita di un
più diffuso ragionamento al fine della ricostruzione della volontà delle parti con conseguente
preclusione del ricorso a ulteriori criteri interpretativi deve pertanto ritenersi integrata, sulla base di
tale accordo, la condizione prevista dal citato art. 25.
Per le ragioni esposte il ricorso deve essere rigettato
Le spese processuali seguono la soccombenza .
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese processuali liquidate in € 100,00
per esborsi ed € 3.500,00 per compensi professionali , oltre accessori di legge .
Roma 24/10/2013
L’ ensore
D’Antonio

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Il Presidente
Federico Rosei I i
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censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di

Il Funzionario Giudiziario
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