Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26296 del 20/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 20/12/2016, (ud. 13/10/2016, dep.20/12/2016),  n. 26296

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14943/2015 proposto da:

SALT SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO 20, presso lo

studio dell’avvocato SAVERIO COSI, che la rappresenta e difende

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA SUD SPA, (OMISSIS), in persona del Responsabile del

Contenzioso Esattoriale Ordinario Direzione Regionale Lazio,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI 19, presso lo

studio dell’avvocato GIORGIO CARNEVALI, che la rappresenta e difende

giusta procura per atto Notaio D.L.M. di Roma del (OMISSIS)

allegata in atti;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7360/14/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 04/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA CRUCITTI.

Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in

data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in

forma semplificata.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

La SALT s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, impugnò ruoli portanti diritti camerali ed i.r.p.e.f. per gli anni 2003 e 2004, lamentando l’illegittimità della pretesa per intervenuta prescrizione, non essendo state notificate le presupposte cartelle di pagamento.

La Commissione tributaria provinciale accolse il ricorso ma la decisione, appellata dall’Agenzia delle Entrate, venne riformata, con la sentenza indicata in epigrafe, dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio la quale ritenne inammissibile l’impugnazione del ruolo.

Avverso tale sentenza la SALT s.r.l. propone ricorso per cassazione affidato a due motivi.

L’Agenzia delle Entrate ed Equitalia Sud s.p.a. resistono con distinti controricorsi.

A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c. è stata fissata l’adunanza della Corte in Camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo – rubricato: violazione e falsa applicazione delle norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3, con riguardo all’art. 2697 c.c., art. 100 c.p.c., D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 12 e 25 – la ricorrente lamenta l’erronea dichiarazione di inammissibilità del ricorso introduttivo, ad opera della C.T.R., perchè avente ad oggetto impugnazione del ruolo.

1.1. La censura è manifestamente fondata. Per recente giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte (n. 19704/2015) “il contribuente può impugnare la cartella di pagamento della quale – a causa della invalidità della relativa notifica – sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su richiesta dal concessionario alla riscossione; a ciò non osta l’ultima parte del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3, in quanto una lettura costituzionalmente orientata impone di ritenere che l’impugnabilità di un atto precedente non notificato, unitamente ad un atto successivo notificato, non costituisca l’unica possibilità di far valere l’invalidità di un atto del quale il contribuente sia venuto comunque a conoscenza..”. Alla luce di tale principio, pertanto, nel caso in cui non sia stata notificata la cartella di pagamento (la cui prova – per costante giurisprudenza di questa Corte (v. ex multis n. 4891/2015)- può essere fornita solo mediante la produzione dell’avviso di ricevimento della raccomandata) il contribuente è legittimato ad impugnare il ruolo. La sentenza impugnata, nel ritenere tout colai inammissibile il ricorso introduttivo perchè rivolto avverso l’estratto di ruolo, si è, pertanto, discostata dai superiori principi.

2. Il secondo motivo – con il quale si deduce violazione di legge e vizio di motivazione laddove la Commissione regionale aveva ritenuto superata l’eccezione di prescrizione del tributo- è, invece, inammissibile per difetto di interesse.

2.1. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno, infatti, statuito che qualora il Giudice, che abbia ritenuto inammissibile una domanda, o un capo di essa, o un singolo motivo di gravame, così spogliandosi della potestas iudicandi sul relativo merito, proceda poi comunque all’esame di quest’ultimo, è inammissibile per difetto di interesse, il motivo di impugnazione della sentenza da lui pronunciata che ne contesti solo la motivazione, da considerarsi svolta ad abundatiam (Cass. SS.UU. n. 24469/2013).

3. Ne consegue, in accoglimento del primo motivo di ricorso e dichiarato inammissibile il secondo, la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio al Giudice di merito affinchè proceda al riesame, adeguandosi ai principi esposti, e regoli le spese processuali.

PQM

La Corte, in accoglimento del primo motivo di ricorso, inammissibile il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per il regolamento delle spese processuali alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2016

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