Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26296 del 17/10/2019

Cassazione civile sez. III, 17/10/2019, (ud. 17/04/2019, dep. 17/10/2019), n.26296

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28945-2017 proposto da:

INDUSTRIA COSTRUZIONI SRL, in persona dell’Amministratore e legale

rappresentante pro tempore S.G.A., domiciliata ex

lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dagli avvocati AMEDEO MANDRAS, LUCIANO MANCA;

– ricorrente –

contro

SO.RE., + ALTRI OMESSI, domiciliati ex lege in ROMA, presso

la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati difesi

dall’avvocato MARCO PINNA VISTOSO;

– controricorrenti –

e contro

SO.MA.SI.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 535/2016 della CORTE D’APPELLO SEZ.DIST. DI

SASSARI, depositata il 27/10/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/04/2019 dal Consigliere Dott. STEFANO GIAIME GUIZZI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La società Industria Costruzioni S.r.l. ricorre, sulla base di quattro motivi, per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, n. 535/16, del 27 ottobre 2016, che – pur accogliendo parzialmente il gravame da essa esperito avverso la sentenza n. 231/10, del 10 febbraio 2010, del Tribunale di Sassari – ha confermato la condanna dell’odierna ricorrente, in favore di So.Ca.Al., + ALTRI OMESSI, al ripristino dello stato dei luoghi dell’immobile da essa abusivamente occupato, il cui costo è stato stimato in Euro 35.050,00, riducendo, invece, per effetto del parziale accoglimento dell’appello dell’odierna ricorrente, la somma dovuta a titolo di indennità da occupazione “sine titulo” (fissata dal primo giudice in Euro 49.500,00), detraendo dalla stessa Euro 101,30 per anno, dal 1993 al 1997, in relazione ad una porzione di immobile di 65 mq., della quale la predetta società è stata riconosciuta, invece, legittima detentrice.

2. Riferisce, in punto di fatto, la società Industria Costruzioni di essere stata convenuta in giudizio, nell’anno 2000, dai So., sul presupposto di essere costoro comproprietari, per una quota del 75%, di un terreno sito nel Comune di (OMISSIS) e contraddistinto, catastalmente, al foglio (OMISSIS). Gli attori lamentavano, in particolare, che la società convenuta avesse occupato illegittimamente, dal 1993, l’intero terreno in questione, impiantandovi un cantiere con attrezzature e macchinari per l’edilizia, oltre che abbandonandovi materiali di risulta provenienti dagli scavi, nulla, invece, corrispondendo a fronte di tale occupazione abusiva.

L’odierna ricorrente si costituiva innanzi al Tribunale di Sassari, contestando di aver occupato l’intero terreno, giacchè assumeva che l’occupazione, peraltro circoscritta temporalmente all’anno 19971998, avesse riguardato solo una piccola striscia di terreno, all’esclusivo scopo di accedere al cantiere limitrofo nel quale era in corso di svolgimento attività costruttiva. Negava, in ogni caso, di aver occupato il terreno con materiale di risulta, nonchè, in particolare, che l’occupazione fosse arbitraria o priva di titolo, assumendo di essere comproprietaria dell’area, in forza di scrittura privata del 7 febbraio 1991, dalla quale risultava che essa aveva acquistato una quota parte, pari a mq. 65, del terreno oggetto di causa.

Istruita la causa documentalmente, nonchè attraverso lo svolgimento di consulenza tecnica d’ufficio, il Tribunale di Sassari accoglieva la domanda attorea, condannando la convenuta al ripristino dello stato dei luoghi, ovvero, in difetto, al pagamento dell’importo di Euro 35.050,00, nonchè a corrispondere agli attori la somma di Euro 49.500,00, quale indennità per illegittima occupazione dell’intero terreno, dal 1993 al 2004, più rivalutazione ed interessi.

L’odierna ricorrente esperiva gravame avverso la decisione del primo giudice, innanzitutto contestando – per quanto qui ancora di interesse – che l’occupazione avesse avuto inizio nel 1993 e che fosse terminata nel 2004, ed inoltre che avesse riguardato il terreno nella sua intera estensione. Censurava, altresì, la sentenza laddove le aveva attribuito la responsabilità per lo scarico e l’accumulo di materiali sul terreno oggetto di causa, avendo il primo giudice escluso che ciò potesse essere avvenuto ad opera di terzi. Infine, si contestava la sentenza allora impugnata per aver ritenuto “in re ipsa” il danno da occupazione abusiva.

Il giudice di appello, come detto, in parziale accoglimento del gravame, escludeva che l’indennità per l’occupazione fosse dovuta nella misura determinata dal primo giudice, riconoscendo che, per il periodo dal 1993 al 1997, una porzione di 65 mq. di terreno era stata legittimamente detenuta dall’odierna ricorrente – in forza di un contratto preliminare di compravendita, risultante dalla già citata scrittura privata del 7 febbraio del 1991 – nella qualità di comodataria, giacchè a tale preliminare, ad effetti anticipati, risultava collegato un contratto di comodato in favore della promissaria acquirente. Per il resto, la Corte territoriale confermava la decisione assunta in prime cure.

3. La società Industria Costruzioni impugna per cassazione la sentenza della Corte di Appello sarda, svolgendo quattro motivi.

3.1. Il primo motivo – proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) – ipotizza violazione dell’art. 112 c.p.c., per omesso esame di un motivo di appello, con conseguente nullità della sentenza impugnata.

La decisione della Corte territoriale è censurata laddove ha ritenuto coperta da giudicato la condanna dell’odierna ricorrente al ripristino dello stato dei luoghi, per non avere la società Industria Costruzioni esplicitamente impugnato, sul punto, la pronuncia del giudice di prime cure. Assume, al riguardo, la ricorrente che il secondo motivo di appello, concernendo, specificamente, la questione dell’accumulo di materiali di risulta sul terreno oggetto di causa (o meglio, l’addebitabilità di tale fatto ad essa Industria e Costruzioni), si sarebbe risolto, invece, proprio in una censura relativa alla condanna, impartitale, al ripristino dello stato dei luoghi o, in alternativa, al pagamento dell’importo di Euro 35.050,00.

3.2. Il secondo motivo – proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3), 4) e 5) – ipotizza violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., oltre ad omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione, nonchè, infine, motivazione abnorme, incoerente e manifestamente illogica.

In questo caso, si contesta la sentenza impugnata perchè, dopo aver ritenuto il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, in punto di condanna al ripristino dello “status quo ante”, sarebbe, comunque, entrata nel merito della questione. In particolare, essa avrebbe ritenuto raggiunta la prova del deposito del materiale di risulta, sul terreno oggetto di causa, ad opera dell’odierna ricorrente, sul presupposto che risultasse incontestata, tra le parti del giudizio, la presenza di una recinzione impeditiva dell’accesso al fondo da parte di terzi, ciò che lascerebbe intendere, pertanto, che nessun altro, se non la società Industria Costruzioni, avrebbe potuto accedervi e, dunque, realizzare la condotta illecita contestata.

Tale affermazione, tuttavia, si potrebbe in totale contrasto con le risultanze di causa.

Per un verso, infatti, proprio la disposta CTU avrebbe evidenziato come la recinzione esistesse esclusivamente su tre lati, non impedendo, così, l’accesso a terzi, mentre, per altro verso, l’affermazione della Corte territoriale circa l’assenza di contestazione, sul punto, tra le parti, si porrebbe in contrasto con le emergenze processuali, che risulterebbero di segno esattamente contrario. Assume, infatti, l’odierna ricorrente di avere sempre sostenuto che il terreno in questione risultava privo di custodia e di recinzione, diversamente da quanto ipotizzato dagli attori, di talchè l’omesso esame di tale circostanza – oggetto di dibattito tra le parti e certamente decisiva, per le ragioni illustrate – vizierebbe irrimediabilmente la sentenza impugnata.

3.3. Il terzo motivo – proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4) e 5) – ipotizza violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e degli artt. 2727 e 2729 c.c., oltre ad omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione, nonchè, infine, motivazione abnorme, inesistente e apparente.

Si censura la sentenza impugnata laddove ha ritenuto che l’odierna ricorrente avesse occupato per intero il terreno oggetto di causa, e non solo la parte di cui al già menzionato contratto preliminare di vendita (con collegato contratto di comodato), ed inoltre che tale occupazione fosse avvenuta con la recinzione “fisicamente risalente al 1993”, protraendosi fino al 2004.

Si richiamano, sul punto, le medesime considerazioni svolte in relazione al motivo che precede, non senza rilevare, tuttavia, come il ragionamento presuntivo operato dalla Corte territoriale per individuare la data di cessazione dell’occupazione risulti gravemente carente sul piano logico. Infatti, la sentenza impugnata ha ritenuto di presumere l’avvenuto rilascio del terreno, solo nell’anno 2004. sul rilievo che, all’udienza del 18 marzo di quello stesso anno, le parti ebbero a chiedere un rinvio per trattative, ciò che renderebbe verosimile ipotizzare che l’inizio delle stesse sia stato preceduto dal rilascio del fondo.

Osserva, al riguardo, la ricorrente – non senza previamente rammentare come le trattative in questione non diedero luogo, peraltro, ad alcun esito positivo, tanto che il giudizio ebbe a proseguire – che la sentenza impugnata avrebbe operato un vero e proprio salto logico, per essere risalita da un fatto noto, ovvero che le richieste di rinvio formulate dai difensori delle parti nel marzo 2004, per risalire ad un fatto ignoto, ovvero il rilascio del terreno nel medesimo periodo di tempo, privo di qualsiasi attinenza con il primo.

3.4. Infine, il quarto motivo – proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) – ipotizza violazione degli artt. 1226,2043,2056,2697,2727 e 2729 c.c.

In questo caso, la sentenza impugnata è censurata per aver affermato che il danno da occupazione abusiva di un immobile deve ritenersi “in re ipsa”, avendo, in questo modo, il giudice di appello contravvenuto al più recente insegnamento di questa Corte, che esigerebbe sempre l’esistenza di una prova, da parte di chi agisce in giudizio, dei danni subiti.

Orbene, facendo applicazione di tale errato principio, la Corte territoriale avrebbe omesso l’esame di tutti quegli elementi che, al contrario, testimoniano come il terreno in questione fosse in stato di totale abbandono già prima dell’anno 1993, risultando, da allora, esposto all’azione di terzi, incustodito ed inutilizzato.

4. Hanno resistito all’impugnazione i So., eccependone l’inammissibilità – assumendo, in particolare, che le censure proposte tenderebbero ad una rivisitazione “in fatto” della vicenda – e deducendone, comunque, l’infondatezza.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

5. Il ricorso va accolto, sebbene nei limiti di seguito indicati.

5.1. Il primo motivo è inammissibile, non risultando rispettata la previsione di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6).

5.1.1. Opera, nel caso in esame, il principio secondo cui è da ritenere “inammissibile, per violazione del criterio dell’autosufficienza, il ricorso per cassazione col quale si lamenti la mancata pronuncia del giudice di appello su uno o più motivi di gravame, se essi non siano compiutamente riportati nella loro integralità nel ricorso, sì da consentire alla Corte di verificare che le questioni sottoposte non siano “nuove” e di valutare la fondatezza dei motivi stessi senza dover procedere all’esame dei fascicoli di ufficio o di parte” (Cass. Sez. 2, sent. 20 agosto 2015, n. 17049, Rv. 636133-01).

Nè, d’altra parte, tale esito appare precluso dalla circostanza che quello denunciato è un “error in procedendo” (rispetto ai quali la Corte è anche giudice del “fatto processuale”, con possibilità di accesso diretto agli atti del giudizio; da ultimo, Cass. Sez. 6-5, ord. 12 marzo 2018, n. 5971, Rv. 647366-01; ma nello stesso senso già Cass. Sez. Un., sent. 22 maggio 2012, n. 8077, Rv. 622361-01). Se è vero, infatti, che – qualora il ricorso per cassazione denunci una nullità del procedimento o della sentenza – il giudice di legittimità “è investito del potere di esaminare direttamente gli atti ed i documenti sui quali il ricorso si fonda”, resta, nondimeno, inteso che l’ammissibilità del sindacato demandato a questa Corte è comunque subordinata alla condizione che “la censura sia stata proposta dal ricorrente in conformità alle regole fissate al riguardo dal codice di rito (ed oggi quindi, in particolare, in conformità alle prescrizioni dettate dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4” (Cass. Sez. Un., sent. n. 8077 del 2012, cit.), sicchè, anche la “deduzione con il ricorso per cassazione di “errores in procedendo”, in relazione ai quali la Corte è anche giudice del fatto, potendo accedere direttamente all’esame degli atti processuali del fascicolo di merito, non esclude che preliminare ad ogni altro esame sia quello concernente l’ammissibilità del motivo in relazione ai termini in cui è stato esposto, con la conseguenza che, solo quando ne sia stata positivamente accertata l’ammissibilità diventa possibile valutare la fondatezza del motivo medesimo e, dunque, esclusivamente nell’ambito di quest’ultima valutazione, la Corte di cassazione può e deve procedere direttamente all’esame ed all’interpretazione degli atti processuali” (così, da ultimo, Cass. Sez. 3, ord. 13 marzo 2018, n. 6014, Rv. 648411-01).

Si tratta, peraltro, di un’esigenza – come è stato icasticamente osservato – che “non è giustificata da finalità sanzionatorie nei confronti della parte che costringa il giudice a tale ulteriore attività d’esame degli atti processuali, oltre quella devolutagli dalla legge”, ma che “risulta, piuttosto, ispirata al principio secondo cui la responsabilità della redazione dell’atto introduttivo del giudizio fa carico esclusivamente al ricorrente ed il difetto di ottemperanza alla stessa non deve essere supplito dal giudice per evitare il rischio di un soggettivismo interpretativo da parte dello stesso nell’individuazione di quali atti o parti di essi siano rilevanti in relazione alla formulazione della censura” (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 10 gennaio 2012, n. 82, Rv. 621100-01).

5.2. Il secondo motivo è, del pari, inammissibile, sebbene per una ragione diversa da quella appena indicata.

5.2.1. Attraverso di esso, come visto, si censura la sentenza impugnata laddove essa, dopo aver dichiarato “coperto” da giudicato – e, dunque, inammissibile – il motivo di gravame sulla condanna al ripristino dello “status quo ante”, ha ritenuto di decidere su di esso (anche) nel merito.

Trova, infatti, applicazione, nel caso di specie, il principio affermato da questa Corte nella sua più autorevole composizione, secondo cui, qualora il giudice, “dopo una statuizione di inammissibilità” (tale non potendo dubitarsi essere anche quella che rilevi l’esistenza di un giudicato su un capo di domanda), “con la quale si è spogliato della “potestas iudicandi” in relazione al merito della controversia, abbia impropriamente inserito nella sentenza argomentazioni sul merito, la parte soccombente non ha l’onere nè l’interesse ad impugnare” le stesse, sicchè “è ammissibile l’impugnazione che si rivolga alla sola statuizione pregiudiziale ed è viceversa inammissibile, per difetto di interesse, l’impugnazione nella parte in cui pretenda un sindacato anche in ordine alla motivazione sul merito, svolta “ad abundantiam” nella sentenza gravata” (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2007, n. 3840, Rv. 595555-01). Si tratta di principio, questo, ribadito più volte dalla giurisprudenza di legittimità (cfr., da ultimo, Cass. Sez. 2, sent. 2 maggio 2011, n. 9647, Rv. 616900-01; Cass. Sez. Un., sent. 17 giugno 2013, n. 15122, Rv. 626812-01; Cass. Sez. 3, sent. 20 agosto 2015, n. 17004, Rv. 636624-01; Cass. Sez. 6-5, ord. 9 dicembre 2017, n. 30393, Rv. 646988-01).

5.3. Il terzo motivo è, invece, fondato, ma solo laddove censura l’affermazione della Corte territoriale consistita nel ritenere provata, presuntivamente, la cessazione dell’occupazione nell’anno 2004 (e ciò per le ragioni che di seguito si illustreranno).

5.3.1. Nella restante parte, invece, ovvero laddove il motivo contesta la conclusione raggiunta dal giudice di appello circa l’occupazione dell’intero terreno (e non della sola area di 65 mq., della quale la ricorrente è stata riconosciuta legittima detentrice, in quanto comodataria), esso si palesa, sotto più profili, inammissibile.

Innanzitutto, perchè non si confronta in modo corretto con la “ratio decidendi” posta a base della sentenza impugnata, giacchè la Corte territoriale ha concluso per l’occupazione integrale del terreno sul rilievo che proprio la “recinzione realizzata” avesse “interessato l’intero mappale”. Sotto questo profilo, dunque, la circostanza che la recinzione fosse – solo – su tre lati, e non su quattro (non impedendo l’accesso di terzi), non assume alcuna influenza rispetto a tale conclusione, giacchè, si ribadisce, una modalità di realizzazione dell’occupazione è stata individuata nella stessa apposizione della recinzione.

D’altra parte, e sempre in relazione a tale statuizione, non sono ipotizzabili nè i vizi di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., nè quello di “abnormità” della motivazione.

Quanto al primo, infatti, va qui ribadito che “l’eventuale cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) (che attribuisce rilievo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e presenti carattere decisivo per il giudizio), nè in quello del precedente n. 4), disposizione che – per il tramite dell’art. 132 c.p.c., n. 4), dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante” (Cass. Sez. 3, sent. 10 giugno 2016, n. 11892, Rv. 640194-01; in senso conforme, tra le altre, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 12 ottobre 2017, n. 23940; Cass. Sez. 3, sent. 12 aprile 2017, n. 9356, Rv. 644001-01).

Quanto, invece, al supposto “vizio motivazionale”, è sufficiente constatare che esso esige, nella misura – ormai ridotta al “minimo costituzionale” – in cui la parte motiva della sentenza risulta sindacabile, la deduzione di profili di (irriducibile) contraddittorietà “interna” al ragionamento sviluppato (“ex multis”, Cass. Sez. Un., sent. 3 novembre 2016, n. 22232, Rv. 641526-01), e non certo per contrasto della stessa con le risultanze istruttorie.

5.3.2. Per contro, come detto, fondata – sebbene nei limiti indicati in premessa – è la censura di violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c.

5.3.2.1. Sul punto non pare inutile rammentare che “qualora il giudice di merito sussuma erroneamente sotto i tre caratteri individuatori della presunzione (gravità, precisione e concordanza) fatti concreti che non sono invece rispondenti a quei requisiti, il relativo ragionamento è censurabile in base all’art. 360 c.p.c., n. 3), (e non già alla stregua dell’art. 360, n. 5), competendo alla Corte di Cassazione, nell’esercizio della funzione di nomofilachia, controllare se la norma dell’art. 2729 c.c., oltre ad essere applicata esattamente a livello di proclamazione astratta, lo sia stata anche sotto il profilo dell’applicazione a fattispecie concrete che effettivamente risultino ascrivibili alla fattispecie astratta” (Cass. Sez. 3, sent. 4 agosto 2017, n. 19485, Rv. 645496-02).

Del pari, poi, occorre rammentare che, in relazione ai caratteri della gravità, precisione e concordanza, che debbono connotare le presunzioni, questa Corte ha chiarito quanto segue. In particolare, che “la gravità allude ad un concetto logico, generale o speciale (cioè rispondente a principi di logica in genere oppure a principi di una qualche logica particolare, per esempio di natura scientifica o propria di una qualche “lex artis”)”, esprimendo nient’altro che “la presunzione si deve fondare su un ragionamento probabilistico, per cui, dato un fatto A noto è probabile che si sia verificato il fatto B”, non essendo, invece, “condivisibile invece l’idea che vorrebbe sotteso alla gravità che l’inferenza presuntiva sia “certa”” (così Cass. sez. 3, sent. 19485 del 2017, cit.). Difatti, “per la configurazione di una presunzione giuridicamente valida non occorre che l’esistenza del fatto ignoto rappresenti l’unica conseguenza possibile di quello noto secondo un legame di necessarietà assoluta ed esclusiva (sulla scorta della regola della inferenza necessaria), ma è sufficiente che dal fatto noto sia desumibile univocamente quello ignoto, alla stregua di un giudizio di probabilità basato sull'”id quod plerumque accidit” (in virtù della regola dell’inferenza probabilistica), sicchè il giudice può trarre il suo libero convincimento dall’apprezzamento discrezionale degli elementi indiziari prescelti, purchè dotati dei requisiti legali della gravita, precisione e concordanza”, dovendosi solo escludere “che possa attribuirsi valore probatorio ad una presunzione fondata su dati meramente ipotetici” (Cass. Sez. 3, sent. 19 agosto 2007, n. 17457, non massimata sul punto).

Quanto, invece, alla precisione, essa “esprime l’idea che l’inferenza probabilistica conduca alla conoscenza del fatto ignoto con un grado di probabilità che si indirizzi solo verso” di esso, mentre “non lasci spazio, sempre al livello della probabilità, ad un indirizzarsi in senso diverso, cioè anche verso un altro o altri fatti”; infine, la concordanza individua un “requisito del ragionamento presuntivo, che non lo concerne in modo assoluto, cioè di per sè considerato, come invece gli altri due elementi, bensì in modo relativo, cioè nel quadro della possibile sussistenza di altri elementi probatori, volendo esprimere l’idea che, intanto la presunzione è ammissibile, in quanto indirizzi alla conoscenza del fatto in modo concordante con altri elementi probatori, che, peraltro, possono essere o meno anche altri ragionamenti presuntivi” (così, nuovamente, Cass. Sez. 3, sent. 19485 del 2017, cit.).

5.3.2.2. Orbene, così riguardati i caratteri della presunzione deve escludersi, nel caso di specie, la ricorrenza sia della “gravità” che della “precisione”, dovendo escludersi che dalla richiesta, in sede processuale, di rinvio per trattative, nel marzo 2004, potesse “univocamente” desumersi l’avvenuto rilascio del terreno, abusivamente occupato, in data anteriore (o prossima) a tale evento, ed inoltre che il fatto noto non lasci spazio, a livello anche solo probabilistico, a conclusioni diverse; il tutto, poi, senza tacere dell’inesistenza di “altri elementi probatori” (e con essi, dunque, anche del requisito della concordanza), idonei a corroborare tale ragionamento probabilistico.

5.4. Infine, il quarto motivo è, nuovamente, fondato.

5.4.1. Sebbene non manchino pronunce che ritengono integrato “in re ipsa” il danno da occupazione abusiva di immobile (oltre a quelle citate nella sentenza impugnata, si vedano Cass. Sez. 3, sent. 9 agosto 2016, 16670, Rv. 641485-01; Cass. Sez. 2, ord. 6 agosto 2018, n. 20545, Rv. 649998-01; Cass. Sez. 6-2, ord. 28 agosto 2018, n. 21239, Rv. 650352- 01), questa sezione, in particolare, ha ribadito che “nel caso di occupazione illegittima di un immobile il danno subito dal proprietario non può ritenersi sussistente “in re ipsa”, atteso che tale concetto giunge ad identificare il danno con l’evento dannoso ed a configurare un vero e proprio danno punitivo, ponendosi così in contrasto sia con l’insegnamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte (sent. n. 26972 del 2008) secondo il quale quel che rileva ai fini risarcitori è il danno-conseguenza, che deve essere allegato e provato, sia con l’ulteriore e più recente intervento nomofilattico (sent. n. 16601 del 2017) che ha riconosciuto la compatibilità del danno punitivo con l’ordinamento solo nel caso di espressa sua previsione normativa, in applicazione dell’art. 23 Cost.; ne consegue che il danno da occupazione “sine titulo”, in quanto particolarmente evidente, può essere agevolmente dimostrato sulla base di presunzioni semplici, ma un alleggerimento dell’onere probatorio di tale natura non può includere anche l’esonero dalla allegazione dei fatti che devono essere accertati, ossia l’intenzione concreta del proprietario di mettere l’immobile a frutto” (Cass. Sez. 3, sent. 25 maggio 2017, n. 13071. Rv. 648709-01; nello stesso senso, anteriormente, Cass. Sez. 3, sent. 17 giugno 2013 n. 15111, Rv. 626875-01, nonchè, successivamente, Cass. Sez. 3, ord. 4 dicembre 2018, n. 31233, Rv. 651942-01).

Non è, dunque, escluso il ricorso alla prova per presunzioni, giacchè esse “costituiscono una prova completa alla quale il giudice di merito può attribuire rilevanza, anche in via esclusiva, ai fini della formazione del proprio convincimento, nell’esercizio del potere discrezionale, istituzionalmente demandatogli, di individuare le fonti di prova, controllarne l’attendibilità e la concludenza e, infine, scegliere, fra gli elementi probatori sottoposti al suo esame, quelli ritenuti più idonei a dimostrare i fatti costitutivi della domanda o dell’eccezione”, spettando, pertanto, “al giudice di merito valutare l’opportunità di fare ricorso alle presunzioni, individuare i fatti da porre a fondamento del relativo processo logico e valutarne la rispondenza ai requisiti di legge” (così Cass. Sez. 3, sent. n. 15111 del 2013, cit.).

Resta, tuttavia, fermo – come l’odierna ricorrente aveva già prospettato in appello – che l’esistenza del danno non possa affermarsi “in re ipsa”, come ha, invece, ritenuto la sentenza impugnata, la quale – al pari di quella resa del primo giudice (cfr. l’incipit di pag. 3) – neppure precisa in base a quel criterio sia pervenuta a stimare l’entità del danno nella misura di Euro 6.000,00 per ogni anno di occupazione.

6. In conclusione, il ricorso va accolto nei limiti anzidetti e la sentenza impugnata va cassata in relazione, con rinvio alla Corte di Appello di Cagliari, in diversa composizione, per la decisione nel merito, conformandosi ai principi dianzi enunciati.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, limitatamente ai motivi terzo, per quanto di ragione, e quarto, cassando in relazione la sentenza impugnata e rinviando alla Corte di Appello di Cagliari, in diversa composizione, per la decisione nel merito, oltre che per la liquidazione delle spese anche del presente giudizio.

Così deciso in Roma, all’esito di adunanza camerale della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 17 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA