Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26295 del 25/11/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 26295 Anno 2013
Presidente: ROSELLI FEDERICO
Relatore: MAISANO GIULIO

SENTENZA

sul ricorso 20185-2010 proposto da:
GEAT LUIGI GTELGU56B20C390A, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 114, presso lo studio
dell’avvocato PARENTI LUIGI, che lo rappresenta e
difende giusta delega in atti;
– ricorrente 2013
2953

contro

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. 01585570581, in
persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE TUPINI 113,

4

presso lo studio dell’avvocato CORSO NICOLA, che lo

Data pubblicazione: 25/11/2013

rappresenta e difende giusta in atti;
– controri corrente avverso la sentenza n. 6334/2008 della CORTE D’APPELLO
di ROMA, depositata il 07/08/2009 r.g.n. 4832/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

MAISANO;
udito l’Avvocato IOELE LORENZO per delega PARENTI
LUIGI;
udito l’Avvocato POMPEI ANGELO per delega CORBO
NICOLA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARIO FRESA, che ha concluso per
l’inammissibilità in subordine rigetto.

udienza del 22/10/2013 dal Consigliere Dott. GIULIO

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 5 aprile 2002 Geat Luigi chiamava in giudizio innanzi al
Tribunale di Roma la Rete Ferroviaria Italiana s.p.a esponendo di essere
dipendente della convenuta, inquadrato nel profilo di segretario tecnico
superiore (7a categoria); di aver svolto, nel periodo aprile 1983-13 aprile

profilo superiore di segretario tecnico superiore di 1° classe (8a categoria,
area quadri); di avere ottenuto giudizialmente il riconoscimento di detto
livello, con sentenza del Tribunale di Roma, peraltro poi riformata dalla
Corte d’Appello; di avere modificato le proprie mansioni, a partire dal 13
maggio 1996, per effetto del pensionamento di altri colleghi, essendogli
state quindi affidate tutte le attività di coordinamento del settore di
competenza, riguardanti la realizzazione di opere di attraversamento di
qualsiasi tipo, oltre alla progettazione di ponti metallici, con piena
autonomia, discrezionalità ed assunzione di responsabilità; tutto ciò
premesso, il Geat richiedeva nuovamente, sulla base dell’estensione delle
mansioni svolte rispetto al periodo già considerato nella precedente causa,
l’attribuzione del superiore livello, area quadri, questa volta in principalità
9a cat. (profilo capo settore uffici) ed in subordine 8a cat. (profilo
segretario tecnico superiore di prima classe) con decorrenza 13 agosto
1996.
Il Tribunale di Roma con sentenza del 21 luglio 2004 ha rigettato la
domanda, ritenendo che le mansioni descritte non fossero mutate rispetto
alle precedenti o, quanto meno, ne fosse stata fatta una descrizione talmente
generica da non consentire nemmeno l’ammissione delle prove richieste, e
ritenendo la pretesa coperta dal giudicato già formatosi sulla questione.
A seguito di impugnazione del Geat la Corte d’appello di Roma, con
sentenza depositatg. il 7 agosto 2009 ha rigettato l’appello avverso la
sentenza di primo grado senza ammettere la prova testimoniale richiesta

1996, mansioni di “studio, ricerca e progettazione impianti”, ascrivibili al

dall’appellante non avendo questi insistito nella richiesta di ammissione
alla prima udienza. Il giudice d’appello ha poi considerato la genericità
della descrizione dei profili professionali previsti dalla contrattazione,
l’insufficienza della documentazione prodotta ai fini della prova dello
svolgimento delle superiori mansioni, l’irrilevanza della circostanza per cui

carico di lavoro e non al livello professionale del medesimo.
Il Geat propone ricorso per cassazione avverso tale sentenza articolato su
due motivi.
Resiste con controricorso Rete Ferroviaria Italiana.
Il ricorrente ha presentato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si lamenta insufficiente e contraddittoria motivazione
circa il controverso dato, decisivo per il giudizio, relativo allo svolgimento
di mansioni differenti rispetto alle precedenti ed al fatto che siano state
dettagliatamente descritte da parte ricorrente. In particolare si deduce che il
giudice dell’appello non avrebbe considerato adeguatamente la produzione
documentale dalla quale risulterebbe comunque lo svolgimento delle
superiori mansioni dedotte; non avrebbe considerato l’avvenuta
valorizzazione di colleghi che svolgevano le medesime mansioni del
ricorrente; avrebbe erroneamente considerato la genericità della descrizione
delle mansioni svolte viceversa dettagliatamente descritte nell’atto di
appello.
Con il secondo motivo si deduce insufficiente e contraddittoria
motivazione circa la decisione di non ammettere le prove testimoniali
articolate dal ricorrente nel primo grado di giudizio e riproposte nel
secondo grado. In particolare si assume che sarebbero state
tempestivamente articolate le prove testimoniali richieste nel ricorso in
appello ed alle quali il ricorrente si sarebbe riportato alla prima udienza di

il ricorrente era rimasto l’unico dipendente del settore riferendosi questa al

discussione; comunque il giudice avrebbe potuto ammettere d’ufficio le
prove ritenute necessarie al fine dell’accertamento dei fatti.
Il ricorso è infondato.
Il primo motivo riguarda una valutazione dei fatti posti a fondamento della
domanda, di esclusiva competenza del giudice di merito. L’esame della

valorizzazione di colleghi di lavoro del ricorrente che svolgevano analoghe
mansioni o la descrizione delle mansioni da parte del ricorrente, sono
argomenti sottratti al giudizio di legittimità ove può essere svolto solo una
verifica della logicità e congruità della motivazione sul punto. Nel caso in
esame, la Corte territoriale ha dettagliatamente motivato con riguardo alla
documentazione in atti descritta con dovizia di particolari e considerata con
logicità. In ordine alla prova testimoniale non ammessa va certamente
censurata l’affermazione secondo cui la richiesta dei mezzi istruttori
formulata ritualmente nell’atto introduttivo del giudizio debba essere
necessariamente essere ribadita alla prima udienza, tuttavia la mancata
ammissione della prova sfugge comunque ad ogni censura in questa sede
essendo stata anche ritenuta superflua all’esito dell’esame della
documentazione di cui si è detto, e tale giudizio è pure riservato al giudice
di merito. Pure il giudizio di opportunità in merito all’eventuale ricorso
all’ammissione d’ufficio di una prova non richiesta dalla parte, è riservato
al giudice di merito e non è censurabile in sede di legittimità.
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
Condanna ilg ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in €
100,00 per esborsi ed € 3.000,00 (tremila,00) per compensi professionali
oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma il 23 ottobre 2013.

documentazione, la considerazione di altri elementi di fatto quali la dedotta

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