Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26295 del 20/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 20/12/2016, (ud. 13/10/2016, dep.20/12/2016),  n. 26295

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11403/2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

I.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA GIULIANA

80, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO CROCE, che lo rappresenta

e difende unitamente all’avvocato ANGELA MARIA MONTI giusta procura

in calce al controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 6696/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 15/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA CRUCITTI.

Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in

data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in

forma semplificata.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, nei confronti di I.R., avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, indicata in epigrafe, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione di un avviso di accertamento, per IRPEF, IRAP, addizionali, relative all’anno d’imposta 2007 – è stata parzialmente riformata la decisione di primo grado di parziale accoglimento del ricorso del contribuente.

In particolare, i giudici d’appello, accogliendo il gravame del contribuente e respingendo quello dell’Agenzia delle Entrate, hanno dichiarato nullo l’atto impositivo, perchè recante la firma di impiegato della carriera direttiva e non del Direttore dell’Agenzia delle Entrate di Milano (OMISSIS), Capo dell’Ufficio, non avendo l’Agenzia delle Entrate dimostrato l’esercizio del potere sostitutivo da parte del sottoscrittore o la presenza della delega del titolare dell’Ufficio.

Il contribuente resiste con controricorso e propone, a sua volta, ricorso incidentale condizionato.

A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in Camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. L’Agenzia delle Entrate lamenta, con unico motivo ex art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, assumendo di avere prodotto, sin dalle controdeduzioni in primo grado, stralci degli atti dispositivi sulla delega di firma (all. 3, il cui contenuto è ritrascritto in ricorso), anche al Dr. B., sottoscrittore dell’avviso di accertamento oggetto di impugnazione.

2. La censura è infondata. Di recente questa Corte (Cass. n. 22800/2015) ha affermato il seguente principio di diritto: “In tema d’imposte sui redditi e sul valore aggiunto, l’avviso di accertamento, a norma del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42 e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 56 (che, nel rinviare alla disciplina sulle imposte dei redditi, richiama implicitamente il citato art. 42), deve essere sottoscritto, a pena di nullità, dal capo dell’ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato e, cioè, secondo la classificazione prevista dall’art. 17 del c.c.n.l. comparto “agenzie fiscali” per il quadriennio 2002-2005, applicabile “ratione temporis”, da un funzionario di terza area, di cui non è richiesta la qualifica di dirigente; ove, peraltro, il contribuente contesti, anche genericamente, la legittimazione del funzionario che ha sottoscritto l’avviso di accertamento, l’Amministrazione finanziaria, in ragione dell’immediato e facile accesso ai propri dati, ha l’onere di dimostrare il possesso dei requisiti soggettivi, nonchè l’esistenza della delega”.

Trattasi di principio, in punto di onere della prova, da tempo consolidato (cfr. Cass. n. 14626/2000). Solo in diversi contesti fiscali – quali ad esempio la cartella esattoriale (Cass. n. 13461/12), il diniego di condono (Cass. n.ri 11458/12 e 220/14), l’avviso di mora (Cass. n. 4283/10), l’attribuzione di rendita (Cass. n. 8248/06) – e in mancanza di una sanzione espressa, opera la presunzione generale di riferibilità dell’atto all’organo amministrativo titolare del potere nel cui esercizio esso è adottato; mentre, per i tributi locali, è stata ritenuta valida anche la mera firma stampata, ex L. n. 549 del 1995, art. 3, comma 87 (Cass. n. 9627/12).

Nella specie, la C.T.R. ha fatto applicazione dei suddetti principi di diritto ed ha affermato espressamente che, “alla luce degli atti di causa”, l’Agenzia delle Entrate non ha dimostrato l’esercizio del potere sostitutivo da parte del sottoscrittore dell’avviso di accertamento o “la presenza della delega del titolare dell’Ufficio”.

La ricorrente – pur allegando di avere prodotto, in una con le controdeduzioni di primo grado, stralci del provvedimento contenente la delega al menzionato funzionario – non denuncia, nel presente ricorso, l’omesso esame di un fatto decisivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, quanto l’erronea valutazione del materiale probatorio prodotto ed esaminato dal giudice, sotto il profilo della violazione e/o falsa applicazione di norma di diritto, ex art. 360 c.p.c., n. 3, profilo infondato per quanto sopra esposto. La ricorrente avrebbe dovuto, semmai, dedurre un errore revocatorio del giudice, laddove sussistenti i presupposti di legge.

3. Il ricorso incidentale condizionato (sulle questioni rimaste assorbite in appello) è, di conseguenza, assorbito.

4. Conclusivamente il ricorso principale va rigettato e quello incidentale condizionato dichiarato assorbito.

5. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato.

Condanna la ricorrente alla refusione in favore del controricorrente – ricorrente incidentale delle spese processuali che liquida in complessivi Euro 2.000,00 oltre rimborso forfetario nella misura del 15% ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2013.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2016

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