Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26295 del 17/10/2019

Cassazione civile sez. III, 17/10/2019, (ud. 17/04/2019, dep. 17/10/2019), n.26295

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 8347/2018 R.G. proposto da:

ANAS s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentato e difeso dall’Avv. Elena Uccelli, con domicilio eletto

in Roma, via del Plebiscito, n. 112, presso lo studio dell’Avv.

Andrea Zincone;

– ricorrente –

contro

C.E. e M.C.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1928/2017 della Corte d’appello di Firenze

depositata il 4 settembre 2017;

Udita la relazione svolta in camera di consiglio dal Consigliere

Dott. Cosimo D’Arrigo;

letta la sentenza impugnata;

letto il ricorso.

Fatto

RITENUTO

In data (OMISSIS) Ca.Er. perdeva la vita in un sinistro stradale. C.E. e M.C., genitori ed eredi di Er., convenivano in giudizio l’ANAS S.p.a., chiedendo che ne fosse affermata la responsabilità civile in quanto barriere di protezione posizionate ai margini della carreggiata erano inadeguate e non conformi alla normativa vigente.

L’ANAS S.p.a. si costituiva in giudizio e contestava ogni addebito, sostenendo che la responsabilità del sinistro era da imputare esclusivamente alla condotta colposa della vittima, che procedeva a velocità superiore al limite consentito in quel tratto di strada e che aveva effettuato un’improvvisa e repentina deviazione verso il lato esterno della carreggiata.

Il Tribunale di Livorno accertava il ruolo preponderante della condotta colposa della vittima nella produzione dell’evento e stimava il concorso causale dell’ANAS S.p.a. nella misura del 30%. Per l’effetto, condannava la convenuta al risarcimento dei danni quantificati, in Euro 150.345,00, oltre ad interessi e spese processuali.

L’ANAS S.p.a. appellava la decisione in via principale, chiedendo che fosse del tutto esclusa la sua responsabilità; gli attori proponevano appello incidentale, insistendo per l’integrale accoglimento della domanda.

La Corte d’appello di Firenze accoglieva parzialmente l’impugnazione principale, limitatamente alle spese processuali, e respingeva quella incidentale, compensando tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.

Avverso tale pronuncia l’ANAS S.p.a. ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi. Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

In considerazione dei motivi dedotti e delle ragioni della decisione, la motivazione del presente provvedimento può essere redatta in forma semplificata.

Con il primo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la falsa applicazione del D.M. Lavori Pubblici 18 febbraio 1992, n. 223. In particolare, la Corte d’appello avrebbe “errato nel ritenere sussistente la colpa di ANAS s.p.a., per non avere installato nel luogo del sinistro adeguata ringhiera di protezione ed è incorsa in vizio nel ritenere applicabile il D.M. n. 223 del 1992”. A sostegno l’ANAS S.p.a. richiama anche il contenuto della circolare esplicativa del Ministero delle Infrastrutture e del Trasporto del 21 luglio 2010, da cui risulterebbe chiaro che il decreto ministeriale dovrebbe intendersi quale normativa di progettazione valevole esclusivamente per i nuovi impianti e non può essere impiegato, invece, quale criterio di verifica delle condizioni di efficienza tecnica di strade già in esercizio.

Va premesso che il citato decreto ministeriale è stato adottato, previo parere del Consiglio di Stato, ai sensi della L. n. 400 del 1988, art. 17 sicchè esso presenta le caratteristiche stabilite per gli atti normativi del potere esecutivo qualificati come regolamenti. Consegue che, valendo anche per tale specie di atti normativi il principio jura novit curia, la ricorrente era esonerata dalla produzione di copia dell’atto amministrativo, quale condizione di procedibilità, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, (v. Sez. 3, Sentenza n. 6933 del 05/07/1999, Rv. 528287 – 01).

Nondimeno il ricorso è inammissibile.

Si tratta della riproposizione di una doglianza già formulata con l’atto d’appello.

La corte territoriale, esaminando il motivo, così osserva: “La strada statale ed il ponte che ne rappresenta elemento accessorio, teatro della vicenda, costituiscono certamente oggetto dell’attività di manutenzione da parte di tale Ente, espletata nella sua qualità di custode e per cui è configurabile la responsabilità per danni da cose in custodia ex art. 2051 c.c. Pertanto, anche a prescindere dal D.M. n. 223 del 1992, già l’art. 14 C.d.S., allo scopo di garantire la sicurezza della circolazione, attribuisce specificatamente agli enti proprietari delle strade il compito di provvedere: a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze arredo, nonchè delle attrezzature, impianti e servizi; b) al controllo tecnico dell’efficienza delle strade e delle relative pertinenze; c) alla posizione manutenzione della segnaletica prescritta. L’obbligo di vigilanza e controllo, e di adottare tutte le misure idonee per rendere innocua la cosa e non arrecare danno a terzi, che trova la propria fonte già in base al dovere generale del neminem laedere, a fortiori sussiste in ipotesi di responsabilità aggravata, come quella per la custodia ex art. 2051 c.c., che costituiscono espressione di maggior favore per il danneggiato”.

Dunque, la censura in esame non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata, che non poggia affatto sull’applicazione diretta del D.M. n. 223 del 1992 come criterio di valutazione delle condizioni di manutenzione della strada in cui si è verificato il sinistro mortale.

Con il secondo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti. In particolare, il giudice di secondo grado avrebbe omesso di considerare che la sostituzione della barriera esistente sul tratto di strada con un diverso guardrail non avrebbe comunque evitato il verificarsi del sinistro mortale, creando anzi, al contrario, una situazione di maggior pericolo per l’utente della strada.

La ricorrente deduce, inoltre, di aver preso puntualmente posizione in merito all’adeguatezza della barriera esistente sul tratto di strada, risultando pertanto non rispondente a vero l’affermazione della corte territoriale secondo cui l’ANAS s.p.a. non avrebbe confutato l’inadeguatezza della barriera in esame.

Il motivo è inammissibile.

Questa Corte ha più volte chiarito che ricorre il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 solamente nell’ipotesi di mancata percezione di un “fatto storico” nella sua obiettività, con esclusione del caso in cui, invece, si faccia questione del significato o del valore giuridico di quel fatto.

Nel caso di specie, ciò di cui la ricorrente si duole non è l’omesso esame, da parte del giudice del gravame, della possibilità di sostituire la barriera protettiva. Al contrario, la ricorrente censura la valutazione fornita dalla corte territoriale della circostanza della sostituzione: da un lato, il giudice d’appello ha ritenuto che la sostituzione fosse necessaria per garantire la sicurezza della circolazione; dall’altro, la ricorrente sostiene che la sostituzione non sarebbe stata possibile senza esporre ad ulteriore pericolo gli utenti della strada. Ciò di cui si discute, dunque, è una valutazione di merito in ordine all’opportunità o meno di procedere alla sostituzione della barriera.

Non ricorre, quindi, l’ipotesi dell’omesso esame di un “fatto storico”. Piuttosto, la censura involge una valutazione in fatto ed è, quindi, inammissibile in questa sede.

Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 2051 c.c. e dell’art. 14C.d.S..

La censura riguarda la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso che la condotta colposa della vittima avesse assunto il carattere del caso fortuito, autonomamente ed esclusivamente idoneo a determinare l’evento, tale da escludere la responsabilità in capo al custode della sede stradale. In particolare, l’asserita conformità della barriera di protezione alle prescrizioni di cui al citato D.M. n. 223 del 1992 consentirebbe di affermare che gli obblighi di protezione gravanti sul custode erano stati interamente assolti, talchè il verificarsi del sinistro sarebbe da addebitarsi esclusivamente alla condotta colposa della vittima.

Il motivo è inammissibile.

Il ragionamento sviluppato dalla ricorrente parte dalla premessa che qualunque tipologia di protezione fosse stata apposta a margine della carreggiata, l’evento si sarebbe egualmente verificato.

Ma tale premessa, che costituisce il risultato di un giudizio in fatto, non è corretta. Difatti, i giudici di merito hanno ritenuto che al contrario – le barriere di protezione presenti in loco fossero inadeguate ad assicurare la sicurezza della circolazione stradale. Nè può sindacarsi, in questa sede, la bontà della valutazione effettuata dalla corte di merito circa l’idoneità di un diverso guardrail ad impedire l’evento. Un tale giudizio prognostico attiene, infatti, al merito della causa e non può costituire oggetto di rivisitazione nella presente sede di legittimità.

In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Non si fa luogo alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità, in quanto le parti intimate non ha svolto attività difensive.

Ricorrono, invece, i presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, sicchè va disposto il versamento, da parte dell’impugnante soccombente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione da lui proposta, senza spazio per valutazioni discrezionali (Sez. 3, Sentenza n. 5955 del 14/03/2014, Rv. 630550).

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 17 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA