Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26294 del 25/11/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 26294 Anno 2013
Presidente: STILE PAOLO
Relatore: BLASUTTO DANIELA

SENTENZA

sul ricorso 8941-2010 proposto da:
– I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE C.F. 80078750587, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura
Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli
2013
2902

avvocati CORETTI ANTONIETTA, STUMPO VINCENZO, DE ROSE
EMANUELE, giusta delega in atti;
– ricorrente –

contro

GRUPPO

BONGIOANNI

S.P.A.

IN

AMMINISTRAZIONE

Data pubblicazione: 25/11/2013

STRAORDINARIA C.F.

05828850015,

in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA, PIAZZA VESCOVIO

21,

presso lo studio

.. dell’avvocato MANFEROCE TOMMASO, che la rappresenta e
difende unitamente all’avvocato MIRANTE DOMENICO,

– controricorrente
avverso la sentenza n.

1734/2009 della CORTE D’APPELLO

di TORINO, depositata il 23/12/2009 R.G.N. 1808/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del

16/10/2013

dal Consigliere Dott. DANIELA

BLASUTTO;
udito l’Avvocato DE ROSE EMANUELE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ENNIO ATTILIO SEPE che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

giusta delega in atti;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte d’Appello di Torino, con sentenza n. 1734/2009, depositata il 23

Gruppo Bongioanni Servizi s.p.a. in amministrazione straordinaria, avverso la
sentenza emessa dal Tribunale di Cuneo n. 273/2007, che aveva ammesso
l’Istituto, ex ara. 2751 bis e 2776 cod. civ., al passivo della predetta società, in
surrogazione del credito per TFR erogato dal Fondo di Garanzia ai lavoratori
dipendenti, per l’importo complessivo di Euro 307.881,48, somma comprensiva
del capitale, nonché degli interessi maturati fino alla vendita e della rivalutazione
monetaria maturata fino alla esecutività dello stato passivo, ai sensi della L. Fall.,
artt. 54, 55 e 59, quali risultanti a seguito delle sentenze della Corte
Costituzionale 204/89 e 162/2001.
L’INPS aveva adito il Tribunale, esponendo che, quale gestore del Fondo di
garanzia ex L. n. 297 del 1982, in sostituzione della società datrice di lavoro,
aveva corrisposto i crediti di quindici lavoratori per il complessivo importo di
Euro 323.531,75, di cui Euro 294.022,44 per trattamento di fine rapporto ed
Euro 29.509,31 per oneri accessori, ed aveva chiesto l’ammissione del credito al
passivo della procedura per il medesimo importo, in surroga al credito dei
lavoratori dipendenti.
Le argomentazioni svolte dalla Corte di appello sono così sintetizzabili:
– il credito per TFR non muta la sua natura retributiva per il fatto che i lavoratori
dipendenti lo esigano dal Fondo di garanzia, anziché dal Fallimento, e che
perciò essi abbiano diritto agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria fino
al saldo;

R.G. n. 8941/2010
Udienza 16 ottobre 2013
1NPSc/Gruppo Bongiovanni spa in a.s.

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dicembre 2009, respingeva l’appello proposto dall’INPS nei confronti del

- le regole del concorso fallimentare stabiliscono il riconoscimento della
rivalutazione monetaria dal dovuto fino al deposito dello stato passivo (art. 59 1.
Fall, come interpretato alla luce di C. Cost. n. 204/89), nonché degli interessi sul

disposto di cui agli artt. 54 e 55 1. Fall. e art. 2749 c.c., come interpretato alla luce
di C.Cost. n. 162/01);
– l’Istituto aveva valorizzato, per accreditare la pretesa finalizzata all’ammissione
al passivo fallimentare del maggiore importo, il dato testuale dell’art. 2, comma
7, legge 29 maggio 1982 n. 292, in base al quale la surroga del Fondo al
lavoratore avviene “per le somme ad esso pagate”, ma il dato testuale non era
dirimente in quanto, in assenza di una espressa deroga legislativa alle norme di
cui alla legge fallimentare (aventi, all’interno dell’ordinamento concorsuale, una
portata generale ed inderogabile), anche il Fondo di garanzia soggiace agli
ordinari principi del concorso dei creditori, e dunque alle stesse regole cui
sarebbero stati sottoposti i lavoratori se avessero ritenuto di rivolgersi al
Fallimento anziché al Fondo, come ad essi pure consentito; pertanto, la
formulazione testuale non era in grado di giustificare l’attribuzione al Fondo di
garanzia, che si surroghi ai dipendenti nel passivo fallimentare, una posizione di
favore rispetto a quella che sarebbe spettata ai medesimi dipendenti.
Per la cassazione di tale sentenza l’Inps propone ricorso, affidato ad un solo
motivo.
Resiste con controricorso Gruppo Bongioanni s.p.a. in amministrazione
straordinaria, che ha pure depositato memoria illustrativa ex art. 378 cod. proc.
civ..

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credito privilegiato dal dovuto fino all’esaurimento della liquidazione (combinato

MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico motivo è dedotta violazione e falsa applicazione della L. n. 297 del
1982, art. 2, commi 1, 2, 7 e 8, e della L. Fall., artt. 54, 55 e 59. Sostiene l’Istituto

Fondo di garanzia, una volta surrogatosi al lavoratore per avergli erogato, oltre al
TFR, anche gli interessi legali e la rivalutazione con decorrenza dalla cessazione
del suo rapporto di lavoro fino al saldo effettivo, ha diritto di ottenere dalla
procedura concorsuale, instaurata a carico del datore di lavoro insolvente,
l’integrale rimborso degli accessori pagati, senza che in ordine a detti accessori
gli possano essere opposte le limitazioni di cui alla L. Fall., artt. 54, 55 e 59.
Ad avviso dell’Inps, non era stato debitamente considerato il dato testuale di
cui all’art. 2 legge n. 297/82, che al settimo comma prevede espressamente che il
Fondo di garanzia, una volta effettuato il pagamento, si surroga al lavoratore nei
privilegi a lui spettanti sul patrimonio del datore di lavoro insolvente, ai sensi
degli artt. 2751 bis e 2776 cod. civ., per le somme da esso pagate, espressione da
intendere come riferita all’intero importo erogato; conseguentemente, nella
fattispecie, l’Istituto, avendo correttamente corrisposto gli interessi legali e la
rivalutazione monetaria dal momento della maturazione del diritto e sino alla
data dell’effettivo pagamento, aveva diritto a surrogarsi per l’intero credito al
lavoratore, senza subire alcuna falcidia di quanto effettivamente erogato a titolo
di accessori.
Il ricorso è infondato.
Il thema decidendum è se l’INPS abbia diritto ad insinuarsi al passivo fallimentare
(nel caso di specie, del Gruppo Bongioanni s.p.a. in amministrazione

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ricorrente che, ai sensi della L. n. 297 del 1982, art. 2, commi 1, 2, 7 e 8, il

straordinaria) per l’importo complessivo erogato ai lavoratori quale Fondo di
garanzia ex art. 2 L. n. 297/82 ivi compresi interessi e rivalutazione dalla data di
maturazione del diritto del lavoratore sino al pagamento effettivo ad opera del

rivalutazione ed interessi.
La sentenza impugnata afferma che tale surroga non possa avvenire in misura
integrale, ma secondo la disciplina che regola, nel fallimento, il privilegio su
interessi e rivalutazione monetaria, e quindi comprendendo nel credito
privilegiato solo gli interessi maturati fino alla vendita e la rivalutazione maturata
fino alla esecutività dello stato passivo. È quindi in questione solo una parte
degli accessori: ossia gli interessi maturati dalla vendita al pagamento e la
rivalutazione maturata dalla esecutività dello stato passivo fino al pagamento.
Analoga questione è stata esaminata da Cass. n. 16447 del 2011, al cui
principio di diritto, di seguito riportato e qui condiviso, si intende dare
continuità: “La surroga del Fondo di garanzia gestito dall’Inps, ai sensi della L.
n. 297 del 1982, art. 2, comma 7, nel privilegio spettante al lavoratore, ai sensi
degli artt. 2751 bis e 2776 cod. civ., consente al medesimo Fondo di essere
ammesso nella procedura fallimentare nella stessa posizione che avrebbe
assunto il lavoratore e, quindi, non in maniera integrale, ma comprendendo nel
credito privilegiato solo gli interessi maturati fino alla vendita nonché la
rivalutazione monetaria maturata fino al momento in cui lo stato passivo diventa
definitivo, con esclusione degli interessi e della rivalutazione maturati
successivamente”.

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Fondo oppure con le limitazioni previste dalla normativa fallimentare quanto a

Tale principio ha trovato ulteriore conferma nelle successive pronunce di
questa Corte n. 12751 del 2012 (emessa proprio nei confronti del Gruppo
Bongioanni s.p.a. in amministrazione straordinaria), nn. 16912, 16918 e 16919

Gli argomenti posti a base della sentenza n. 16447 del 2011 sono così
sintetizzabili.
La L. n. 297 del 1982, art. 2, comma 7, sul fondo di garanzia prevede che il
fondo sia surrogato di diritto al lavoratore nel privilegio spettante sul patrimonio
dei datori di lavoro ex art. 2751 bis e 2776 cod. civ. per le somme da esso
pagate. Il fondo dunque succede nel medesimo credito privilegiato che avrebbe
il lavoratore nei confronti del fallimento. Ove si trattasse di credito fatto valere
direttamente dal lavoratore, il privilegio coprirebbe, dopo le sentenze nn.
204/89 e 162/2001 della Corte Costituzionale, gli interessi maturati fino alla
vendita e la rivalutazione maturata fino al momento in cui lo stato passivo
diventa definitivo.
“Ed è ciò che la sentenza impugnata ha riconosciuto anche all’Inps, così
rispettando la regola di cui alla L. n. 297 del 1982, art. 2, comma 7, per cui il
fondo è surrogato di diritto al lavoratore nel privilegio spettante sul patrimonio dei datori di
lavoro, ai sensi degli arti. 2751 bis e 2776 cod. civ. per le somme da esso pagate. La
sentenza cioè ha ammesso l’Istituto nella stessa posizione che avrebbe assunto,
nella procedura fallimentare, il lavoratore richiedente il pagamento del TFR.
Sembra allora che l’Inps di nulla possa avere a dolersi, perché, nell’ambito della
procedura fallimentare, nessun creditore si colloca in via privilegiata per gli
interessi maturati dopo la vendita e per la rivalutazione maturata dopo il

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del 2012, n. 14634 del 2013, n.16584 del 2013.

momento in cui lo stato passivo diventa definitivo. Inoltre, se è vero che
l’Istituto ha pagato una somma maggiore, rispetto a quella che ha collocazione
privilegiata, perché è comprensiva del maggiore importo per interessi e

deriva dalla configurazione stessa degli obblighi del fondo di cui alla L. n. 297
del 1982″ (sent. cit., in motivazione).
” Vi è poi da considerare ai fini dell’esigenza del pareggio della gestione del
fondo di garanzia, richiamata dall’Istituto, che la L. n. 297 del 1982, art. 2,
comma 8, facoltizza la modifica, in aumento o in diminuzione dell’aliquota
contributiva destinata all’alimentazione del fondo medesimo, attraverso un
decreto del Ministro del tesoro, sentito il consiglio di amministrazione dell’Inps
sulla base del bilancio consuntivo del fondo stesso” (sent. cit., in motivazione).
In conclusione, il ricorso va respinto. Considerato che l’orientamento
interpretativo sopra riferito si è formato e consolidato in epoca successiva alla
proposizione del ricorso per cassazione, ricorrono giusti motivi per compensare
tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 16 ottobre 2013
Il Consigliere est.

Il Presidente

rivalutazione maturati in data successiva e cioè fino alla data del pagamento, ciò

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