Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26294 del 18/11/2020
Cassazione civile sez. VI, 18/11/2020, (ud. 29/10/2020, dep. 18/11/2020), n.26294
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 6275-2018 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
C.A., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,
presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato
MARCO SCANSANI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3204/5/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 17/07/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 29/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. LORENZO
DELLI PRISCOLI.
Fatto
FATTI DI CAUSA
Rilevato che la contribuente impugnava l’avviso di accertamento relativo all’anno di imposta 2007 con il quale l’Ufficio, rideterminando il reddito D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 38 aveva accertato un maggior reddito imponibile in relazione alla sua abitazione principale e alla sua autovettura; che la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso e la Commissione Tributaria Regionale rigettava l’appello dell’Agenzia delle entrate ritenendo che ” C.A. abbia assolto l’onere della prova a suo carico dimostrando che ella aveva la disponibilità indiretta di una parte del reddito del marito allorquando egli era in vita e, successivamente, ne aveva la disponibilità diretta in seguito a successione ereditaria dopo la morte del medesimo. Ne consegue che i beni e le risorse economiche sui quali l’Agenzia delle entrate aveva imperniato il proprio accertamento (immobile adibito a residenza principale, un’autovettura, peraltro un’utilitaria, ed i fondi mobiliati negli anni 2008 e 2009) costituivano il frutto di spese e di investimenti riconducibili a redditi provenienti dal nucleo familiare della C. e, nello specifico, dal marito della contribuente”;
che l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso affidato a due motivi mentre la contribuente si costituiva con controricorso chiedendo che il ricorso fosse rigettato; in prossimità dell’udienza la contribuente chiedeva la sospensione del processo D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, ex art. 6, comma 10, convertito in L. 17 dicembre 2018, n. 136; con ordinanza interlocutoria n. 9177 del 2019 questa Corte disponeva la sospensione del processo D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, ex art. 6, comma 10, convertito in L. 17 dicembre 2018, n. 136; con istanza del 4 maggio 2020 l’Avvocatura generale dello Stato depositava domanda di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
Considerato che con il primo motivo di ricorso, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’Agenzia delle entrate denuncia violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 4 e ss. e art. 2697 c.c., in quanto la CTR avrebbe violato il principio secondo cui il contribuente deve provare non solo di avere avuto disponibilità di fondi tale da giustificare il tenore di vita sinteticamente accertato, ma anche che proprio quei fondi sono stati utilizzati per il mantenimento dei beni-indice, anche in termini di durata del relativo possesso;
considerato che con il secondo motivo di ricorso, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’Agenzia delle entrate denuncia in via subordinata violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in quanto la CTR ha condannato l’Agenzia alle spese di lite nonostante la contribuente non si fosse costituita in appello;
considerato che l’Avvocatura dello Stato depositava istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere dal momento che la direzione provinciale di Milano dell’Agenzia delle entrate aveva comunicato, con nota del 4 maggio 2020, che la parte contribuente aveva presentato domanda D.L. n. 119 del 2018, ex art. 6 convertito con modificazioni dalla L. n. 139 del 2018 e che la domanda e il relativo versamento sono stati effettuati nei termini prescritti dal citato art. 6 e che le spese devono essere compensate come previsto dall’art. 6 cit., comma 13 (Cass. 11 novembre 2019, nn. 29015, 29016, 29017, 2901929020; 6 novembre 2019, n. 28560; 5 novembre 2019, n. 28438).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere; spese compensate.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 29 ottobre 2020.
Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2020