Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26294 del 18/10/2018

Cassazione civile sez. I, 18/10/2018, (ud. 11/07/2018, dep. 18/10/2018), n.26294

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – rel. Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16739/2013 proposto da:

Hotel Ristorante Il Rosone S.r.l., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma,

Lungotevere della Vittoria n. 5, presso lo studio dell’avvocato

Arieta Giovanni, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato Bonagura Michele, Falanga Ciro, giusta procura a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del

Consiglio, Ufficio Territoriale del Governo di Napoli, in persona

del legale rappresentante pro tempore, domiciliati in Roma, Via dei

Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che li

rappresenta e difende ope legis;

– controricorrenti –

contro

Comune di Pozzuoli, in persona del sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in Roma, Via Marianna Dionigi n. 57, presso lo studio

dell’avvocato De Curtis Claudia, rappresentato e difeso

dall’avvocato Romano Domenico, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3425/2012 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 24/10/2012;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

11/07/2018 dal Cons. Dott. SAMBITO MARIA GIOVANNA C..

lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto

Procuratore Generale Dott. CAPASSO Lucio, che ha chiesto il rigetto

del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La S.r.l. Hotel Ristorante il Rosone, cessionaria dell’esercizio alberghiero “Il Principe” conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Napoli la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Protezione Civile – la Prefettura di Napoli, poi Ufficio territoriale del Governo, ed il Comune di Pozzuoli chiedendo la condanna dei convenuti al pagamento della somma di Euro 1.079.677,77 oltre rivalutazione ed interessi, a titolo di compenso per l’accoglienza di puteolani senza tetto a causa del bradisismo dell’area flegrea, prestata dal gennaio 1989 al novembre 1991 in forza della convenzione del 20 aprile 1984, ovvero di ingiustificato arricchimento. Con sentenza del 10.1.2006, il Tribunale adito respingeva la domanda, ritenendo intervenuta la prescrizione decennale. Con sentenza n. 3425 del 2012, la Corte d’Appello di Napoli rigettava il gravame della Società, ritenendo, invece, applicabile la prescrizione quinquennale, ex art. 2948 c.c., n. 4.

Per la cassazione della sentenza, ha proposto ricorso La S.r.l. Hotel Ristorante il Rosone, sulla scorta di quattro motivi, successivamente illustrati da memoria, resistiti con controricorso di entrambe le parti intimate. Il PG ha depositato conclusioni scritte.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Col primo ed il secondo motivo, si deduce la violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c., per avere la Corte del merito ritenuto applicabile la prescrizione quinquennale in base al solo richiamo testuale all’art. 9 del contratto, che prevedeva la fatturazione ed il pagamento su base mensile e senza interpretare le clausole contrattuali le une per mezzo delle altre, il cui esame globale indicava trattarsi di una “convenzione alberghiera a richiesta” senza obbligo di durata, con la previsione di un compenso non fisso e periodico, ma inscindibilmente legato all’effettiva e verificata erogazione di prestazioni alberghiere in favore delle persone alloggiate.

2. Col terzo motivo, si denuncia la violazione delle norme e dei principi in materia di contratti di durata con obbligazioni periodiche. In ipotesi di convenzione a richiesta di una delle parti, afferma la ricorrente, la periodicità non è l’effetto voluto dalle parti ma la possibile conseguenza delle modalità di attuazione della stessa.

3. Col quarto motivo, la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 2948 c.c., n. 4: l’applicazione della prescrizione quinquennale è stata effettuata erroneamente, non sussistendo una causa debendi continuativa, ed attenendo il pagamento mensile alle modalità di accertamento e liquidazione del credito stesso.

4. Disattesa l’eccezione di novità delle censure, volte ad infirmare la ratio decidendi dell’impugnata sentenza, che sulla scorta della qualificazione del contratto ha individuato il regime di prescrizione applicabile, i primi tre motivi, da esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, sono inammissibili.

5. Essi, sotto le vesti della violazione di legge e di principi di diritto, censurano, invero, l’interpretazione data dal giudice di merito alla convenzione del 1984: la violazione del canone letterale e la preterizione di quello sistematico vengono dedotte in riferimento alla diversa tipologia di contratto che la ricorrente afferma esser in realtà intervenuta, ma il ricorso non spiega in che modo la Corte del merito si sia in concreto discostata dal canone letterale nell’interpretare l’art. 9 della convenzione nè in che modo abbia obliterato quello sistematico, tenuto conto che è, invece, immanente nella decisione che, in narrativa, la enuncia espressamente quale fonte delle ragioni di credito azionate – la circostanza che l’ospitalità degli sfollati, a seguito dei fenomeni di bradisismo, fosse prestata in favore di soggetti indirizzati all’albergo da parte della p.A. 7. Ma è sin troppo noto che la violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale non può dirsi esistente sol perchè il giudice di merito abbia scelto una piuttosto che un’altra tra diverse ipotizzabili interpretazioni del testo contrattuale, in base al principio secondo cui per sottrarsi al sindacato di legittimità non è necessario che quella data dal giudice sia l’unica interpretazione possibile, nè la migliore in astratto (cfr. da ultimo, Cass. n. 14882 del 2018; n. 11254 del 2018; 28319 del 2017). Da tanto, consegue l’inconferenza dei principi in tema di contratti di durata con obbligazioni periodiche.

8. Il quarto motivo, è, per l’effetto, inammissibile: la falsa applicazione della disposizione in tema di prescrizione quinquennale, presuppone una interpretazione del contratto diversa da quella contenuta nella sentenza, ormai irrevocabile.

9. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna alle spese che liquida in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ufficio territoriale del Governo di Napoli in Euro 5.000,00, oltre a spese prenotate a debito, ed in favore del Comune di Pozzuoli Euro 5.200,00, di cui Euro 200,00 per spese, ed accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 11 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2018

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