Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26294 del 17/10/2019

Cassazione civile sez. III, 17/10/2019, (ud. 17/04/2019, dep. 17/10/2019), n.26294

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 15875/2017 R.G. proposto da:

E.F., rappresentato e difeso da sè medesimo e dall’Avv.

Barbara Simonetti, con domicilio eletto presso il suo studio in

Roma, piazza Bainsizza, n. 1;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona

del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli

Avv.ti Francesca Ferrazzoli, Gaetano De Ruvo, Daniela Anziano e

Dario Bottura, con domicilio eletto presso l’Avvocatura centrale

dell’Istituto in Roma, via Cesare Beccaria, n. 29;

– controricorrente –

Equitalia Sud s.p.a., già Equitalia Gerit s.p.a., in persona del

legale rappresentante pro tempore;

– intimata –

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro

tempore;

– intimata –

avverso la sentenza n. 3350/2017 della Corte d’appello di Roma

pubblicata il 20 maggio 2017.

Udita la relazione svolta in camera di consiglio dal Consigliere

Dott. Cosimo D’Arrigo;

letta la sentenza impugnata;

letti il ricorso e il controricorso.

Fatto

RITENUTO

L’avvocato E.F., dichiarato distrattario delle spese legali in numerose cause contro l’I.N.P.S., agiva esecutivamente nei confronti della stessa per ottenere il pagamento di tali somme, non spontaneamente versate. A tal fine intraprendeva una serie di pignoramenti presso il tesoriere dell’Istituto, tutti conclusi con l’assegnazione di quanto dovutogli.

In data 26 luglio 2007, l’Agenzia delle Entrate notificava un avviso di accertamento relativo all’omesso versamento dell’IRPEF. In particolare, l’Agenzia rilevava che l’ E. avrebbe dovuto pagare l’imposta sul reddito sui crediti riscossi coattivamente, trattandosi di compensi professionali; che egli aveva interamente dichiarato il reddito percepito e che, tuttavia, aveva versato nelle casse dell’erario l’importo corrispondente alla sola differenza fra la ritenuta d’acconto e l’intera imposta; che il sostituto d’imposta, dal suo canto, non aveva trattenuto nè versato la ritenuta d’acconto; che pertanto l’ E. era moroso di un importo pari alla ritenuta d’acconto, non versata dal sostituto. Seguiva, in data 30 aprile 2009, la notifica di un’intimazione di pagamento per l’importo complessivo di Euro 74.964,84.

L’ E. proponeva opposizione innanzi al Tribunale di Roma e chiedeva, in via principale, che si accertasse che nulla egli doveva all’Erario; subordinatamente, chiedeva che l’I.N.P.S. – vocata in giudizio, al pari dell’Agenzia delle Entrate e dell’agente di riscossione – lo manlevasse da quanto eventualmente egli fosse stato condannato a pagare.

Il Tribunale dichiarava il difetto di giurisdizione sulla domanda proposta dall’ E. nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, volta ad accertare l’insussistenza del suo debito. Tratteneva, invece, ed accoglieva la domanda di manleva.

La decisione veniva appellata dall’I.N.P.S. e, nel contraddittorio con le parti, la Corte d’appello di Roma accoglieva il gravame, respingeva la domanda di manleva proposta dall’ E. e condannava quest’ultimo al pagamento in favore dell’Ente Previdenziale delle spese processuali dei due gradi.

Contro questa sentenza l’ E. ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi. L’I.N.P.S. ha resistito con controricorso. Le altre parti intimate non hanno svolto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

In considerazione dei motivi dedotti e delle ragioni della decisione, la motivazione del presente provvedimento può essere redatta in forma semplificata.

Va chiarito, anzitutto, che la causa ha ad oggetto la sola domanda di manleva proposta dall’ E. nei confronti dell’I.N.P.S. La domanda principale, concernente l’impugnazione dell’avviso di pagamento, è stata separata e sulla stessa è stata affermata la giurisdizione della Commissione tributaria. Pertanto, Equitalia Sud s.p.a. (subentrata a Equitalia Gerit s.p.a.) e l’Agenzia delle Entrate non hanno alcun interesse diretto alla causa, pur essendo state intimate in quanto formalmente qualificabili come litisconsorti processuali.

La questione di cui si discute, pertanto, si racchiude in ciò: se l’I.N.P.S., condannata al pagamento di un importo a titolo di compensi professionali liquidati in favore del difensore distrattario, fosse tenuta o meno ad applicare su tali somme la ritenuta d’acconto; e se pertanto, non avendolo fatto, sia obbligata in via di regresso nei confronti dell’ E..

Ciò posto, il ricorso è inammissibile, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, per difetto di specificità.

La vicenda in esame, infatti, presupopone che l’I.N.P.S. non abbia spontaneamente corrisposto quanto dovuto all’ E. e quindi quest’ultimo abbia dovuto pignorare le somme presso il tesoriere dell’ente.

Si profilano, pertanto, due scenari.

Il primo, molto più probabile, è che l’ E. abbia effettuato il pignoramento per l’intero importo dovutogli, al lordo della ritenuta d’acconto; in tal caso, avrebbe dovuto essere il terzo pignorato, sostituendosi al debitore esecutato, ad operare la ritenuta d’acconto sulle somme oggetto dell’ordinanza di assegnazione. Difatti, se l’I.N.P.S. fosse stata espropriata dell’importo lordo, non avrebbe importanza accertare se la stessa fosse astrattamente qualificabile come coobbligata in solido con l’ E. nel pagamento della ritenuta d’acconto, poichè nella sostanza a tale obbligo avrebbe comunque già adempiuto, avendo il creditore incassato l’intero credito (comprensivo anche della ritenuta d’acconto).

In alternativa, potrebbe darsi invece che l’ E. abbia limitato l’azione esecutiva al solo credito professionale al netto della ritenuta d’acconto, confidando sulla circostanza che l’I.N.P.S. avrebbe diligentemente provveduto al versamento della stessa all’Erario. Solo in tal caso la domanda dell’ E. potrebbe essere esaminata nel merito, assumendo questa volta importanza la sussistenza del vincolo di solidarietà (presupposto logico e giuridico dell’azione di regresso).

Il ricorso non fornisce alcuna indicazione su tale alternativa che è, invece, decisiva per il corretto inquadramento giuridico della questione prospettata. Pertanto, lo stesso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di specificità.

Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per carenza del requisito di specificità di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6.

Ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1, le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico del ricorrente, nella misura indicata nel dispositivo, ovviamente in favore della sola parte controricorrente.

Ricorrono altresì i presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, sicchè va disposto il versamento, da parte dell’impugnante soccombente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione da lui proposta, senza spazio per valutazioni discrezionali (Sez. 3, Sentenza n. 5955 del 14/03/2014, Rv. 630550).

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell’I.N.P.S., delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 17 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2019

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