Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26293 del 18/11/2020
Cassazione civile sez. VI, 18/11/2020, (ud. 08/10/2020, dep. 18/11/2020), n.26293
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 2827-2020 proposto da:
M.M., ricorrente che non ha depositato il ricorso entro i
termini prescritti dalla legge;
– ricorrente non costituita –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la
rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1967/14/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 06/03/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata dell’08/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA
ENZA LA TORRE.
Fatto
RILEVATO
che:
L’Agenzia delle entrate ha depositato controricorso al ricorso per cassazione notificato il 9 ottobre 2019 da M.M., per la cassazione della sentenza della CTR della Campania n. 1967/14/2019 dep. il 6 marzo 2019, che aveva rigettato l’appello della contribuente in relazione ad avviso di accertamento per Irpef derivante dalla sua partecipazione quale socia al 50% della San Raffaele srl, società a ristretta base sociale.
Il ricorso per cassazione peraltro, come attestato dal certificato negativo della cancelleria di questa Corte, non risulta depositato (art. 369 c.p.c.).
Diritto
CONSIDERATO
che:
il potere della Corte di cassazione di dichiarare di ufficio l’improcedibilità del ricorso sussiste anche in ipotesi di mancato deposito di esso, ove la parte intimata ne abbia portato a conoscenza della Corte l’esistenza con il controricorso (cfr. Sez. Un. 4859/1981 e Sez. Un. 6420/1981; cfr. poi analogamente Cass. n. 252 del 2001; Cass. n. 529 del 2017); il ricorso va quindi dichiarato improcedibile;
Nulla sulle spese; il mancato deposito del ricorso osta a ravvisare esistenti i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.
PQM
La Corte dichiara l’improcedibilità del ricorso.
Così deciso in Roma, il 8 ottobre 2020.
Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2020