Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26292 del 18/11/2020

Cassazione civile sez. VI, 18/11/2020, (ud. 08/10/2020, dep. 18/11/2020), n.26292

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15494-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. ((OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

B.P., elettivamente domiciliato in ROMA, V.G.P. DA

PALESTRINA 19, presso lo studio dell’avvocato MARIA CRISTINA MANNI,

che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. ((OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente successiva –

contro

B.P., elettivamente domiciliato in ROMA, V.G.P. DA

PALESTRINA 19, presso lo studio dell’avvocato MARIA CRISTINA MANNI,

che lo rappresenta e difende;

– controricorrente al ricorrente successivo –

avverso la sentenza n. 7934/4/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 15/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’08/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA

ENZA LA TORRE.

 

Fatto

RITENUTO

che:

L’Agenzia delle entrate ricorre, con ricorso notificato 10 maggio 2019 e con ricorso notificato il 15 maggio 2019, avverso la sentenza della CTR del Lazio n. 7934/4/2018 dep. 15.11.2018, in controversia su impugnazione di avviso di accertamento per mutamento di classamento di unità immobiliari site nel Comune di (OMISSIS), di proprietà di B.P., L. n. 311 del 2004, ex art. 1, comma 335. La CTR ha respinto nel merito l’appello dell’Agenzia delle entrate, ritenendo non congruamente motivato l’atto impositivo, non potendosi l’Ufficio limitare ad evocare nel giudizio i presupposti per la revisione della L. n. 3111 del 2004, ex art. 1, comma 335, a fronte della perizia e delle circostanze specifiche ostative al nuovo classamento offerte dal contribuente.

B.P. si costituisce con controricorso in relazione alla notifica del ricorso del 15.5.2019 e deposita memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Va preliminarmente dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate in data 15 maggio 2019, essendosi consumato il potere d’impugnazione della sentenza indicata, con la proposizione del ricorso notificato il 10 maggio 2019, e con esso il controricorso, spedito con raccomandata A/R il 24 giugno 2019, in quanto tardivo rispetto all’unico ricorso oggetto del presente giudizio.

Va infatti ribadito che nell’ordinamento processuale civile, e in quello tributario D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 1, vige il principio generale della consumazione del potere di impugnazione, per effetto del quale, una volta che la parte abbia esercitato tale potere, esaurisce la facoltà di critica della decisione che lo pregiudica, senza che possa proporre una successiva impugnazione, salvo che la prima impugnazione sia invalida, non sia stata ancora dichiarata inammissibile o improcedibile e venga rispettato il termine di decadenza previsto dalla legge. Pertanto, ove la stessa sentenza di appello venga impugnata tempestivamente con due identici ricorsi per cassazione, proposti l’uno di seguito all’altro, si pongono due sole alternative, a seconda che il primo di essi abbia, o meno, validamente introdotto il giudizio di legittimità: nell’un caso, il ricorso successivamente proposto va dichiarato inammissibile; nell’altro, invece, deve essere esaminato in ragione dell’inammissibilità del primo (Cass. 24332/2016; conf. n. 22929 del 29/09/2017).

Nella fattispecie il primo ricorso – notificato al contribuente con consegna al portiere dello stabile come da relata di notifica – è ammissibile, con conseguente dichiarazione di inammissibilità del secondo.

2. Con l’unico motivo del ricorso si deduce violazione di legge ex art. 360 c.p.c., n. 3, in materia di motivazione degli atti impositivi (L. n. 212 del 2000, art. 7,L. n. 311 del 2004, art. 1 comma 335).

Il motivo è infondato.

2.1. Va preliminarmente osservato che l’atto con cui l’Agenzia del Territorio attribuisce d’ufficio un nuovo classamento a un’unità immobiliare a destinazione ordinaria, deve chiaramente specificare a cosa sia dovuto il mutamento (cfr. Cass. n. 3156 del 2015; n. 17335 del 2014; n. 16887 del 2014). Tale principio, fissato in considerazione delle incertezze proprie del sistema catastale italiano che non detta una specifica definizione normativa delle categorie e classi catastali, è stato affermato per consentire al contribuente di individuare agevolmente il presupposto dell’operata riclassificazione ed approntare le consequenziali difese, e per delimitare, in riferimento a dette ragioni, l’oggetto dell’eventuale successivo contenzioso, essendo precluso all’Ufficio di addurre, in giudizio, cause diverse rispetto a quelle enunciate nell’atto.

2.2. Qualora il nuovo classamento sia stato adottato, come nella specie, ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, nell’ambito di una revisione dei parametri catastali della microzona in cui l’immobile è situato, giustificata dal significativo scostamento del rapporto tra valore di mercato e valore catastale in tale microzona rispetto all’analogo rapporto nell’insieme delle microzone comunali, non può ritenersi congruamente motivato il provvedimento di riclassamento che faccia riferimento ai suddetti rapporti ed al relativo scostamento nonchè ai provvedimenti amministrativi a fondamento del riclassamento (con la quale il Comune di Roma ha richiesto all’Agenzia del Territorio l’attivazione del processo di revisione parziale del classamento catastale delle unità immobiliari ubicate in una determinata microzona e nota del Direttore dell’Agenzia) laddove da tali ultimi non siano evincibili gli elementi che, in concreto, hanno inciso sul diverso classamento. Nè può ritenersi sufficiente a tal fine il riferimento a non meglio precisati “interventi pubblici effettuati per la riqualificazione della viabilità interna e dell’arredo urbano” nonchè ad “interventi da parte dei privati per la ristrutturazione degli edifici”. E ciò anche considerando che l’attribuzione di una determinata classe è correlata sia alla qualità urbana del contesto in cui l’immobile è inserito (infrastrutture, servizi, eccetera), sia alla qualità ambientale (pregio o degrado dei caratteri paesaggistici e naturalistici) della zona di mercato immobiliare in cui l’unità stessa è situata, sia infine alle caratteristiche edilizie dell’unità stessa e del fabbricato che la comprende (l’esposizione, il grado di rifinitura, eccetera).

2.3. Con specifico riferimento al riclassamento di unità immobiliari site nel Comune di (OMISSIS), Cass. n. 19810 del 23/07/2019 ha statuito che il provvedimento di riclassamento, atteso il carattere diffuso dell’operazione, deve essere adeguatamente motivato in ordine agli elementi (da individuarsi tra quelli indicati nel D.P.R. n. 138 del 1998, art. 8, come la qualità urbana del contesto nel quale l’immobile è inserito, la qualità ambientale della zona di mercato in cui l’unità è situata, le caratteristiche edilizie del fabbricato e della singola unità immobiliare) che, in concreto, hanno inciso sul diverso classamento della singola unità immobiliare, affinchè il contribuente sia posto in condizione di conoscere “ex ante” le ragioni che ne giustificano in concreto l’emanazione (conf. Cass. Sez. 5 n. 23051/2019; Cass. sez. 6 – 5, n. 9770 del 08/04/2019). In definitiva, il contribuente, assoggettato all’iniziativa dell’ente, rivolta a modificare un quadro già stabilizzato di definizione della capacità contributiva, deve essere posto in condizione di poter compiutamente controllare e se del caso contestare – sul piano giuridico oltre che sul piano fattuale – la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della revisione del classamento di cui alla L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335.

2.4. Conclusivamente, non può ritenersi congruamente motivato il provvedimento di riclassamento che faccia esclusivamente riferimento in termini sintetici, e quindi generici, al rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale nella microzona considerata rispetto all’analogo rapporto sussistente nell’insieme delle microzone comunali, e al relativo scostamento ed ai provvedimenti amministrativi a fondamento del riclassamento, senza specificare le fonti, i modi e i criteri con cui questi dati sono stati ricavati ed elaborati. Viceversa, l’atto deve contenere l’indicazione: a) degli elementi che hanno in concreto interessato una determinata microzona; b) di come essi incidano sul diverso classamento della singola unità immobiliare (Cass. n. 27180/2019; n. 22671/2019; n. 23051/2019, cit.; n. 10403/2019; n. 22671/2019; n. 22900/2017).

3.11 ricorso va pertanto rigettato, essendosi la CTR sostanzialmente adeguata ai superiori principi.

4.In ragione del recente assestarsi della giurisprudenza in materia, le spese vanno compensate.

(oppure nulla sulle spese, essendosi il contribuente costituito in relazione al ricorso dichiarato inammissibile).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso notificato il 15 maggio 2019;

rigetta il ricorso notificato il 10 maggio 2019. Compensa le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, il 8 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2020

 

 

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